Titolo esecutivo europeo

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1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Il procedimento previsto dalla legge italiana per la rettifica del certificato di titolo esecutivo europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, è la rettifica di errore materiale. Le norme rilevanti sono gli artt. 287 e seguenti cpc.

Il procedimento di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ai sensi della legge italiana è la revoca in camera di consiglio. Le norme rilevanti del codice di procedura civile sono gli artt. 737 e seguenti cpc e vanno iniziati con un ricorso di parte; terminano con un decreto collegiale motivato. L'udienza è eventuale.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il procedimento di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, consiste ai sensi della legge italiana nell’impugnazione ordinaria (art. 323 e seguenti cpc: appello e ricorso per cassazione) e straordinaria (art. 395 cpc).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua ammessa ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) è l’italiano.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L’autorità designata ai sensi dell’articolo 25 è il tribunale.

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023

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