Titolo esecutivo europeo

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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Una legge di attuazione del regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ("Legge d’attuazione del titolo esecutivo europeo"), ha introdotto nel Codice tedesco di procedura civile (ZPO) le disposizioni seguenti:

“Articolo 1081

Rettifica e revoca

(1)          La richiesta di rettifica o revoca di un certificato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 805/2004, va presentata al giudice che ha emesso il certificato, e che deciderà in merito alla domanda. La richiesta di rettifica o revoca di un certificato notarile o amministrativo va presentata all’organismo che ha emesso il certificato. L’autorità notarile o amministrativa trasmette immediatamente la domanda di decisione al giudice della circoscrizione in cui si trova la sua sede.

(2)          Il debitore ha un mese di tempo per presentare la domanda di revoca. Se il certificato deve essere notificato all’estero il termine è di due mesi. Si tratta di un termine obbligatorio, che comincia a decorrere con la notificazione del certificato, ma, in ogni caso, mai prima della notificazione del titolo a cui il certificato si riferisce. La domanda di revoca deve indicare i motivi per cui il titolo è stato manifestamente concesso per errore.

(3)          L’articolo 319, commi 2 e 3 si applica, mutatis mutandis, alla rettifica e alla revoca.”

L’articolo 319, commi 2 e 3 dello ZPO è formulato come segue:

“Articolo 319

Rettifica di decisioni

(1) ...

(2)          La decisione che sancisce una rettifica è registrata nella sentenza e nelle sue copie. Se la risoluzione che dichiara la correzione è fatta nella forma specificata all'articolo 130b, deve essere salvata in un documento elettronico separato. Tale documento non può essere separato dalla sentenza.

(3)          Non è ammessa l’impugnazione di una decisione che respinge una domanda di rettifica. Può essere invece contestata subito una decisione che sancisce una rettifica.”

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Ai sensi delle attuali norme tedesche, un debitore è legittimato, in linea generale e non solo nei casi eccezionali di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004, a chiedere un riesame della decisione pronunciata in assenza di contestazioni o per mancata comparizione (cfr. l’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/2004).

a)    Decisioni giudiziarie in contumacia e titoli esecutivi

In virtù dell’articolo 338 dello ZPO, il debitore può chiedere l'annullamento della decisione in contumacia. Esiste un provvedimento analogo contro un ordine emesso nell’ambito di un procedimento di intimazione di pagamento (cfr. l’articolo 700 dello ZPO in combinato disposto con l’articolo 338). La domanda va presentata depositando il relativo atto al giudice adito. Vi è un termine di due settimane. È un termine obbligatorio e comincia a decorrere dal momento della notificazione della decisione. Se la domanda è ammissibile, il procedimento tornerà alla fase in cui era prima della decisione in contumacia. L’ammissibilità della domanda non è influenzata dalle ragioni per cui il debitore non ha contestato il debito o non si è presentato.

Se, nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 805/2004, non solo non è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, o un atto equivalente o la citazione a comparire in udienza, ma sussistono anche vizi nella notificazione della decisione, ad esempio perché in entrambi i casi la notificazione è stata effettuata a un indirizzo in cui il debitore non risiede da molto tempo, la situazione è la seguente: se non può essere dimostrato che la decisione in contumacia o il titolo esecutivo sono stati debitamente notificati, o se la notificazione è viziata da violazioni delle norme essenziali che la disciplinano, allora il termine di due settimane per la domanda comincerà a decorrere solo dal momento in cui il debitore ha effettivamente ricevuto la decisione in contumacia o il titolo esecutivo. Il debitore continua così ad avere il diritto di chiedere l'annullamento della decisione.

Nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 805/2004, cioè quando non c'è alcuna irregolarità nella notificazione ma il debitore non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, la situazione è la seguente: se l'impedimento cessa in tempo utile prima della scadenza del termine per chiedere l'annullamento della decisione, il debitore può ricorrere alla via normale, ossia presentare la domanda (vedi sopra). Se, ad esempio, il debitore non può comparire a causa di un incidente stradale, può in generale, entro il termine di due settimane dalla notificazione della decisione, presentare egli stesso la domanda o incaricare un mandatario di farlo a suo nome. Tuttavia, se l’impedimento persiste dopo la scadenza del termine, l’articolo 233 dello ZPO consente al debitore di chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore. Queste disposizioni non sono limitate ai casi di forza maggiore, ma piuttosto consentono alla parte di chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore quando, senza che vi sia una sua colpa, essa si è trovata nell’impossibilità di rispettare la scadenza prescritta (o altri termini specificati). La domanda che il procedimento sia riportato alla fase anteriore deve essere presentata entro due settimane da quando cessa l’impedimento. Nessuna domanda può essere presentata più di un anno dopo la scadenza del termine. Decide in merito alla domanda il giudice competente a esaminare la domanda di annullamento, che deve sempre essere presentata entro le due settimane.

Se la domanda di annullamento della decisione è ammissibile ma il debitore non si presenta nuovamente all’udienza fissata, non dispone più di alcun mezzo di contestazione nei riguardi della decisione in contumacia che respinge la sua domanda (cfr. l’articolo 345 dello ZPO). Tuttavia, il debitore ha il diritto, in misura limitata, di presentare un appello: in virtù dell’articolo 514, comma 2 dello ZPO, in tali casi, può giustificare l’appello col fatto che la sua mancata comparizione non era dovuta a negligenza. Le restrizioni generali sull’ammissibilità dell’impugnazione (cfr. l’articolo 511, comma 2 dello ZPO) non si applicano. L’impugnazione viene presentata alla corte d’appello. Il termine per tale presentazione è di un mese: si tratta di un termine obbligatorio che comincia a decorrere dalla notificazione della decisione completa e al massimo cinque mesi dopo che la decisione è stata pronunciata. Poiché si tratta di un termine obbligatorio, il debitore può chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore in virtù dell'articolo 233 dello ZPO se non ha potuto rispettare la scadenza per circostanze a lui non imputabili (vedi sopra).

b)    Decisioni sulla base del fascicolo

Se il debitore non si presenta per il procedimento orale e il giudice non emette una decisione in contumacia ma, su richiesta del creditore, una decisione in base al fascicolo (cfr. l’articolo 331a(2) dello ZPO), sarà possibile impugnare tale decisione. In virtù dell’articolo 511 dello ZPO l’impugnazione è possibile se il valore del credito è superiore a 600 euro o se il tribunale di primo grado l’ha autorizzata per motivi di fondamentale importanza (articolo 511, comma 4 dello ZPO). Per quanto riguarda i requisiti formali dell’impugnazione e il diritto di ottenere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore, si veda quanto sopra indicato.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La legge d’attuazione del titolo esecutivo europeo ha aggiunto nello ZPO le disposizioni seguenti:

“Articolo 1083

Traduzione

Se il creditore è tenuto a fornire una traduzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 805/2004, essa deve essere in tedesco e certificata da una persona abilitata in uno degli Stati membri.”

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Germania, gli atti pubblici ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono gli atti esecutivi redatti dai notai e dagli Uffici per l’assistenza ai giovani. In un nuovo articolo 1079 da aggiungere nello ZPO, la legge d’attuazione del titolo esecutivo europeo conferisce competenza a emettere il certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 al responsabile dell’emissione di una copia esecutiva (cfr. l’articolo 724 dello ZPO). Tali disposizioni sono formulate come segue:

“Articolo 1079

Competenza

I certificati di cui:

1. all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, e

2. all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15)

possono essere emessi dai giudici, dalle autorità o dai notai responsabili del rilascio di una copia esecutiva.”

Ai sensi dell’articolo 797, comma 2 dello ZPO, una copia esecutiva (e quindi un certificato di titolo esecutivo europeo) di un atto notarile deve essere emessa dal notaio detentore dell’atto; se l’atto è detenuto da un’autorità, è questa a essere competente. Di regola l’atto è in possesso del notaio che l’ha autenticato.

Ai sensi dell’articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII (Assistenza ai bambini e ai giovani) del Codice tedesco di assistenza sociale, l’Ufficio per l'assistenza ai giovani, responsabile delle autenticazioni, è competente a emettere una copia esecutiva di un atto di assistenza per i giovani. Ne deriva che l’Ufficio di assistenza per i giovani che ha emesso l’atto autentico è competente a rilasciare il certificato di titolo esecutivo europeo. La legge d’attuazione del titolo esecutivo europeo ha introdotto dei chiarimenti attraverso una revisione dell’articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII del Codice di assistenza sociale.

Per quanto riguarda la competenza a emettere copie esecutive in Germania, tutti i notai e tutti gli Uffici per l’assistenza ai giovani possono di regola emettere certificati per il titolo esecutivo europeo. Poiché in Germania vi sono circa 8 000 notai e centinaia di Uffici per l’assistenza ai giovani, non sembra opportuno pubblicare un elenco di queste persone sulla Gazzetta ufficiale. Inoltre, il costo dell’aggiornamento di un tale elenco sarebbe sproporzionato. Per il momento, il governo tedesco si asterrà dal trasmettere l’elenco e notificherà invece le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 1097 dello ZPO in combinato disposto con l’articolo 797, comma 2 dello stesso ZPO o con l’articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII del Codice di assistenza sociale per pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tali informazioni consentono al creditore di individuare senza difficoltà l’autorità competente ai fini dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 805/2004. Inoltre, nella grande maggioranza dei casi, l’autorità competente sarà l’autorità che ha emesso l’atto autentico, come spiegato sopra.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

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