Titolo esecutivo europeo

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1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) Procedura di rettifica

La legge sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (825/2005) stabilisce la seguente procedura di rettifica:

Rettifica di un errore materiale nel certificato di titolo esecutivo europeo (sezione 2)

Se la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico, citati nel regolamento, sono stati riportati in maniera erronea nel certificato rilasciato sulla base del regolamento, il tribunale che ha rilasciato il certificato o un'altra autorità devono, su richiesta, rettificare la divergenza.

Una richiesta di rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La rettifica dev'essere effettuata sul certificato originale. Qualora non sia possibile rettificare il certificato originale, si deve rilasciare al creditore un nuovo certificato. Per quanto possibile la rettifica dev'essere notificata alle parti che hanno richiesto una copia del certificato. Se ci si è avvalsi di mezzi di impugnazione, la rettifica dev'essere notificata al giudice competente.

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) Procedura di revoca

La legge sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati stabilisce la seguente procedura di revoca:

Revoca del certificato di titolo esecutivo europeo (sezione 3)

Se il certificato risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel regolamento, il giudice che ha rilasciato il certificato o un'altra autorità devono, su richiesta, rettificare la divergenza nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico citati nel regolamento.

Una richiesta di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI. Alle parti è concessa la possibilità di essere ascoltate, a meno che ciò sia manifestamente superfluo.

Se possibile la revoca è convalidata sul certificato originale. Per quanto possibile la revoca dev'essere notificata alle parti che hanno richiesto una copia del certificato. Se ci si è avvalsi di mezzi di impugnazione, la rettifica dev'essere notificata al giudice competente.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, le norme minime contenute al capo III del regolamento si applicheranno alle decisioni giudiziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) per le decisioni in contumacia. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, il capo III sarà altresì applicabile nel caso di una decisione emessa in contumacia da un giudice di secondo grado.

Nel caso in cui la decisione giudiziaria sia stata emessa in contumacia, perché possa essere rilasciato un certificato di titolo esecutivo europeo, secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), al debitore dovrà essere consentito, in presenza di determinate circostanze, di richiedere un riesame della decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1. In Finlandia, l’inerzia del debitore dinanzi al Tribunale della circoscrizione competente (käräjäoikeus) comporta come conseguenza una decisione in contumacia. In forza del capitolo 12, articolo 15 del codice di procedura civile il debitore ha diritto a richiedere un nuovo giudizio entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata validamente notificata la decisione giudiziaria.

Per l’applicazione di tale disposizione, l’effettiva conoscenza del debitore della decisione emessa in contumacia è priva di rilevanza. Il termine di trenta giorni decorre solo dal momento dell’avvenuta notifica al debitore della decisione emessa in contumacia. Pertanto, la norma in questione garantisce una maggiore tutela rispetto alla norma minima prevista all’articolo 19. Inoltre, i rimedi giurisdizionali straordinari previsti al capitolo 31 del codice di procedura civile sono applicabili alle decisioni emesse in contumacia, compreso il ricorso per vizio procedurale di cui all’articolo 1 e l’istanza di annullamento per errore sostanziale di cui all’articolo 7. Inoltre è possibile presentare ricorso straordinario ai sensi del capitolo 31, articolo 17, per la remissione in termini.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Un certificato di titolo esecutivo europeo può essere rilasciato in finlandese, svedese o inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Finlandia, gli atti pubblici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono gli accordi in materia di obbligazioni alimentari approvate e certificate dalla Giunta Sociale di ogni città o comune. Anche le Giunte sociali emetteranno i certificati di titolo esecutivo europeo per tali accordi.

L’elenco delle città e dei comuni in Finlandia è disponibile in formato elettronico sulle pagine Internet del ministero della giustizia www.oikeus.fi. Gli indirizzi delle città e dei municipi sono reperibili anche sulle pagine Internet dell’Associazione e delle autorità locali regionali www.kunnat.net.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

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