Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Titolo esecutivo europeo

Inghilterra e Galles

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Inghilterra e Galles

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Inghilterra e Galles

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Per attuare il presente regolamento si farà riferimento alla normativa procedurale per l'Inghilterra e il Galles elaborata ai sensi della legge di procedura civile del 1997. Tali normative sono note come le norme di procedura civile (CPR) e sono state create in base all'ordinamento.

La Part 74.27 of the Civil Procedure Rules e il documento che l'accompagna, Practice Direction 74B, contengono disposizioni per il titolo esecutivo europeo in Inghilterra e nel Galles, comprese le procedure per la rettifica e la revoca.

L'articolo 10 si riferisce al diritto di chiedere al giudice la rettifica del certificato (se diverge dalla decisione giudiziaria) oppure la sua revoca (se vi è divergenza con il regolamento CE). Il procedimento previsto in questi casi è la CPR Part 23 (parte 23) delle CPR sulle modalità per presentare ricorso al giudice. La domanda di cui all'articolo 10 sarà presentata all'autorità giudiziaria che ha emesso il titolo esecutivo europeo secondo la procedura descritta nella parte 23.

L'istanza sarà presentata tramite un modulo (cosiddetto Form: formulario) (*) N244. Tale istanza deve indicare quale provvedimento viene richiesto dall'istante (ad esempio un'ordinanza di rettifica o di revoca) e i motivi in base ai quali si richiede il provvedimento (ad esempio, in quanto sussiste una discrepanza rispetto al certificato).

(*) Il Regno Unito conferma che saranno utilizzati i moduli standard di cui al regolamento. Agli allegati da I a V del regolamento figurano i moduli che l'organo giurisdizionale userà per il rilascio dei certificati. I creditori, per compilare le domande, devono usare i moduli pertinenti dell'organo giurisdizionale del Regno Unito e il certificato è rilasciato in base al modello previsto dal regolamento. Una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, può essere presentata utilizzando il modulo standard del Regno Unito o il modulo figurante nell'allegato VI del regolamento.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per attuare il presente regolamento si farà riferimento alle norme procedurali previste per l'Inghilterra e il Galles, elaborate ai sensi della legge di procedura civile del 1997. Tali norme sono note come le norme di procedura civile (CPR) e sono state create secondo l'ordinamento del Regno Unito.

L'articolo 19, paragrafo 1, prevede che il debitore abbia diritto di chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi in cui la domanda giudiziale non gli sia pervenuta o non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per ragioni a lui non imputabili.

Ai sensi della parte 13 delle CPR il debitore potrà chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi di cui all'articolo 19. La suddetta parte prescrive le modalità per presentare una domanda di annullamento oppure di modifica di una decisione in contumacia. Si può ottenere una decisione in contumacia nel caso in cui il debitore non abbia sottoscritto la ricevuta della notificazione, né abbia provveduto a farsi rappresentare. Ai sensi della parte 13 delle CPR il debitore potrà chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi di cui all'articolo 19. La suddetta parte prescrive le modalità per presentare una domanda di annullamento oppure di modifica di una decisione in contumacia.

Non sono previsti moduli per una domanda di annullamento o di rettifica di una decisione in contumacia. Tuttavia, abitualmente la domanda viene presentata utilizzando il modulo, cosiddetto Form N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). L'istante deve precisare qual è il provvedimento richiesto e i motivi per cui la decisione giudiziaria dovrebbe essere annullata oppure rettificata (ad esempio, la notificazione del procedimento non è stata comunicata in tempo sufficiente per preparare la difesa). L'udienza per tale domanda comporterà il riesame della decisione.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

I certificati inviati in Inghilterra e in Galles sono accettati in inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Inghilterra e in Galles non si rilasciano atti pubblici, sebbene quelli degli altri Stati membri siano esecutivi in Inghilterra e in Galles. Di conseguenza, non è necessario designare un'autorità di certificazione.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2021

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