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Croazia

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Croazia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le domande di rettifica o di ritiro di un certificato giudiziario devono essere presentate dinanzi:

- alla giurisdizione che ha emesso certificato.

Le domande di rettifica o di annullamento di un atto autentico redatto da un notaio, da un'autorità amministrativa, da una persona fisica o giuridica che esercita poteri pubblici devono essere inviate:

- all'autorità o alla persona che ha redatto l'atto e che successivamente deve trasmettere la domanda al tribunale municipale (općinski sud) competente in funzione del territorio o del luogo di residenza affinché quest'ultimo possa rendere una decisione valida.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, le procedure di riesame delle decisioni in Croazia sono disciplinate dal codice di procedura civile – (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 e 148/11 – versione consolidata, 25/13 e 89/14 – decisione della Corte costituzionale (Ustavni sud) della Repubblica di Croazia, 70/19,80/22 et 114/22).>

Queste procedure sono:

- la domanda di reintegrazione (con la quale si chiede venga ripristinata una determinata situazione di diritto - articoli 117 a 122 bis del codice di procedura civile).La domanda deve essere introdotta entro il termine di otto giorni a decorrere dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del motivo dell'omissione o, qualora la parte interessata abbia avuto conoscenza dell'omissione in una data successiva, il termine summenzionato decorre dal giorno in cui essa ha avuto conoscenza della ragione per la quale ha lasciato scadere il termine. Oltre il termine di 2 mesi [nelle procedure di competenza del tribunale municipale (općinski sud)] o di 30 giorni (nelle procedure di competenza del tribunale di commercio (trgovački sud)] a decorrere dal giorno dell'omissione, non è più possibile introdurre una domanda di reintegrazione;

- la domanda di revisione (articoli da 421 a 432 del codice di procedura civile). La domanda di revisione è presentate entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del motivo alla base della domanda di revisione o dal giorno in cui la decisione di stata notificata o comunicata.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua croata. La traduzione croata deve essere certificata da parte di una persona abilitata a tal fine in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Le giurisdizioni competenti, autorità amministrative, notai, persone giuridiche o fisiche che esercitano poteri pubblici e che sono abilitate a emettere atti esecutivi o titoli esecutivi relativi a debiti incontestati ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

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