Titolo esecutivo europeo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Belgio

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Per quanto riguarda la procedura di rettifica o di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, la domanda deve essere indirizzata al responsabile dell'organo giudiziario che ha rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo. Ove si tratti di un certificato relativo a un atto pubblico, la domanda deve essere indirizzata al notaio che ha rilasciato il certificato. Se il responsabile o il notaio decide di rettificare o di annullare il certificato, esso perde efficacia. Non appena l'errore materiale sia stato corretto (in caso di rettifica) o il responsabile o il notaio dichiari che sono soddisfatti tutti i requisiti del regolamento (in caso di revoca), è rilasciato un nuovo certificato che sostituisce il precedente.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

In funzione della fattispecie, il diritto belga prevede diversi mezzi di ricorso per ottenere il riesame di una decisione:

- innanzitutto, l’articolo 1051 del codice di procedura (code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) prevede la possibilità di proporre appello (appel/hoger beroep) contro una sentenza entro un mese dalla sua notifica o, in alcuni casi, dalla sua comunicazione ai sensi dell’articolo 792, commi 2 e 3, del codice di procedura. Questo vale per le sentenze emesse in contraddittorio e per quelle contumaciali ;

- in secondo luogo, l’articolo 1048 del codice di procedura prevede la possibilità di proporre opposizione (opposition/oppositie) contro una sentenza contumaciale entro un mese dalla sua notifica o, in alcuni casi, dalla sua comunicazione ai sensi dell’articolo 792, commi 2 e 3, del codice di procedura;

- per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato emesse da giudici civili o da giudici penali (nella misura in cui questi ultimi si siano pronunciati su aspetti civili), può essere chiesta la revisione della sentenza, in determinate circostanze previste dall'articolo 1133 del codice di procedura, presentando istanza di revoca (requête civile/herroeping van het gewijsde) nel termine di 6 mesi dalla scoperta del fatto che permette la revoca delle sentenza .

I termini di cui sopra per proporre appello, opposizione o istanza di revoca si applicano:

- fatti salvi i termini previsti in disposizioni imperative sovranazionali e internazionali;

- fatta salva la possibilità di cui all'articolo 50 del codice di procedura di prorogare un termine perentorio in determinati casi previsti dalla legge;

- fatta salva la possibilità di applicare il principio generale di diritto, confermato in diverse occasioni dalla Corte di cassazione belga, secondo il quale i termini fissati per il compimento di un atto sono prorogati a favore della parte che, per causa di forza maggiore, si trova nell'impossibilità di compiere l'atto prima della scadenza del termine.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la copia della decisione e del certificato di titolo esecutivo europeo deve essere accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale del luogo d'esecuzione, ossia in francese, neerlandese o tedesco.

L'elenco delle lingue applicabili è reperibile nel manuale degli organi riceventi per il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (atlante giudiziario europeo in materia civile).

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Belgio l'autorità designata nell'ambito dell'articolo 25 del regolamento è il notaio che ha stipulato l'atto pubblico che è oggetto della domanda d'emissione di un certificato di titolo esecutivo europeo.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2022

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