Titolo esecutivo europeo

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PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

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Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

1.1.     Procedura di rettifica

Se si vuole ottenere la rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo (TEE), si può presentare domanda a tale scopo, mediante il modulo figurante all’allegato VI del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato il certificato. La procedura, disciplinata dall’articolo 4 della legge di attuazione, prevede la presentazione di un’istanza scritta, il che significa che, oltre al suddetto articolo di tale legge, si applicano in linea di principio l’articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile. Per il ricorso in appello si applicano l’articolo 358 e seguenti e per il ricorso in cassazione l’articolo 426 e seguenti del medesimo Codice.

Articolo 4 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. La domanda di rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, va presentata presso il tribunale che l’ha rilasciato, mediante il modulo menzionato all’articolo 10, paragrafo 3 del regolamento. L’articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione si applica per analogia.

2. Se la domanda di cui al precedente punto 1 è presentata dal creditore che aveva chiesto il rilascio del certificato, a tale domanda va allegato, se possibile, il certificato originale di titolo esecutivo europeo da rettificare. Il debitore non viene citato a comparire. Il giudice decide in merito alla rettifica alla data da lui stesso stabilita, che viene indicata nel testo della decisione. Se la decisione è positiva, viene rilasciato un certificato rettificato di titolo esecutivo europeo e, di conseguenza, cessa di avere effetto il certificato rilasciato in precedenza. Se invece la domanda di rettifica è respinta, il certificato di titolo esecutivo europeo, allegato alla domanda, viene restituito al creditore.

3. Se la domanda di cui al precedente punto 1 è presentata dal debitore, il giudice non procede alla rettifica se non dopo aver dato al creditore e al debitore la possibilità di esprimersi al riguardo. Il giudice decide riguardo alla rettifica alla data da lui stesso stabilita, che viene indicata nel testo della decisione, e dopo aver sentito le parti. Se la decisione è positiva, viene rilasciato un certificato rettificato di titolo esecutivo europeo. Di conseguenza, cessa di avere effetto il certificato rilasciato in precedenza e il giudice ordina al creditore di depositare il vecchio certificato presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

2. All’istanza scritta di cui al punto 1 del presente testo si devono allegare una copia autenticata della decisione di cui si chiede la certificazione e l’atto procedurale iniziale che ha portato alla decisione. Inoltre, nell’istanza si devono includere per quanto possibile i dati necessari perché il giudice possa certificare la decisione in quanto titolo esecutivo europeo, come indicato all’allegato I del regolamento. Se i documenti o i dati allegati all’istanza scritta sono insufficienti, si darà al richiedente la possibilità di completarli.

3. L’istanza scritta viene recapitata da un ufficiale giudiziario o da un procuratore, tranne nel caso che si tratti della domanda di certificazione di una decisione pronunciata da un giudice di circoscrizione.

1.2. Procedura di revoca

Se si vuole ottenere la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo (TEE), si può presentare domanda a tale scopo, mediante il modulo figurante all’allegato VI del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato il certificato. La procedura, disciplinata dall’articolo 5 della legge di attuazione, prevede la presentazione di un’istanza scritta, il che significa che, oltre al suddetto articolo di tale legge, si applicano in linea di principio l’articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile. Per il ricorso in appello si applicano l’articolo 358 e seguenti e per il ricorso in cassazione l’articolo 426 e seguenti del medesimo Codice.

Articolo 5 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. La domanda di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento va presentata, mediante il modulo figurante all’articolo 10, paragrafo 3 del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato tale certificato. L’articolo 2, paragrafi 2 e 3 si applica per analogia.

2. Il giudice pronuncia la sua decisione in merito alla revoca richiesta, alla data da lui stesso stabilita e dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo. In caso di decisione positiva, il giudice può ordinare al creditore di depositare il certificato revocato presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

2. All’istanza scritta di cui al punto 1 del presente testo si devono allegare una copia autenticata della decisione di cui si chiede la certificazione e l’atto procedurale iniziale che ha portato alla decisione. Inoltre, nell’istanza si devono includere per quanto possibile i dati necessari perché il giudice possa certificare la decisione in quanto titolo esecutivo europeo, come indicato all’allegato I del regolamento. Se i documenti o i dati allegati all’istanza scritta sono insufficienti, si darà al richiedente la possibilità di completarli.

3. L’istanza scritta viene recapitata da un ufficiale giudiziario o da un procuratore, tranne nel caso che si tratti della domanda di certificazione di una decisione pronunciata da un giudice di circoscrizione.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

A norma dell’articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo, è possibile chiedere il riesame della decisione riguardante un credito incontestato. Se, ai termini del paragrafo 3 del suddetto articolo 8, il riesame è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta, si applicano l’articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. Nel caso di una decisione riguardante un credito non contestato ai sensi del regolamento, il debitore può presentare domanda di riesame, in base ai motivi indicati all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, presso il tribunale che ha pronunciato la decisione.

2. Se la decisione consiste in una sentenza, la domanda di riesame va presentata in forma di ricorso in oppugnazione, ai sensi dell’articolo 146 del Codice di procedura civile.

3. Se la decisione consiste in un’ordinanza, la domanda di riesame va effettuata in forma d’istanza scritta.

4. Le domande di riesame devono essere presentate:

a) nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale la decisione è stata notificata al debitore;

b) nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale non sussistono più le circostanze ivi menzionate.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le lingue accettate ai fini dell’articolo 20 del regolamento sono l’olandese od ogni altra lingua che il debitore comprenda.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L’autorità designata dai Paesi Bassi per certificare come TEE un documento autentico, ai fini dell’articolo 25 del regolamento, è il magistrato competente per le misure interlocutorie presso il tribunale della località in cui ha sede il notaio che ha stilato il documento autentico.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2022

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