Assunzione delle prove

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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 3 – Organo centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

L’organo centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è il ministero della Giustizia. Esso ha competenza territoriale su tutto il paese. L’organo centrale, ovvero il ministero della Giustizia, è anche l’autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, cui compete, ai sensi dell'articolo 17, l'adozione di decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove. L'indirizzo è il seguente:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: central.authority@om.fi

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingue: finnico, svedese, inglese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere trasmesse per posta, fax o e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: central.authority@om.fi

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

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