- Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Articolo 3 – Organo centrale
- Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
- Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
- Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
La Lettonia accetta formulari compilati in inglese, oltre che in lettone.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le domande si possono inoltrare per posta, fax o posta elettronica.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
La Lettonia non ha concluso, né mantiene accordi o intese fra Stati membri di cui all’articolo 21, paragrafo 2 (accordi o intese fra due o più Stati membri intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con il regolamento 1206/20010, nonché progetti di tali accordi o intese che intende adottare, denunciare o modificare).
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