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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
In Spagna sono i "Letrados de la Administración de Justicia" (cancellieri), dei singoli "Juzgados" ( giudici monocratici) e "Tribunales" (collegi giudicanti ).
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Elenco delle autorità competenti
Per quanto attiene ai mezzi a disposizione per la ricezione degli atti, attualmente le giurisdizioni monocratiche utilizzano i mezzi informatici e telematici, tuttavia tale tipo di mezzi si trova in una fase di avvio per cui, senza pregiudicare il futuro ricorso a tali mezzi, attualmente è accettato unicamente il mezzo postale.
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese, francese, portoghese o spagnolo.
L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
C/San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Fax (34) 913 90 44 57
Attualmente il mezzo accettato per la ricezione degli atti è il mezzo postale.
Conoscenza delle lingue: spagnolo, francese e inglese.
La Spagna accetta che il formulario di domanda (modulo standard) sia compilato in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.
Vi sono termini diversi in funzione del documento da notificare e del tipo di processo o di fase dello stesso.
In linea di principio i termini sono di 3 o 5 giorni.
È d'uopo conformarsi a quanto disposto nelle corrispondenti norme processuali.
La Spagna accetta che il certificato di conformità sia trasmesso in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.
Il costo corrisponde a quanto previsto dalla normativa spagnola applicabile, che attualmente non fissa alcun importo.
La Spagna si oppone alle notificazioni sul proprio territorio in provenienza da altri Stati membri ed effettuate attraverso i servizi consolari o diplomatici, eccetto nel caso in cui siano effettuate a un cittadino di tale Stato membro (SM di origine).
La Spagna dichiara che questo canale di notificazione non è previsto nell'ordinamento giuridico in quanto non si accetta la stessa.
La Spagna indica che i giudici possono revocare la sospensione concessa nel processo e provvedono nonostante quanto disposto all'articolo 19, paragrafo 1, se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.
Per quanto attiene alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la domanda di esenzione dalla preclusione non è ammissibile se formulata successivamente alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.
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