Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi mittenti sono: i tribunali circondariali (okrajna sodišča), i tribunali distrettuali (okrožna sodišča), il tribunale sociale e del lavoro (delovno in socialno sodišče), il tribunale amministrativo (upravno sodišče), i tribunali superiori (višja sodišča), la corte suprema (Vrhovno sodišče), la corte costituzionale (Ustavno sodišče) e l'ufficio del procuratore generale (državno odvetništvo).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Tutti i tribunali regionali sono organi riceventi.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia)

Župančičeva 3

SLO-1000 Lubiana

Telefono: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Il diritto sloveno non prevede che un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La Slovenia accetta i certificati compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

  • La Slovenia non si oppone alla notificazione o alla comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.
  • La Slovenia si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in Slovenia, tramite agenti diplomatici o consolari di altri paesi, a meno che la notificazione o la comunicazione dell'atto non sia diretta a un cittadino dello Stato membro da cui proviene il documento.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto sloveno non consente la notificazione o comunicazione diretta.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, il giudice può decidere benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro il termine di un anno a decorrere dal momento della pronuncia della decisione.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

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