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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Le autorità rumene che possono trasmettere atti o documenti sono tutti gli organi giurisdizionali rumeni abilitati a notificare o a comunicare atti giudiziari direttamente alle autorità atte alla ricezione degli Stati membri dell'Unione europea: i tribunali di primo grado, i tribunali in generale, le corti d'appello, la Suprema Corte di cassazione e di giustizia.
Notai, ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati a notificare o a comunicare atti all'estero trasmettono le loro istanze tramite l'intermediario degli organi giurisdizionali nel circondario in cui si trova la loro sede (articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziario internazionale in materia civile e commerciale)
L'autorità rumena abilitata a ricevere le istanze di comunicazione e di notifica di atti giudiziari e stragiudiziali degli Stati membri dell'Unione europea è l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione il destinatario ha la sede o il domicilio (articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)
La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.
La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno)..
L'autorità centrale rumena è il Ministero della giustizia.
Ministero della giustizia
Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (direzione del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria)
Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741
Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079
Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (servizio di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)
Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084
La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno).
La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.
Informazione non disponibile
La Romania ammette che l'attestazione (o relata) dell'atto notificato o comunicato sia trasmesso in inglese e in francese (oltre che in rumeno).
Gli atti processuali sono notificati o comunicati gratuitamente, d'ufficio, da parte degli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale competente o da un altro funzionario incaricato da quest'ultimo e, qualora ciò non sia possibile, per posta, per lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e con avviso di ricezione, in busta chiusa, a cui sono allegati l'avviso di ricezione/la relata e una comunicazione. Su istanza della parte interessata e a sue spese, gli atti processuali possono essere notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale o dai servizi di corriere espresso (articolo 154, commi 1, 4 e 5 del Codice di procedura civile). Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono compressi tra 20 e 400 lei. (V. l'ordinanza del Ministero della giustizia n. 2550/14.11.2006 relativa all'approvazione degli onorari minimi e massimi per i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari).
La Romania dichiara che gli agenti diplomatici e consolari stranieri non sono autorizzati a notificare o a comunicare atti giudiziari o stragiudiziali sul territorio rumeno, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino dello Stato che rappresentano.
La Romania si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, gli organi giurisdizionali rumeni possono pronunciarsi solo se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
L'istanza per la rimessione in termini di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento, può essere proposta entro un anno dall'emissione della decisione.
Non applicabile.
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