Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

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Per quanto riguarda gli atti giudiziari: le autorità rumene che possono trasmettere atti o documenti sono tutti gli organi giurisdizionali rumeni abilitati a notificare o a comunicare atti giudiziari direttamente alle autorità atte alla ricezione degli Stati membri dell'Unione europea: i tribunali di primo grado, i tribunali quando giudicano in secondo grado, le corti d'appello, la Suprema Corte di cassazione e di giustizia.

Per quanto riguarda gli atti extragiudiziali: notai, ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati a notificare o a comunicare atti all'estero trasmettono le domande tramite i tribunali di primo grado nel cui circondario si trova la loro sede (articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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L'autorità rumena abilitata a ricevere le istanze di comunicazione e di notifica di atti giudiziari e stragiudiziali degli Stati membri dell'Unione europea è l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione il destinatario ha la sede o il domicilio (articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

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La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

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La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno)..

Articolo 3 - Autorità centrale

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L'autorità centrale rumena è il Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (direzione del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (servizio di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

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La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

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L'articolo 183 del codice di procedura civile regolamenta gli atti presentati presso la posta, i servizi specializzati di corriere, le unità militari o i luoghi di detenzione.

Gli atti processuali presentati entro il termine previsto dalla legge con lettera raccomandata presso un ufficio postale o a mezzo un servizio di corriere rapido o un servizio specializzato di comunicazione e di notifica si considerano trasmessi entro i termini.

Analogamente gli atti presentati dalla parte interessata entro il termine previsto dalla legge presso l'unità militare o l'amministrazione del luogo di detenzione dove questa si trova si considerano trasmessi entro i termini.

La ricevuta dell'ufficio postale, nonché la registrazione o l'attestazione rilasciata, a seconda dei casi, dal servizio di corriere rapido, dal servizio specializzato di comunicazione e di notifica, dall'unità militare o dall'amministrazione del luogo di detenzione, relativamente all'atto presentato, fungono da prova della data della presentazione dell'atto da parte della parte interessata.

Conformemente all'articolo 192, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 199, primo comma, del codice di procedura civile, il processo inizia con la registrazione della domanda presso l'organo giurisdizionale. L'atto introduttivo, presentato di persona o attraverso un rappresentante, giunto per posta, corriere, fax o scannerizzato e trasmesso a mezzo posta elettronica o come documento elettronico, è registrato e riceve una data certa mediante l'applicazione del timbro d'entrata.

Conformemente all'articolo 2, punti 18, 10 e 11 e all'articolo 30, punto 6, del decreto di emergenza n. 13/2013 in materia di servizi postali, per servizio di posta raccomandata si intende il servizio postale le cui caratteristiche consistono nel predisporre una garanzia forfettaria contro i rischi di perdita, furto, distruzione totale o parziale o di danneggiamento della raccomandata e nel fornire, su richiesta, dopo che l'invio è stato è stato consegnato, una prova della presentazione dell'invio di corrispondenza o della consegna al destinatario, senza conferma scritta di quest'ultimo.

Per invio di corrispondenza si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente nella corrispondenza stessa o nell'involucro.

La data di deposito dell'invio di corrispondenza è la data in cui esso è stato ritirato. Le disposizioni dell'articolo 183 della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, ripubblicata, e successive modificazioni e integrazioni, restano applicabili.

La data di presentazione è la data in cui l'invio postale è stato raccolto da parete dei punti di accesso, se questo è stato raccolto prima dell'ultima operazione di ritiro di invii postali stabilita per il punto di accesso relativo. Se la raccolta avviene dopo tale termine, si considera data dell'invio postale la data del giorno lavorativo successivo a quello della raccolta da parte dei punti di accesso.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

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La Romania ammette che l'attestazione (o relata) dell'atto notificato o comunicato sia trasmesso in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

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Gli atti processuali sono notificati o comunicati gratuitamente, d'ufficio, da parte degli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale competente o da un altro funzionario incaricato da quest'ultimo e, qualora ciò non sia possibile, per posta, per lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e con avviso di ricezione, in busta chiusa, a cui sono allegati l'avviso di ricezione/la relata e una comunicazione. Su istanza della parte interessata e a sue spese, gli atti processuali possono essere notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale o dai servizi di corriere espresso (articolo 154, commi 1, 4 e 5 del Codice di procedura civile). Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono compressi tra 20 e 400 lei. (V. l'ordinanza del Ministero della giustizia n. 2550/14.11.2006 relativa all'approvazione degli onorari minimi e massimi per i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari).

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

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La Romania dichiara che gli agenti diplomatici e consolari stranieri non sono autorizzati a notificare o a comunicare atti giudiziari o stragiudiziali sul territorio rumeno, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino dello Stato che rappresentano.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

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La Romania si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

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Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, gli organi giurisdizionali rumeni possono pronunciarsi solo se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

L'istanza per la rimessione in termini di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento, può essere proposta entro un anno dall'emissione della decisione.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

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Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

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