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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari sono organi mittenti. Cerca un organo mittente su: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
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Elenco delle autorità competenti
Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari e l'organismo centrale sono organi riceventi. Cerca un organo ricevente su: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
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Elenco delle autorità competenti
Gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti a mezzo posta. Un organo ricevente il cui recapito di fax o di posta elettronica è menzionato in allegato può ricevere atti anche per fax o posta elettronica.
Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.
L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ("Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari").
Indirizzo:
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
Paesi Bassi
Tel.: + 31 70 890 35 30
E-mail: kbvg@kbvg.nl
Web: http://www.kbvg.nl/
L'organismo centrale può ricevere/comunicare atti a mezzo posta, posta elettronica o telefono nella lingua neerlandese o inglese.
Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.
Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.
Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE un documento deve essere trattato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di tale paese.
Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.
L'importo dell'indennizzo forfettario per i costi dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto è fissato a 65 EUR.
I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari.
È ammessa la notificazione diretta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti in soggiorno nei Paesi Bassi.
In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, nei Paesi Bassi i giudici possono pronunciarsi, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.
Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.
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