Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Tutti i tribunali ordinari della Repubblica di Lituania competenti in materia civile e commerciale hanno la facoltà di trasmettere gli atti a uno Stato estero a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 o della convenzione dell'Aia del 1965.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo designato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 come organo competente a ricevere le domande di notificazione o comunicazione provenienti da altri Stati membri è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari possono essere ricevuti a mezzo posta o fax.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

La Lituania accetta i moduli compilati in lituano e in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale incaricata di assicurare le funzioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1393/2007 è il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania

Tel.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate dalla Repubblica di Lituania per la compilazione del modulo standard figurante nell'allegato del regolamento sono il lituano e l'inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Il diritto lituano non prevede alcun termine specifico per la comunicazione o la notificazione degli atti.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Le lingue accettate dalla Repubblica di Lituania per la compilazione del modulo standard figurante nell'allegato del regolamento sono il lituano e l'inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La Repubblica di Lituania richiede il pagamento di un diritto pari a 110 EUR per i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a).

Tale diritto andrà versato sul conto dell'organo ricevente, ossia della Camera lituana degli ufficiali giudiziari.

Camera lituana degli ufficiali giudiziari

Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania

Banca: Luminor Bank AB, codice bancario: 40100; codice SWIFT: AGBLLT2X; numero di conto: LT92 4010 0424 0031 5815; identificativo del soggetto giuridico: 126198978.

Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068; e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alla notificazione o comunicazione di atti sul proprio territorio secondo le modalità descritte all'articolo 13 del regolamento, fatto salvo il caso in cui gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Repubblica di Lituania dichiara che la notifica o la comunicazione di atti secondo le modalità descritte all'articolo 15 non è autorizzata sul proprio territorio.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

La Repubblica di Lituania dichiara che gli organi giurisdizionali lituani possono pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.

La Repubblica di Lituania dichiara anche che la domanda di rimuovere la preclusione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è irricevibile se è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della sentenza.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

La Lituania non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri al fine di accelerare o semplificare la trasmissione degli atti di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

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