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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
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Elenco delle autorità competenti
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Elenco delle autorità competenti
Mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale.
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo: italiano, francese, inglese.
L'autorità centrale è la seguente:
Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma
Viale Giulio Cesare, N. 52
I-00192 Roma
Telefono: (39) 06.328361
Fax: (39) 06.328367933
Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.
Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.
Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.
Non viene invocata alcuna deroga.
Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.
Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.
L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).
L'Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.
Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.
L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
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