Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

In Ungheria l’organo mittente

  • nel caso di atti processuali è l’organo giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento e che ha emesso l’atto da notificare,
  • nel caso di atti emessi in un procedimento notarile, è il notaio che ha emesso l’atto, e
  • nel caso di atti stragiudiziali è il ministro competente per il sistema giudiziario.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

In Ungheria l’organo ricevente

  • è il tribunale distrettuale competente in base al luogo di residenza del destinatario come indicato nella domanda di assistenza legale (lakcím szerint illetékes járásbíróság), a Budapest, il tribunale distrettuale di Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) e
  • l’associazione ungherese degli ufficiali giudiziari

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

L’organo ricevente accetta gli atti per posta, fax o e-mail.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Ungherese, tedesco, inglese e francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro che è incaricato di gestire il sistema giudiziario.

Ministero della giustizia (Igazságügyi Minisztérium)

Dipartimento di diritto internazionale privato (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Lingue: ungherese, tedesco, inglese e francese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre all’ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Non applicabile in Ungheria.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Oltre all’ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica di atti da parte dell’organo giurisdizionale è gratuita.

La tariffa per la notifica da parte di un ufficiale giudiziario è di HUF 7 500. Tale importo dev’essere pagato anticipatamente con bonifico bancario al conto di cui sopra e la ricevuta del bonifico dev’essere allegata alla domanda.

  • Titolare del conto: Associazione ungherese degli ufficiali giudiziari;
  • Banca: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Si prega di scrivere nello spazio del messaggio: KU2-numero di riferimento della richiesta, nome del destinatario.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La notifica di cui all’articolo 13 è applicabile solo in Ungheria nel caso in cui il destinatario sia un cittadino dello Stato membro mittente.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La notifica di cui all’articolo 15 del regolamento viene eseguita in Ungheria in base alla normativa che regola le notifiche eseguite da parte degli ufficiali giudiziari.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Gli organi giurisdizionali ungheresi possono eventualmente pronunciarsi qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

In Ungheria il termine di cui all’articolo 19, paragrafo 4, per presentare una domanda di rimozione della preclusione è di un anno.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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