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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Gli organi mittenti sono rappresentati dai käräjäoikeudet (tribunali distrettuali), dal markkinaoikeus, (tribunale commerciale), dalle hovioikeudet (Corti d'appello), dalla korkein oikeus e dal Ministero della giustizia.
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Elenco delle autorità competenti
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
Lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo standard: finlandese, svedese e inglese.
L'organo centrale è il Ministero della giustizia.
Oikeusministeriö (Ministero della giustizia)
PL 25FIN-00023 Valtioneuvosto (Governo)
Tel.: (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Gli atti possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.
Lingue: finlandese, svedese e inglese.
Il modulo per la domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la Finlandia comunica alla Commissione che non applicherà le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'attuale modulo le disposizioni di cui al suddetto articolo non hanno un significato plausibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico del paese e pertanto non possono essere applicate in pratica in Finlandia.
Il certificato può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Nessun costo viene addebitato all'organo mittente straniero per la notificazione degli atti.
La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.
Poiché la Finlandia non procede alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli organi giurisdizionali finlandesi non possono pronunciarsi nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2. Di conseguenza, non occorre procedere alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
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