Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Notificazione e comunicazione degli atti

Inghilterra e Galles

Contenuto fornito da
Inghilterra e Galles

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Inghilterra e Galles

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

L'organo che trasmette gli atti è l'High Court - Queens Bench - Foreign Process Section (sezione procedimenti stranieri).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo che riceve gli atti è l'High Court - Queens Bench - Foreign Process Section (sezione procedimenti stranieri).

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti saranno trasmessi per fax e per posta.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Il formulario standard sarà accettato in inglese e in francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Regno Unito

Tel.:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Sito web: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Notifiche e comunicazioni saranno effettuate per posta, fax, e-mail e telefono e l'organo centrale sarà responsabile per le traduzioni.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i moduli standard compilati in francese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Il Regno Unito intende derogare rispetto a tali disposizioni in base al fatto che la complessità del suo ordinamento (riguardo ai termini e alle scadenze) in definitiva verrebbe accentuata da questo articolo. È importante che la data della notifica sia individuata con certezza, in quanto determina il momento a partire dal quale una parte può chiedere di emettere una sentenza con la controparte dichiarata contumace. Il Regno Unito non ritiene che la ratio precisa di tale disposizione (e i suoi effetti in pratica), sia sufficientemente chiara; pertanto ciò potrebbe creare potenzialmente ulteriore confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che tale questione debba essere lasciata all'interpretazione dell'ordinamento nazionale, almeno fino a quando non ci sarà la possibilità di valutare la funzionalità di tale meccanismo negli altri Stati membri in base all'attuazione del regolamento.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i certificati compilati in francese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non ci sono costi da sostenere per le notifiche.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Regno Unito non intende opporsi all'esercizio nel suo territorio del diritto di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Inghilterra e Galles si oppongono alla possibilità di notifica diretta di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

In base alle disposizioni esistenti di cui alla Convenzione dell'Aia, i giudici del Regno Unito (nonostante le disposizioni del paragrafo 1) possono emettere sentenze se vengono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

I termini entro i quali, a partire dalla pronuncia, deve essere presentata la domanda per la rimessione in termini prevista al paragrafo 4 sono i seguenti:

nel caso in cui il giudice contempli la possibilità di annullare una sentenza pronunciata in contumacia, dovrà assicurarsi che la domanda di annullamento sia stata presentata nei tempi più brevi possibili.

Ultimo aggiornamento: 29/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.