Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Articolo 2, paragrafo 1.

Le agenzie croate competenti per la notificazione di atti all'estero sono le seguenti:

- nel caso di atti processuali, l'organo giurisdizionale che deve eseguire la notifica;

- nel caso di atti stragiudiziali, l'organo giurisdizionale del circondario in questione (općinski sud) nel cui territorio la persona alla quale l'atto dev'essere notificato è domiciliata, ha la residenza abituale oppure è stabilita;

- nel caso di atti che sono stati certificati o che provengono da un notaio, l'organo giurisdizionale del circondario in questione;

Le agenzie incaricate di trasmettere gli atti sono gli organi giurisdizionali del circondario in questione, i tribunali circondariali, (županijski sudovi) i tribunali commerciali (trgovački sudovi) e la Corte Suprema (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Il Presidente della Corte Suprema può autorizzare a eseguire le notifiche soltanto uno oppure un numero ristretto di organi giurisdizionali circondariali nel territorio di uno o più organi giurisdizionali circondariali.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Articolo 2, paragrafo 2

L'agenzia ricevente per le notifiche nella Repubblica di Croazia è:

- l'organo giurisdizionale circondariale nel cui territorio gli atti vanno notificati, come indicato nella banca dati degli organi giurisdizionali.

Il Presidente della Corte Suprema può autorizzare soltanto uno o un numero ristretto di organi giurisdizionali nel territorio di uno o più organi giurisdizionali ad eseguire le notifiche.

La competenza degli organi giurisdizionali viene indicata nelle banche dati degli organi giurisdizionali.

Un elenco di luoghi in ordine alfabetico con i codici postali è presente nelle banche dati degli organi giurisdizionali.

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Gli atti possono essere ricevuti per posta nella Repubblica di Croazia.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

La Croazia accetta i formulari standard compilati in croato.

Articolo 3 - Autorità centrale

La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'organo centrale responsabile per a) la comunicazione di informazioni alle agenzie che trasmettono gli atti b) la ricerca di soluzioni per difficoltà che possono sorgere nel corso della notifica di atti; c) l'invio in casi eccezionali su richiesta di un'agenzia che trasmette, di una richiesta di notifica alla competente agenzia ricevente è:

il Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia
Ulica grada Vukovara 49
tel: +385 1 371 40 00
fax: +385 1 371 45 07
web: http://www.mprh.hr

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Croazia accetta i formulari standard compilati in croato.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Ai sensi del diritto croato non ci sono termini massimi entro i quali gli atti devono essere notificati.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La Croazia accetta certificati di notificazione in croato.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La Croazia non prevede tariffe fisse per la notifica.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

a) La Repubblica di Croazia non si oppone alla notifica di documenti da parte di agenti diplomatici o consolari in base ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

b) La Repubblica di Croazia non prevede la possibilità di notificare atti dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro a una parte che si trova in Croazia, a meno che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro in cui gli atti sono stati creati (articolo 13, paragrafo 2).

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La notifica diretta non è consentita dal diritto croato.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

a) Gli organi giurisdizionali possono pronunciarsi qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

b) Non è consentito presentare una richiesta di rimozione della preclusione dopo un anno dalla data della pronuncia.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

L'accordo o l'intesa al quale la Stato membro ha aderito in base ai requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento è il seguente:

- accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024

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