Family mediation

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. The term ‘family matters’ covers a broad range of disputes, from purely private matters to those involving public authorities.

What is cross-border family mediation?

Cross-border family mediation is a process conducted by one (or several) impartial, qualified third person(s), the mediator. The mediator has no power to decide but helps the parties to regain communication and assists them in resolving their problem themselves.

The agreement reached is a tailor-made solution for their dispute that ensures that their parental decisions take account of the best interests of the child, if a child is concerned.

Family matters include: parental responsibility and access rights, child abduction, child protection measures, maintenance of children or ex-partners and other consequences of divorce or separation.

Partners are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to first try to resolve conflicts outside of the judicial system.

Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also takes the best interest of the child into account.

Please consult the following pages to get more details on:

- Principles and stages

- How it works

- Costs

- Legislation

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

How does it work?

As a party you can apply for mediation in all the Member States. In some Member States the judge may invite the parties in a dispute to try mediation.

If all parties agree to use mediation, the selected mediator sets up the mediation schedule. The way the mediotor is selected depends on the specific country - you can find this information in the respecitve national pages available on the right hand side of this page.

Legal representatives can play an important role by providing the legal information necessary for the parties to make informed decisions.

Mediated agreements can be rendered enforceable if both parties so request. This can be achieved, for example, by way of approval by a court or certification by a public notary.

Legal representatives can review the mediated agreement to ensure that this agreement has legal effect in all legal systems concerned.

Why should you try it?

  • You have the opportunity to control the outcome of your own dispute
  • Mediation is a user-friendly environment in which the party is boss.
  • Mediation allows you to revise and adjust the scope of the conflict.
  • You make the decisions and agreements but you are not required to reach an agreement.
  • By trying mediation, you do not give up your right to file or pursue a lawsuit in court.
  • A win-win situation for every party taking part in mediation
  • The mediator is an impartial and trained helper that can assist you to try to work things out yourselves.
  • Compared to a trial mediation is relatively inexpensive.
  • Mediation is relatively swift. It can be easily scheduled any time at the mutual convenience of the parties and can take place in a variety of locations.
  • Mediation allows for flexible solutions (tailor-made) and helps in maintaining or building constructive future relationships and contacts between the parties.
  • Support and advice of a legal representative in mediation is possible.
  • Mediation can reduce future litigation.

This link will take you to the Mediators page.

Limits of the mediation

Where there are indications that the case is not suitable for mediation or that one (or both) of the parties are not willing to attempt mediation, the intervention of judicial authorities is necessary. In the screening of the suitability of the case, special attention must be given to the identification of possible risks such as domestic violence and its degree, drug or alcohol abuse, child abuse, etc… The suitability of the case must be decided on an individual basis and the standards applied by the mediator and the mediation organisation.

Related link

Practitioners’ Tool: Cross-Border Recognition and Enforcement of Agreements Reached in the Course of Family Matters Involving Children

Last update: 03/01/2023

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Mediazione familiare - Belgio

La mediazione è disciplinata dalla legge del 21 febbraio 2005. La mediazione familiare, come qualsiasi altro tipo di mediazione, può essere effettuata nell'ambito di un procedimento giudiziario (mediazione giudiziaria) o al di fuori di un procedimento giudiziario (mediazione volontaria).

La mediazione avviata su richiesta di una delle parti o proposta dal giudice è un processo che richiede il consenso delle parti.

Le parti si accordano sulla designazione di un mediatore (articolo 1734, comma 1 del Code judiciaire (codice giudiziario)), che può essere riconosciuto dalla Commission fédérale de médiation (Commissione federale di mediazione). Ciascuna delle parti può mettere fine alla mediazione in qualsiasi momento (articolo 1729 del codice giudiziario). La mediazione può riguardare solo una parte o l'intera controversia (articolo 1735, paragrafo 2 del codice giudiziario).

In tutte le cause di competenza del Tribunal de la famille (Tribunale della famiglia), non appena viene presentata una domanda, il cancelliere informa le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e fornisce loro tutte le informazioni utili in tal senso (articolo 1253 ter/1 del codice giudiziario). In materia di divorzio per désunion irrémédiable (divorzio fondato sul carattere irrimediabile dello scioglimento dell'unione coniugale), il giudice può ordinare la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a un mese per consentire alle parti di informarsi sulla mediazione (articolo 1255, paragrafo 6, comma 2, del codice giudiziario). Le chambres de règlement amiable (camere di composizione amichevole) del Tribunale della famiglia rientrano tuttavia nell'ambito della conciliazione (articolo 731 del codice giudiziario): i giudici sono chiamati a conciliare le parti anche se non si pronunceranno in definitiva sulla causa. La mediazione nel codice giudiziario non ammette infatti che un giudice sia mediatore.

La mediazione avviene in totale riservatezza e il mediatore è tenuto al segreto professionale (articolo 1728, paragrafo 1, del codice giudiziario).

La procedura di mediazione comprende tre fasi:

- la designazione del mediatore da parte del giudice;

- il rinvio della causa a una data successiva da parte del giudice che stabilisce l'anticipo della retribuzione;

- l'esito della mediazione: se la mediazione si è conclusa con un accordo, i termini di tale accordo sono oggetto di un documento scritto tra le parti (accordo di mediazione) che può essere omologato dal giudice. Viceversa, in assenza di accordo, le parti possono avviare (o proseguire) il procedimento giudiziario o chiedere di comune accordo la designazione di un altro mediatore.

Gli onorari, le spese e le condizioni di pagamento sono preventivamente stabiliti tra le parti e il mediatore.

Collegamento a un sito nazionale contenente un elenco di mediatori familiari: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Collegamento a un sito nazionale contenente informazioni sulla mediazione familiare o sulla mediazione in genere: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Collegamento alla legislazione nazionale sulla mediazione in materia familiare: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Ultimo aggiornamento: 17/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Mediazione familiare - Cechia

Nella Repubblica ceca, la mediazione è disciplinata dalla legge n. 202/2012 relativa alla mediazione (in prosieguo: "la legge") entrata in vigore il 1° settembre 2012 e che recepisce la direttiva 2008/52/CE su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Questa legge fissa il regime giuridico della mediazione in materia civile, comprese le norme relative alla mediazione in materia familiare. Affinché un mediatore possa essere iscritto nell'albo dei mediatori e sia quindi abilitato all'esercizio dell'attività di mediatore conformemente alla legge, deve superare un esame professionale.

È opportuno sottolineare che, qualora ciò sia appropriato e opportuno, il giudice può ordinare alle parti di rivolgersi a un mediatore iscritto nell'albo dei mediatori per una durata massima di tre ore e sospendere nell'arco di questo periodo la relativa procedura. Se una parte rifiuta senza un valido motivo di partecipare a una simile udienza con il mediatore, il giudice può sanzionarla rifiutando di riconoscere ad essa il rimborso di tutte o di parte delle spese procedurali, qualora la suddetta parte risulti vincitrice.

Link a un sito nazionale dove è possibile trovare l'albo dei mediatori materia familiare:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mediatori.justice.cz

Link a un sito nazionale di informazione sul regime della mediazione familiare o sulla mediazione in generale:

Non disponibile.

Link alla legislazione nazionale sulla mediazione materia familiare:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (testo della legge in inglese)

Ultimo aggiornamento: 25/03/2020

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Mediazione familiare - Germania

Una breve introduzione alla mediazione familiare in Germania

Estratto dell'opuscolo "Eherecht" (diritto matrimoniale) pubblicato dal Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori), pag. 73:

"6.2.5 Mediazione familiare

Le coppie che attraversano una separazione o un divorzio spesso vogliono gestire le proprie relazioni familiari in maniera amichevole. In casi come questo, la mediazione rappresenta un'ottima alternativa a un procedimento giudiziario.

Il quadro giuridico per la mediazione è stato creato tramite la Mediationsgesetz (legge in materia di mediazione) che è entrata in vigore il 26 luglio 2012.

La mediazione aiuta le parti a trovare una soluzione amichevole al loro conflitto con l'aiuto di una persona neutrale (il mediatore). I partecipanti si assumono la responsabilità di addivenire a una soluzione e il mediatore non ha il potere di prendere decisioni.

Ciò significa che, a differenza di un caso giudiziario, gli interessi e le esigenze effettivi di coloro che sono coinvolti possono essere determinati e utilizzati come base per una soluzione personalizzata per lo specifico conflitto. La probabilità che le decisioni giurisdizionali tengano conto degli interessi di coloro che sono coinvolti è inferiore. Di conseguenza, dette soluzioni vengono accettate più facilmente dalle persone coinvolte e risultano essere solitamente più efficaci nel lungo termine. La mediazione può portare alla redazione di accordi contrattuali relativi, ad esempio, al mantenimento, ai beni, alla proprietà, alla responsabilità genitoriale o alla custodia dei minori.

Nell'ambito di una causa di divorzio, il giudice può ordinare che i coniugi partecipino, separatamente o congiuntamente, a una sessione informativa gratuita sulla mediazione, oppure prendano parte a un'altra forma di risoluzione delle controversie extragiudiziale per questioni correlate in sospeso[1] con l'aiuto di una persona o di un organismo nominato dal tribunale, e che forniscano conferma della loro partecipazione (articolo 135 della Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) (legge sulla procedura in materia familiare e in materia di giurisdizione volontaria). Tale ordinanza non può essere resa esecutiva per legge. Tuttavia, il tribunale può prendere in considerazione il mancato rispetto di tale ordinanza al momento di decidere su come ripartire i costi (articolo 150, quarto comma, della FamFG)."

Lo stesso vale per le questioni relative ai figli ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, frasi 3 e 5, e dell'articolo 81, paragrafo 2, n. 5 della FamFG. In casi analoghi, il tribunale può anche ordinare ai genitori di partecipare a una sessione informativa sulla mediazione oppure di prendere parte a un'altra forma di risoluzione delle controversie extragiudiziale. Tale ordinanza non può essere resa esecutiva per legge, tuttavia, il giudice può prendere in considerazione il mancato rispetto di tale ordinanza al momento di decidere su come ripartire i costi relativi alla causa.

Collegamenti a siti web tedeschi sui quali si possono trovare mediatori per questioni familiari

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlino, Germania (mediazione per i casi internazionali che coinvolgono minori)

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlino, Germania (mediazione per casi transfrontalieri che coinvolgono minori)

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.zank.de/

Collegamenti a siti web tedeschi sui quali si possono trovare informazioni sulla mediazione familiare oppure sulla mediazione in generale

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlino

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlino

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.bafm-mediation.de/

Collegamenti a siti web tedeschi sui quali si possono trovare informazioni sulla mediazione familiare

- Ministero federale della giustizia e della tutela dei consumatori, Mohrenstraße 37, 10117 Berlino

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.bmjv.de/

- Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (Legge sulla promozione della mediazione e di altre forme di conciliazione extragiudiziale) (BGBl. -Bundesgesetzblatt, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania) 2012, Parte I, n. 35 del 25 luglio 2012)

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Questioni correlate includono controversie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, adeguamenti dei diritti alla pensione, pagamenti di alimenti, costi della residenza coniugale e spese familiari.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

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Mediazione familiare - Estonia

La mediazione familiare è rivolta ai genitori separati o in procinto di separarsi che abbiano almeno un figlio minorenne, che non sono riusciti a trovare un accordo in merito a questioni relative all'organizzazione della vita del minore, come per esempio il diritto di visita o le obbligazioni alimentari. Il mediatore familiare in quanto parte neutra aiuta i genitori a scambiarsi le idee e a trovare un accordo soddisfacente. Lo scopo del procedimento di mediazione non è tanto raggiungere la riconciliazione, quanto piuttosto di addivenire a conciliazioni praticabili.

Per i genitori la mediazione familiare costituisce il metodo più rapido e favorevole, che tutela meglio la salute mentale e tiene adeguatamente conto del benessere del minore; gli accordi conclusi fra i genitori in quest'ambito sono più efficaci di quelli conclusi nell'ambito di un procedimento giudiziario. Dal 1° settembre 2022 un servizio di mediazione familiare gestito dallo Stato è inoltre disponibile a titolo gratuito. Per beneficiare di tale servizio è necessario contattare l'Ufficio della previdenza sociale (Sotsiaalkindlustusamet). Il giudice può inoltre proporre la mediazione nell'ambito del procedimento giudiziario.

Ai sensi della legge relativa al servizio pubblico della mediazione familiare (perelepitusteenuse seadus), il mediatore familiare è:

Una persona avente una relazione contrattuale con l'Ufficio della previdenza sociale, che sfocia direttamente in una procedura di mediazione, aiuta i genitori, ossia le parti in una mediazione, a trovare, nell'ambito della controversia su questioni relative all'organizzazione della vita del minore, una soluzione che tenga conto del benessere di questi.

Secondo la legge che disciplina la mediazione, il mediatore può essere:

1) una persona fisica a cui le parti hanno affidato la mediazione per la loro controversia e i relativi conflitti (ad es.: un esperto laureato in psicologia, oppure nel settore sociale (compresa la tutela dell'infanzia e la relativa azione sociale) o nel settore giuridico. Il mediatore può intervenire tramite una persona giuridica con la quale ha un rapporto di lavoro o un altro nesso contrattuale;

2) un avvocato che ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati estoni una dichiarazione in tal senso;

3) un notaio che ha presentato alla Camera dei notai una dichiarazione in tal senso;

4) nei casi previsti dalla legge, un organo di mediazione dello Stato o un ente locale.

In Estonia, l'organizzazione dei servizi di mediazione familiare è disciplinata dalle seguenti leggi:

In Estonia, i mediatori familiari sono rappresentati attualmente dalla Il link si apre in una nuova finestraEesti Lepitajate Ühing (associazione dei mediatori estoni) e dal Il link si apre in una nuova finestraLepituse Instituut (istituto della mediazione). Le attività dei mediatori che lavorano nell'ambito del servizio pubblico della mediazione familiare sono coordinati dal Il link si apre in una nuova finestraSotsiaalkindlustusamet (Ufficio della previdenza sociale).

Ultimo aggiornamento: 22/02/2024

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Mediazione familiare - Irlanda

La legge sulla mediazione del 2017 non prevede specificamente la mediazione transfrontaliera e il ricorso alla mediazione prevista dalla legge è sempre facoltativo. Se si vuole esperire la mediazione familiare transfrontaliera in Irlanda, si applicheranno le disposizioni della legge.

La legge sulla mediazione del 2017 Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La legge contiene disposizioni per un quadro normativo globale al fine di promuovere la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari. L'obiettivo alla base della legge è la promozione della mediazione in quanto alternativa praticabile, efficace ed efficiente ai procedimenti giudiziari, per contenere le spese legali, accelerare la risoluzione delle controversie e ridurre lo stress e l'astiosità che spesso accompagnano i procedimenti giudiziari.

La legge:

  • contiene principi generali per conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articoli da 6 a 8;
  • stabilisce l'introduzione di codici di buone pratiche per la conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articolo 9;
  • stabilisce che le comunicazioni tra le parti durante la mediazione siano riservate - articolo 10;
  • stabilisce l'eventuale futura istituzione di un Consiglio di mediazione per monitorare lo sviluppo del settore - articolo 12;
  • introduce l'obbligo per gli avvocati (solicitor e barrister) di consigliare alle parti di considerare il ricorso alla mediazione per risolvere le controversie - articoli 14 e 15;
  • stabilisce che il giudice può, di propria iniziativa o su iniziativa delle parti, invitare le parti a considerare il ricorso alla mediazione quale mezzo per la risoluzione della controversia - articolo 16;
  • stabilisce gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza - articolo 18;
  • stabilisce che il giudice, quando decide in merito alle spese connesse ai procedimenti di cui all'articolo 16 della legge, può tenere conto, ove lo ritenga giustificato, del fatto che una parte abbia rifiutato od omesso senza fondato motivo di considerare il ricorso alla mediazione o di partecipare alla stessa a seguito di un invito del giudice in tal senso a norma dell'articolo 16 - articoli 20 e 21.

L'ambito di applicazione della legge comprende tutti i procedimenti civili che possono essere incardinati davanti a un organo giudiziario, ad eccezione di alcuni casi previsti all'articolo 3.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023

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Mediazione familiare - Grecia

Mediazione familiare

L’espressione “mediazione familiare” si riferisce a una forma di composizione extragiudiziale delle controversie familiari (ad esempio controversie finanziarie e controversie relative a diritti di proprietà tra coniugi, controversie analoghe derivanti dalla convivenza oppure dalle relazioni tra genitori e figli, e altre controversie familiari), nell’ambito delle quali le parti vengono assistite ad addivenire congiuntamente a una conciliazione reciprocamente accettabile.

I. Lo strumento della διαμεσολάβηση (mediazione) è stato introdotto nel sistema della giustizia greco dalla legge 3898/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 211/16-10-2010), che ha attuato la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 3898/2010, “le controversie in materia di diritto privato possono essere sottoposte a mediazione tramite accordo tra le parti, purché l’oggetto della controversia sia alla portata delle parti”, mentre l’articolo 8 della stessa legge prevede che:‑ “1. Le parti o i loro rappresentanti legali oppure, in caso di persone giuridiche, i loro rappresentanti, assistono alla mediazione con il loro avvocato. 2. Il mediatore viene designato dalle parti o da una terza parte scelta dalle stesse. 3. La procedura di mediazione è determinata dal mediatore in accordo con le parti, che possono porvi fine in qualsiasi momento qualora desiderino farlo. Il processo di mediazione è riservato e non vengono conservati verbali. Nel corso della mediazione, il mediatore può comunicare con le parti e incontrare ciascuna di esse”. Al termine del processo, il mediatore deve redigere una registrazione della mediazione (articolo 9 della legge 3898/2010), contenente l’indicazione dell’accordo raggiunto, la quale viene firmata dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati delle parti. Se richiesto da almeno una delle parti, il mediatore deve inoltre depositare tale registrazione presso la cancelleria del tribunale di primo grado del luogo, dopo di che diventa esecutiva.

Al mediatore spetta una retribuzione secondo una tariffa oraria, per un massimo di 24 ore, che include il tempo dedicato alla preparazione per la mediazione. Le parti e il mediatore possono concordare un diverso metodo di retribuzione. La retribuzione del mediatore è a carico delle parti in ugual misura, a meno che non decidano diversamente. Ciascuna parte sostiene il costo della remunerazione del proprio avvocato. L’importo della tariffa oraria è definito e riesaminato tramite decisione del ministro della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani

(Cfr. Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.diamesolavisi.gov.gr/)

IΙ. Inoltre l’articolo 214 ter, paragrafo 1, del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 7 della legge 4055/2012, ha introdotto lo strumento della δικαστική μεσολάβηση (mediazione giudiziaria); in base a tale articolo, le controversie in materia di diritto privato possono essere risolte ricorrendo alla mediazione giudiziaria.‑ Il ricorso alla mediazione giudiziaria è opzionale e può aver luogo prima che venga intentata un’azione oppure durante il suo svolgimento”. L’ultimo comma del paragrafo 3 dello stesso articolo statuisce che “ogni parte interessata può inviare, tramite un avvocato che agisce per proprio conto, una richiesta scritta chiedendo il rinvio della causa al giudice-mediatore”. L’articolo statuisce inoltre che: “4. Il tribunale dinanzi il quale la causa è pendente può, in qualsiasi momento, a seconda dei casi e tenendo conto di tutte le circostanze, invitare le parti a ricorrere alla mediazione giudiziaria, al fine di risolvere la loro controversia e, allo stesso tempo, qualora le parti siano d’accordo, può rinviare l’audizione della causa per un breve periodo di tempo, comunque non superiore a sei mesi. 5. Qualora le parti raggiungano un accordo, deve essere redatta una registrazione della mediazione. Tale registrazione viene firmata dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati delle parti, e l’originale viene depositato presso la cancelleria del tribunale di primo grado della località nella quale ha avuto luogo la mediazione... Una volta che la registrazione della mediazione è depositata presso la cancelleria del tribunale di primo grado, nella misura in cui essa dimostri che le parti hanno concordato che esiste una rivendicazione, detta registrazione costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 904, paragrafo 2, lettera c), del codice di procedura civile”.

I costi della mediazione giudiziaria rientrano senza dubbio nel campo di applicazione della legge sulla fornitura di assistenza legale ai cittadini con redditi bassi (legge 3226/2004).

Due disposizioni importanti sono il nuovo articolo 116 bis del codice di procedura civile, (introdotto dall’articolo 1, paragrafo 2, della legge 4335/2015), il quale statuisce che “in qualsiasi momento nel corso di un processo e nell’ambito di tutti i procedimenti il giudice deve incoraggiare ... la scelta della mediazione come mezzo per risolvere la controversia in via stragiudiziale”, e l’articolo 214 quater del codice di procedura civile, il quale statuisce che “il giudice deve suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione qualora ciò risulti adeguato alle circostanze del caso di specie. Qualora la proposta della corte venga accettata, l’audizione dovrà essere differita per un periodo di tre mesi. Lo stesso si applica nel caso in cui le parti decidano di ricorrere alla mediazione mentre la causa è in corso”.

Non esiste alcuna legislazione in Grecia che disciplini in modo specifico la mediazione familiare, di conseguenza le norme che si applicano sono norme generali in materia di mediazione e mediazione giudiziaria precedentemente descritte.

Le coppie con nazionalità diverse, sposate o che convivono nell’ambito di unioni non matrimoniali, danno vita a famiglie biculturali e, in caso di divorzio o rottura del rapporto, oltre alle usuali questioni associate alle controversie familiari (ad esempio responsabilità genitoriale, custodia, contatto con i figli, mantenimento dei figli, questioni patrimoniali tra i coniugi), può insorgere una difficoltà ancora più grave nei casi transfrontalieri, quella della sottrazione di minori. Le norme di cui sopra sulla mediazione e sulla mediazione giudiziaria possono essere facilmente applicate in tali casi; tali norme sono coerenti con le norme già applicabili dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della Convenzione dell’Aia del 1980 e l’articolo 55, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento “Bruxelles II bis”).

Ultimo aggiornamento: 18/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Mediazione familiare - Spagna

1 Regolamentazione in materia di mediazione

In Spagna non esiste una regolamentazione specifica della mediazione familiare. Essa è però inclusa come materia civile nella Il link si apre in una nuova finestralegge 5/12, del 6 luglio 2012, sulla mediazione in materia civile e commerciale che disciplina in termini generali la mediazione in tali ambiti.

Gli articoli 3 e 27 della citata legge 5/12 contengono norme specifiche sulla mediazione in ambito‑ transfrontaliero.

Anche alcune comunità autonome competenti in quest'ambito hanno regolamentato la mediazione in modo molto simile alla legislazione nazionale. Tutte le leggi sulla mediazione a livello di comunità autonome sono disponibili al seguente indirizzo:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2 Procedimento di mediazione familiare

In Spagna la mediazione familiare si può svolgere soltanto su base volontaria ed è disciplinata, fra l'altro, dai principi di riservatezza, uguaglianza delle parti e imparzialità del mediatore.

Al fine di agevolare la mediazione nei casi che comportano, fra l'altro, la mediazione familiare transfrontaliera, la legislazione generale in materia di mediazione riconosce esplicitamente che tale mediazione si può effettuare per videoconferenza o con altri mezzi elettronici che permettano la trasmissione della voce o dell'immagine. Le parti possono svolgere la mediazione prima o durante il procedimento giudiziario, ma anche dopo per modificarne l'esito oppure per agevolare l'esecuzione della decisione del giudice.

Il procedimento di mediazione è relativamente semplice, indipendentemente dal momento in cui si svolge. Le parti si rivolgono al mediatore di loro scelta o, se sono coinvolte in un procedimento familiare in corso, al mediatore nominato dal giudice. In primo luogo si tiene una sessione informativa per consentire alle parti di conoscere il procedimento di mediazione dopodiché, se entrambe sono d'accordo, il procedimento può essere avviato. Il mediatore conduce le sessioni di mediazione per consentire a ciascuna delle parti di esporre le proprie posizioni e per cercare di raggiungere un accordo. Il procedimento può concludersi con o senza un accordo sulla totalità o su parte delle questioni. Il risultato è registrato in una relazione e, in caso di accordo, deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria per l'omologazione oppure, se non sono coinvolti figli minorenni o interdetti, la relazione può essere fatta omologare dal notaio, il quale redigerà un'apposita scrittura pubblica. Si potrà quindi procedere all'esecuzione.

Nel caso in cui le parti partecipino alla mediazione prima che sia avviato il procedimento giudiziario e raggiungano un accordo, il processo si snellisce in quanto le parti si sottopongono a un procedimento semplificato in cui entrambe presentano l'accordo al giudice competente in materia di diritto famiglia (Juzgado de Familia) e quest'ultimo lo omologa salvo che sia in contrasto con la legge o con gli interessi di eventuali figli minorenni o interdetti avuti dai coniugi (Il link si apre in una nuova finestracfr. articolo 777 del codice di procedura civile).

Nel caso in cui il procedimento giudiziario sia iniziato senza avviare la mediazione, il giudice, tenendo conto delle circostanze del caso, può ammettere che le parti si avvalgano della mediazione e pertanto si svolgerà una seduta informativa gratuita dinanzi al giudice competente in materia di diritto di famiglia. Nel caso in cui si decida di svolgere la mediazione il procedimento giudiziario non si sospende, a meno che le parti non chiedano la sospensione e nel caso in cui infine si giunga a un accordo, quest'ultimo verrà omologato dal giudice. Nel caso in cui, invece, non si riesca a concludere un accordo o le parti non abbiano optato per la mediazione, il giudice deciderà in merito a tutte le questioni controverse tra le parti.

La mediazione familiare non è ammessa quando sia pendente un procedimento per violenza di genere tra le parti.

La riunione informativa è gratuita, ma la mediazione comporta un costo che va sostenuto dai coniugi in parti uguali, a meno che non siano stati ammessi al gratuito patrocinio. Tutte le informazioni relative al contenuto e ai requisiti per ottenere il gratuito patrocinio sono disponibili all'indirizzo seguente:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3 La professione di mediatore familiare e la ricerca del mediatore

Il mediatore deve avere un diploma di laurea o di formazione professionale superiore e inoltre deve avere una formazione specifica per esercitare la mediazione; tale formazione viene impartita in istituti appositamente accreditati.

Per poter esercitare la mediazione familiare non occorre l'iscrizione a uno specifico registro, anche se sono stati creati registri sia in ambito nazionale (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación la cui pagina web è riportato di seguito) che regionale.

In ambito regionale praticamente tutte le Comunidades Autónomas hanno creato un servizio pubblico di mediazione. Per essere informati al riguardo è sufficiente consultare la rubrica "mediazione" sulle pagine web di ciascuna delle comunità. Tale rubrica fa riferimento al funzionamento del sistema di mediazione, fornisce informazioni e un link al registro dei mediatori, se esistente, e contiene in genere un formulario per richiedere la mediazione e che rinvia agli organismi specializzati creati per svolgere la mediazione.

Per trovare un mediatore familiare, occorre stabilire se la mediazione deve aver luogo dopo l'avvio del procedimento o se si voglia svolgere tale mediazione indipendentemente dal procedimento stesso. Nel caso in cui la domanda di mediazione venga presentata dopo l'avvio del procedimento, il giudice che si occupa di diritto di famiglia riceve tale domanda e rinvia le parti ad organismi di mediazione familiare riconosciuti dall'organo giurisdizionale. Al contrario qualora la mediazione venga svolta prima del procedimento giudiziario o al di fuori dello stesso, la parte dovrà effettuare una ricerca di un mediatore familiare consultando eventualmente le fonti d'informazione seguenti:

-          Registro nazionale dei mediatori e di istituti di mediazione summenzionato:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones

-          I seguenti istituti sono indicati dal ministero della Giustizia:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

-          I servizi di mediazione ai quali rinvia il Consiglio superiore della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) per ogni provincia sono i seguenti:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

-          I servizi di mediazione creati dalle comunità autonome, le cui coordinate sono in genere disponibili sui siti internet.

Oltre a quanto già menzionato si possono consultare maggiori informazioni sul procedimento di mediazione familiare, sulla legge applicabile, sui servizi di mediazione esistenti nelle diverse comunità autonome e sui relativi protocolli sul sito del Consiglio superiore della magistratura sul seguente sito:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Ultimo aggiornamento: 05/07/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Mediazione familiare - Francia

La mediazione familiare transfrontaliera è promossa dagli strumenti internazionali ed europei di cooperazione con l'obiettivo di favorire la risoluzione pacifica e rapida delle controversie. La Francia ha istituito, all'interno della propria autorità centrale, un'unità speciale volta a incentivare il ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere. In tal senso è importante presentare anche la normativa nazionale in materia di mediazione, che si applica anche nelle controversie transfrontaliere.

Quadro normativo nazionale

La mediazione giudiziaria è stata introdotta in Francia dalla legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, seguita dal decreto n. 2012-66 del 22 luglio 1996. Qualsiasi giudice investito di una controversia può, con il consenso delle parti, designare un mediatore quale terzo qualificato, imparziale e indipendente.

La legge dell'8 febbraio 1995 è stata modificata dall'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Questa legge definisce la mediazione come qualsiasi processo strutturato in cui due o più parti tentano di raggiungere un accordo, in vista della composizione amichevole delle loro controversie con l'aiuto di un terzo. La legge in questione instaura un regime comune a tutte le mediazioni.

Per quanto riguarda la mediazione familiare, esiste un diploma di Stato istituito con decreto del 2 dicembre 2003 (Il link si apre in una nuova finestraarticoli R.451-66 e seguenti del Code de l'Action Sociale et des Famille (codice dell'azione sociale e delle famiglie)) e con i decreti del 12 febbraio 2004 e del 19 marzo 2012. Tuttavia, ad oggi, questo diploma non è obbligatorio per esercitare come mediatore familiare, in quanto la mediazione familiare non è una professione regolamentata.

È possibile ricorrere alla mediazione familiare:

1) al di fuori dell'intervento giudiziario: si tratta della mediazione familiare cosiddetta convenzionale; in questo caso il mediatore è investito direttamente dalle parti;

2) durante il procedimento giudiziario: articolo 1071 del code de procédure civile (codice di procedura civile), articolo 255 e articolo 373-2-10 del code civil (codice civile);

  • il giudice competente in materia familiare (juge aux affaires familiales) può proporre alle parti una misura di mediazione e, una volta ottenuto il loro consenso, può designare un mediatore familiare;
  • il giudice competente in materia familiare può ingiungere alle parti di incontrare un mediatore familiare che le informerà dell'oggetto e dello svolgimento della mediazione familiare.

L'accordo derivante dalla mediazione familiare può essere omologato dal giudice competente in materia familiare (articoli 1534, 1565 e seguenti del codice di procedura civile). Il giudice omologa l'accordo salvo nel caso in cui accerti che quest'ultimo non tutela sufficientemente l'interesse del bambino, che il consenso dei genitori non è stato espresso liberamente (articolo 373-2-7, comma 2 del codice civile) o più in generale se tale accordo può compromettere l'ordine pubblico.

  • Quando è condotta dall'Unità di mediazione familiare internazionale (Cellule de médiation familiale internationale – CMFI), la mediazione familiare è gratuita. Quando le parti la affidano a un mediatore privato è invece a pagamento. La partecipazione finanziaria delle parti segue un tariffario ufficiale obbligatorio per i servizi di mediazione, basato sul principio del pagamento per seduta e a persona, variabile in base ai redditi delle parti (ricorso al patrocinio a spese dello Stato o alla Cassa per gli assegni familiari (Caisse d'Allocations Familiales)). Collegamento alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile: cliccare quiWord(56 Kb)fr
  • Collegamento alla Il link si apre in una nuova finestrapagina informativa del ministero della Giustizia sulla mediazione familiare
  • Collegamento agli elenchi di mediatori: per trovare il servizio di mediazione familiare più vicino, effettuare la ricerca inserendo "médiation familiale" nel campo "catégorie" del sito Il link si apre in una nuova finestraJustice en région.

Mediazione familiare internazionale

La mediazione familiare internazionale è prevista dagli strumenti di cooperazione internazionale in materia familiare (Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e regolamento Bruxelles II bis) per promuovere le soluzioni amichevoli volte a ottenere il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale o di accordo sull'esercizio del diritto di visita di un genitore.

Gli interessati possono:

1) rivolgersi a mediatori che esercitano in contesti associativi o a titolo di libera professione: un elenco dei mediatori che possono intervenire nella mediazione familiare internazionale è disponibile all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (oppure cliccare Il link si apre in una nuova finestraqui);

2) ricorrere alla mediazione attraverso l'apposita cellula di mediazione familiare internazionale in seno all'ufficio del ministero della Giustizia che svolge la funzione di autorità centrale francese per le Convenzioni dell'Aia del 25 ottobre 1980 e del 19 ottobre 1996 e per il regolamento Bruxelles II bis. L'autorità centrale propone il ricorso alla mediazione nei dossier di cooperazione di cui è incaricata, ma può anche intervenire, a seconda delle situazioni, al di fuori di tali dossier, nelle cause di trasferimento illecito di minori, di diritti di visita transfrontalieri e di protezione di minori in situazioni transfrontaliere.

Per avviare una mediazione, almeno uno dei genitori deve risiedere in Francia e l'altro all'estero, quale che sia la loro cittadinanza. La cellula di mediazione, investita di una domanda di mediazione familiare internazionale da uno dei genitori la propone all'altro genitore. Il procedimento deve avvenire su base volontaria: non può esserci costrizione in un processo di mediazione familiare internazionale. I mediatori della cellula svolgono il loro compito con imparzialità e diligenza, e la mediazione è sottoposta al principio di riservatezza.

La mediazione effettuata nell'ambito dell'unità di mediazione familiare internazionale del ministero della Giustizia è gratuita. La domanda, corredata dei documenti relativi ai procedimenti passati o in corso in Francia o all'estero, deve essere presentata a mezzo posta al seguente indirizzo:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01 - France

La domanda può essere presentata anche per posta elettronica all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestraentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Collegamento al sito Internet del ministero della Giustizia francese (unità della mediazione familiare internazionale): Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020

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Mediazione familiare - Croazia

MEDIAZIONE

Il 1° novembre 2015 è entrata in vigore nella Repubblica di Croazia la nuova legge sul diritto di famiglia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 103/15 e 98/19). Essa consiste in 10 parti distinte, in cui la settima parte disciplina il settore della consultazione obbligatoria e della mediazione familiare.

La consultazione obbligatoria è un modo per aiutare i membri della famiglia a raggiungere accordi relative a relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla tutela delle relazioni familiari che comprendono un figlio minore e alle conseguenze dal punto di vista giuridico di un eventuale mancato accordo, con il relativo avvio di procedimenti giudiziari nei quali si dispone relativamente ai diritti del minore. La consultazione familiare obbligatoria viene eseguita da un gruppo di esperti dell'ufficio competente dell'istituto croato di azione sociale in funzione del luogo di residenza permanente o temporanea del minore o del luogo dell'ultima residenza permanente o temporanea congiunta dei coniugi o dei conviventi. In base alla legge sul diritto di famiglia, la consultazione obbligatoria non va svolta prima di aver avviato un procedimento esecutivo oppure per l'ottenimento di provvedimenti provvisori. I membri della famiglia prendono parte alla consultazione familiare obbligatoria di persona e senza un intermediario che li rappresenta.

La consultazione familiare obbligatoria si svolge: 1) prima dell'avvio di un procedimento di divorzio di coniugi che hanno un figlio minore (in comune); e 2) prima dell'avvio di altri procedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle relazioni personali con il minore. Prima dell'avvio di un procedimento di divorzio, la consultazione familiare obbligatoria relativa a uno dei coniugi o a entrambi allorché: 1) sono privati della capacità di agire, nel caso in cui non siano in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei loro atti, anche con l'assistenza di un professionista; 2) non abbiano capacità di intendere e di volere; oppure 3) il loro luogo di residenza permanente o temporaneo è sconosciuto.

La consultazione familiare obbligatoria viene realizzata su richiesta delle parti che dev'essere presentata per iscritto al centro d'assistenza sociale o con dichiarazione orale inserita in un verbale. Dopo aver ricevuto una richiesta di consultazione familiare obbligatoria il centro d'assistenza sociale deve fissare la data del colloquio e convocare le parti. Eccezionalmente, nel caso in cui il centro d'assistenza sociale ritenga che nel caso di specie un colloquio comune sarebbe inutile o nel caso tale richiesta sia stata presentata da una delle parti o da entrambe per motivi specifici, verranno fissati e svolti colloqui separati con le parti.

La mediazione familiare è un procedimento al quale i membri della famiglia partecipano volontariamente. In deroga a questo principio, il primo colloquio della mediazione familiare è obbligatorio prima dell'avvio di un procedimento di divorzio.

La mediazione familiare consiste in un procedimento nell'ambito del quale le parti tentano una composizione bonaria delle controversie in materia di relazioni familiari con l'assistenza di uno o più mediatori familiari. Il mediatore familiare dev'essere imparziale, con una formazione specializzata e dev'essere iscritto al registro dei mediatori familiari. Il principale obiettivo della mediazione familiare è quello di realizzare un piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e ad altri accordi relativi al figlio minore. Oltre alla realizzazione di tale obiettivo, nell'ambito di una mediazione familiare, le parti possono anche accordarsi su tutti gli altri punti controversi di natura patrimoniale o extrapatrimoniale.

La mediazione familiare non può tenersi allorché: 1) il gruppo di specialisti del centro d'assistenza sociale o il mediatore familiare ritiene che la partecipazione su un piano di parità dei coniugi alla mediazione sia impossibile a causa di violenze domestiche; 2) uno dei coniugi o entrambi sono privi della capacità di agire e non sono in grado di comprendere il significato e le conseguenze giuridiche dei loro atti anche con l'aiuto di un professionista; 3) uno dei coniugi o entrambi non sono capaci di intendere e di volere; e 4) il luogo di residenza permanente o temporanea del coniuge è sconosciuto.

La mediazione familiare può essere svolta indipendentemente da un procedimento giudiziario, prima che venga adito il giudice competente, nel corso del procedimento o dopo la sua conclusione. Conformemente alla legge sul diritto di famiglia la mediazione familiare non si svolge prima dell'avvio di un procedimento d'esecuzione o di un procedimento per ottenere provvedimenti provvisori. Eccezionalmente nel corso di un procedimento esecutivo nell'ambito dell'esercizio di relazioni personali con il minore, il giudice può proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Infatti, dopo aver sentito le parti e viste le circostanze della controversia il giudice può differire l'esecuzione di trenta giorni e disporre che si tenga un colloquio del minore con uno specialista o proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare per arrivare a una composizione bonaria della controversia e, eventualmente, il giudice può emettere un'ordinanza nella quale precisa in modo più dettagliato le modalità in cui si terranno le relazioni personali nel corso della durata del colloquio con lo specialista o della mediazione familiare; tuttavia, il giudice non procederà in questo senso nel caso in cui i tentativi di mediazione familiare non abbiano dato esito positivo o nel caso in cui occorra emettere provvedimenti urgenti.

Il mediatore familiare e tutti coloro che partecipano alla mediazione familiare sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei dati venuti a loro conoscenza nel corso della mediazione nei confronti dei terzi, salvo che 1) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile per l'attuazione o l'esecuzione dell'accordo; oppure 2) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile al fine di tutelare il minore da danni al suo benessere o per evitare qualsiasi rischio per l'integrità fisica o psichica della persona. Il mediatore familiare è tenuto a informare le parti della portata del principio della riservatezza.

Per quanto riguarda l'accordo raggiunto nell'ambito della mediazione familiare, la legge sul diritto di famiglia dispone che il piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o di altri accordi convenuti nell'ambito della mediazione familiare devono essere oggetto di relazioni scritte e firmate da tutte le parti e che acquisiscono l'esecutività dopo l'omologazione da parte del tribunale nell'ambito di un procedimento stragiudiziale avviato dalle parti.

Qualora le parti non raggiungano un accordo quanto al piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o su un altro punto controverso relativo alle relazioni familiari, il mediatore familiare indicherà nella relazione di chiusura della mediazione familiare se le due parti hanno partecipato attivamente al procedimento. La relazione di chiusura della mediazione familiare viene trasmessa alle parti. Il mediatore familiare trasmetterà la relazione di chiusura della mediazione familiare al tribunale che ha sospeso il procedimento per realizzare la mediazione familiare.

Nel caso in cui le parti propongano di comune accordo nell'ambito del procedimento giudiziario di risolvere la loro controversia con la mediazione familiare, il tribunale può sospendere il procedimento e, in questo caso, fissare un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la controversia con la mediazione familiare. Qualora nel corso del procedimento il tribunale ritenga che le controversie in materia di relazioni familiari possano essere risolte con una composizione bonaria può anche proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Nel caso in cui le parti accettino la mediazione familiare, il tribunale sospenderà il procedimento e fisserà un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la loro controversia per mezzo della mediazione familiare. Qualora le parti non riescano a risolvere la loro controversia per mezzo della mediazione familiare o qualora le parti chiedano la riassunzione del procedimento giudiziario prima della scadenza del detto termine, il tribunale procederà alla riassunzione del procedimento giudiziario. Prima di decidere la sospensione del procedimento il tribunale è tenuto a valutare se una sospensione sia opportuna, considerata l'esigenza di agire rapidamente nelle cause in cui deve pronunciarsi sui diritti e sugli interessi di un minore.

Nell'ambito della mediazione familiare il mediatore è tenuto a informare le parti dei loro obblighi affinché vigilino sul benessere del minore e permetterà al minore di esprimere la sua opinione nell'ambito della mediazione con il consenso dei genitori.

Il mediatore familiare che ha svolto la mediazione familiare non deve prendere parte alla redazione di un parere che dev'essere rilasciato da un esperto o di una valutazione sulla famiglia, né può partecipare in qualsiasi modo al procedimento giudiziario avviato per risolvere la controversia delle parti che hanno fatto ricorso alla mediazione familiare, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Qualora la mediazione familiare venga svolta da mediatori familiari che sono dipendenti di un centro d'assistenza sociale, gli onorari dei mediatori familiari non sono a carico delle parti. Qualora la mediazione familiare sia svolta da mediatori che esercitano al di fuori del sistema dei centri di assistenza sociale, le spese dei loro servizi sono a carico delle parti.

Le disposizioni sulla mediazione si applicano di conseguenza alla mediazione familiare.

Per maggiori informazioni si può consultare:

la legge sulla famiglia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 103/15 e 98/19);

il regolamento relativo alla consultazione familiare obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 123/15);

il regolamento relativo alla mediazione familiare (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 123/15, 132/15 e 132/17);

la legge sulla mediazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 18/11).

Ultimo aggiornamento: 03/01/2024

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Mediazione familiare - Italia

La mediazione familiare è un percorso che i coniugi o i partner in crisi decidono liberamente di intraprendere per risolvere il loro conflitto, con l’intervento di uno o più mediatori professionisti che hanno il compito di facilitare la comunicazione e di guidare la coppia ad affrontare sia gli aspetti emotivi, sia quelli materiali e legali della separazione (divisione dei beni, assegni di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, incontri e contatti con i figli minori, eccetera), incoraggiando la coppia a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti familiari.

La mediazione è disciplinata in via generale dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Questa normativa individua la procedura per risolvere in via stragiudiziale le controversie inerenti diritti disponibili. Per alcune materia espressamente indicate, il previo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In materia di famiglia, solo le controversie riguardanti i patti di famiglia (cioè i contratti con i quali l'Il link si apre in una nuova finestraimprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria Il link si apre in una nuova finestraazienda ad uno o più discendenti) richiedono il previo esperimento obbligatorio della mediazione.

Per tutte le altre controversie familiari la mediazione è facoltativa.

Tuttavia, nelle procedure che riguardano l’affidamento dei figli, il giudice può rinviare l'adozione di provvedimenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, iscritti nel registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Al riguardo può consultarsi l’elenco al seguente Il link si apre in una nuova finestralink.

Gli avvocati iscritti all’albo forense sono di diritto mediatori.

In molti comuni italiani è possibile usufruire di servizi di mediazione familiare, tramite i consultori familiari, i servizi sociali o le aziende sanitarie locali.

Diverso dalla mediazione, ma anch’esso finalizzato alla risoluzione stragiudiziale dei conflitti, è il procedimento di negoziazione assistita, disciplinato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La negoziazione assistita è l’accordo (detto convenzione di negoziazione) con il quale le parti convengono di "cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia". Per essere valido, l’accordo deve essere concluso in forma scritta, con l'assistenza di uno o più legali e riguardare diritti disponibili.

A differenza dell’accordo raggiunto mediante la mediazione, quello raggiunto all’esito della negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia dei crediti riconosciuti dalle parti.

Come per la mediazione, anche la negoziazione può essere obbligatoria o facoltativa.

In materia di famiglia, la negoziazione assistita è sempre facoltativa.

La legge disciplina la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

Nel caso di coppia senza figli minorenni (o maggiorenni incapaci), l’accordo viene sottoposto al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale, se non riscontra irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati.

Se la coppia ha figli minori (o maggiorenni incapaci), l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente, per la verifica della sua idoneità a garantire gli interessi dei figli. In caso di valutazione positiva, il pubblico ministero lo autorizza, altrimenti lo trasmette al presidente del tribunale, il quale convocherà le parti entro i successivi trenta giorni.

L’accordo così raggiunto e autorizzato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi.

Per effetto dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, si può ricorrere alla negoziazione assistita anche in caso di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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Mediazione familiare - Cipro

Per Cipro esiste una procedura istituzionalizzata di mediazione familiare, come previsto dalla legge n. 62(I)/2019 sulla mediazione per i conflitti familiari del 2019, entrata in vigore il 25 aprile 2019. Il 30 dicembre 2022 sono stati pubblicati regolamenti specifici (atti regolamentari amministrativi 507/2022) che facilitano l'attuazione della legge.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

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Mediazione familiare - Lettonia

Al fine di agevolare l'applicazione dei modi extragiudiziari di risoluzione delle controversie, la Repubblica di Lettonia ha adottato la legge sulla mediazione (Mediācijas likums – in vigore dal 18 giugno 2014).

Il modello di mediazione raccomandato dagli organi giurisdizionali nei procedimenti civili è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. I giudici sono tenuti a proporre alle parti l'opzione della mediazione per risolvere la controversia nelle diverse fasi del procedimento (in seguito all'avvio di una causa, nella preparazione di una causa per il processo e alla prima udienza di trattazione nonché nel corso del procedimento, fino alla conclusione dell'esame delle questioni di merito).

Sono stati attuati diversi progetti per promuovere la mediazione come mezzo di risoluzione delle controversie.

1. Progetto - Mediazione gratuita per le controversie familiari

Il consiglio dei mediatori certificati (Sertificētu mediatoru padome) prosegue nel 2023 l'attuazione del programma "Mediazione per le controversie familiari", come dal 1° gennaio 2017. Nell'ambito del programma finanziato dal bilancio dello Stato i cittadini hanno la possibilità di usufruire di un sostegno erogato dallo Stato nell'ambito di un programma del bilancio pubblico, ossia la possibilità di partecipare a cinque sessioni gratuite con un mediatore certificato per risolvere le controversie fra genitori che incidono anche sull'interesse dei minori e cercare modalità per migliorare le relazioni fra i membri della famiglia. Nell'ambito del progetto il sostegno pubblico copre le prime cinque sessioni di mediazione (di 60 minuti ciascuna) gestite da un mediatore certificato e senza oneri per le parti. Se la controversia non è risolta entro cinque sessioni, il costo di ulteriori servizi dovrebbe essere sostenuto dalle parti. Per verificare l'ammissibilità di una persona si dovrebbe consultare un mediatore certificato o il consiglio dei mediatori certificati (Sertificētu mediatoru padome). Le informazioni relative al progetto sono portate a conoscenza degli interessati attraverso gli organi giurisdizionali e sono trasmesse ai comuni, ai servizi sociali, ai tribunali della famiglia (bāriņtiesa), ecc.

Per beneficiare del servizio di mediazione familiare, è opportuno contattare un Il link si apre in una nuova finestramediatore certificato a scelta che partecipa al programma o, in caso di disaccordo relativamente alla scelta del mediatore, è possibile contattare il consiglio dei mediatori certificati per posta elettronica all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrasmp@smp.lv o telefonicamente al numero +371 28 050 777.

Maggiori informazioni relative al programma figurano Il link si apre in una nuova finestraqui.

2. Consulenza

Tutti gli interessati possono ottenere consulenza sulla mediazione e le sue diverse applicazioni contattando telefonicamente il consiglio dei mediatori certificati per posta elettronica all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrasmp@smp.lv o telefonicamente al numero +371 28 050 777.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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Mediazione familiare - Lituania

In Lituania la mediazione nell'ambito delle controversie civili (comprese le questioni familiari) è disciplinata dalla legge sulla mediazione della Repubblica di Lituania (di cui è entrata in vigore una nuova versione il 1° gennaio 2019). Questa si applica alla risoluzione delle controversie civili nazionali e internazionali e recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La mediazione è un procedimento di composizione delle controversie civili nel corso del quale uno o più mediatori (terzi imparziali) aiutano le parti a risolvere la controversia in via amichevole. Le parti possono ricorrere alla mediazione sia per le controversie che non sono state ancora portate davanti al giudice (mediazione stragiudiziale) sia per le questioni che sono già in corso di esame da parte del giudice (mediazione giudiziaria).

Il ricorso alla mediazione prevede l'accordo scritto delle parti della controversia. Si può ricorrere alla mediazione soltanto per i tipi di controversia per i quali le parti possono concludere una convenzione ai sensi della legge. Il mediatore è nominato congiuntamente dalle parti o, su istanza delle parti, può essere nominato dal servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato.

Dal 1° gennaio 2019 i servizi di mediazione possono essere forniti soltanto dalle persone che hanno superato un esame apposito (salvo poche eccezioni), soddisfano le altre condizioni previste dalla legge (buona reputazione, diploma universitario, formazione in mediazione) e sono iscritte nella lista dei mediatori della Repubblica di Lituania. Tale lista è pubblicata sul sito internet del servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato (Il link si apre in una nuova finestrahttp://vgtpt.lrv.lt/). I mediatori sono tenuti inoltre a rispettare le norme di imparzialità e di professionalità. In funzione dell'accordo concluso, i mediatori possono offrire i propri servizi a titolo oneroso o gratuito. Le parti e i mediatori possono concordare il metodo e la procedura di composizione della controversia. Una parte può ritirarsi dalla mediazione senza fornire una giustificazione.

È importante sottolineare che l'avvio della mediazione comporta la sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto anche se la controversia non può essere composta in via amichevole, le parti possono ancora rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere giustizia. Se le parti riescono a risolvere la controversia in via amichevole con l'aiuto di un mediatore, esse concludono un accordo di composizione. Una volta approvato da un organo giurisdizionale con procedura semplificata, tale accordo è esecutivo.

La legge prevede anche il principio di riservatezza tra i principi essenziali della mediazione. Ciò significa che le parti, salvo diverso accordo tra di loro, i mediatori e gli amministratori dei servizi di mediazione devono mantenere riservate tutte le informazioni relative alla mediazione, ad eccezione delle informazioni necessarie all'approvazione o all'attuazione dell'accordo di composizione che è stato concluso nel corso della mediazione e delle informazioni la cui mancata divulgazione sarebbe contraria all'interesse pubblico. Tale disposizione garantisce che, se non si considerano le eccezioni menzionate, nessuna informazione fornita durante la mediazione potrà essere utilizzata contro la parte che l'ha fornita.

La legge sulla mediazione disciplina i dettagli della mediazione obbligatoria e giudiziaria e la responsabilità disciplinare dei mediatori.

A partire dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria per le controversie relative a questioni di famiglia. La mediazione obbligatoria e la mediazione giudiziaria sono finanziate (fino a sei ore) a carico del bilancio dello Stato nel caso in cui i mediatori siano selezionati dal servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato. Le parti possono scegliere una persona incaricata di fornire i servizi di mediazione obbligatoria dalla lista dei mediatori, ma in tal caso dovranno sostenerne le spese.

A norma del codice di procedura civile le spese che devono sostenere le persone che hanno fatto ricorso alla mediazione sono meno elevate.

Informazioni sulla mediazione e sulla legislazione pertinente sono consultabili sul sito internet del ministero della Giustizia (in lituano).

Il link si apre in una nuova finestrahttp://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija

Informazioni relative alla mediazione sul sito del ministero della Giustizia (in inglese):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://tm.lrv.lt/en/fields-of-activity/mediation

Ultimo aggiornamento: 10/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

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Mediazione familiare - Lussemburgo

Regolamentazione

La mediazione familiare è disciplinata dalla Il link si apre in una nuova finestralegge del 24 febbraio 2012 sulla mediazione in materia civile e commerciale e dal Il link si apre in una nuova finestraregolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione del mediatore giudiziario e familiare, il programma della formazione specifica nell'ambito della mediazione e l'organizzazione di una riunione informativa gratuita.

L'articolo 1251-1, secondo comma, del Nouveau Code de procédure civile (Nuovo codice di procedura civile) enuncia le materie in cui il giudice può proporre alle parti una "mediazione familiare". Le materie in questione sono:

  • divorzio, separazione personale, separazione per coppie legate da un'unione registrata, compresa la liquidazione, la divisione della comunione dei beni e l'indivisibilità;
  • obbligazioni alimentari, concorso negli oneri del matrimonio, obbligo di mantenimento dei figli ed esercizio della responsabilità genitoriale.

Procedura

È possibile ricorrere alla mediazione convenzionale o alla mediazione familiare giudiziaria. La prima può essere avviata da ciascuna delle parti indipendentemente dalla materia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1251-22, secondo comma, del Nuovo codice di procedura civile e al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale. Le modalità relative all'organizzazione del processo di mediazione sono determinate per iscritto in una convenzione sottoscritta dalle parti e dal mediatore. La mediazione convenzionale autorizza le parti a ricorrere a un mediatore abilitato dal ministro della Giustizia o a un mediatore non riconosciuto.

Allorché è investito di una controversia per una delle materie di cui all'articolo 1251-1, secondo comma, del Nuovo codice di procedura civile, il giudice può proporre alle parti il ricorso alla mediazione familiare. Il giudice ordina quindi una riunione informativa gratuita tenuta da un mediatore riconosciuto o da un mediatore senza obbligo di abilitazione in Lussemburgo, ma che deve comunque soddisfare i requisiti equivalenti o sostanzialmente paragonabili in un altro Stato membro dell'Unione europea, conformemente all'articolo 1251-3, primo comma, paragrafo 3, del Nuovo codice di procedura civile. Le riunioni successive hanno un costo di 57 € (importo fissato mediante regolamento granducale). Il giudice stabilisce la durata dell'incarico di mediazione che in generale non può superare i tre mesi, anche se può essere prorogata su accordo delle parti. Le persone fisiche che non dispongano di sufficienti risorse possono ricevere l'assistenza finanziaria per qualsiasi processo di mediazione familiare giudiziaria.

È importante osservare che gli accordi derivanti dalla mediazione hanno la stessa forza probante delle decisioni giudiziarie. Questi accordi di mediazione, conclusi all'estero o sul territorio nazionale, sono giuridicamente vincolanti all'interno dell'Unione europea per effetto della summenzionata direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L'omologazione dell'accordo totale o parziale da parte del presidente del tribunal d'arrondissement (tribunale circoscrizionale) conferisce forza esecutiva all'accordo in questione. In materia di mediazione familiare, il giudice verifica non solo che l'accordo sia conforme all'ordine pubblico, ma anche che non sia contrario all'interesse dei figli, che la controversia possa essere risolta con l'istituto della mediazione e se il mediatore era in tal senso riconosciuto dal ministero della Giustizia.

Link utili:

Il link si apre in una nuova finestraRelevé des médiateurs agréés

Il link si apre in una nuova finestraMinistère de la Justice (informazioni generali sulla mediazione civile e commerciale)

Ultimo aggiornamento: 09/12/2021

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Mediazione familiare - Ungheria

Si prega di consultare la pagina Mediazione negli Stati membri che riporta informazioni pertinenti relative alla mediazione nelle cause in materia di questioni familiari.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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Mediazione familiare - Malta

Legislazione in materia di mediazione

La legislazione applicabile a Malta è il capo 474 del Il link si apre in una nuova finestraMediation Act (legge maltese sulla mediazione).

In cosa consiste la mediazione?

Una coppia in conflitto per questioni familiari può chiedere l’assistenza di un mediatore che la aiuti a giungere a una composizione amichevole della controversia, senza ricorrere a un formale procedimento giurisdizionale. In base al diritto maltese, la mediazione è un passaggio obbligatorio per i coniugi prima dell’avvio di un procedimento di separazione dinanzi alla Civil Court (Family Section) (Tribunale civile - sezione Diritto di famiglia).

Chi è il mediatore e quale ruolo svolge?

Il ruolo del mediatore consiste nell’aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole. Il mediatore è un soggetto imparziale e indipendente ed è designato dal giudice. In alcuni casi sono le stesse parti a scegliere il mediatore, a fronte del pagamento di un corrispettivo. I mediatori sono in possesso di una qualifica professionale per l’esercizio della professione e nella maggior parte dei casi, sono altresì terapeuti familiari, assistenti sociali o avvocati.

Nel caso in cui le parti avviino un procedimento giurisdizionale, il mediatore non potrà fornire in tribunale prove delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di mediazione.

Chi può ricorrere alla mediazione?

È possibile ricorrere alla mediazione nei seguenti casi:

  • nella separazione o divorzio (nel caso del divorzio, a condizione che i coniugi non vivano più assieme da almeno quattro anni);
  • nelle richieste di alimenti da parte del coniuge;
  • nella gestione delle questioni relative ai figli nati da relazioni extraconiugali; riguardanti ad esempio l’affidamento, i diritti di visita e il mantenimento;
  • nella modifica dell’accordo di separazione o di divorzio;
  • nella modifica dell’accordo relativo all’affidamento dei figli, ai diritti di visita e al mantenimento.

Per avvalersi della mediazione non è necessario essere sposati.

Come si avvia una procedura di mediazione e in cosa consiste?

Per ricorrere alla mediazione, le parti in conflitto devono depositare una lettera, indirizzata al cancelliere, in cui richiedono l’autorizzazione per l’avvio del procedimento di mediazione. La lettera deve contenere nome e indirizzo di entrambe le parti nonché, come minimo, il numero del documento d’identità della parte che l’ha depositata. Per essere valida, non è necessario che la lettera sia firmata da un avvocato. La lettera è depositata presso la cancelleria del tribunale competente per le questioni familiari e il trattamento è completamente gratuito.

La mediazione può essere avviata anche con una nota, qualora le parti interessate siano già giunte a un accordo sulla maggior parte delle questioni legali. La nota deve contenere le stesse informazioni della lettera ma, diversamente da quest’ultima, deve essere accompagnata anche da un accordo redatto dagli avvocati delle parti o dal loro notaio comune. La nota deve essere sottoscritta da entrambe le parti e dal notaio oppure dai due avvocati che le rappresentano e dal notaio.

In seguito al deposito della lettera o della nota, il mediatore è selezionato da un elenco stilato dal giudice. Può altresì essere scelto in via privata e di comune accordo dalle stesse parti. Il mediatore comunicherà per posta alle parti una specifica data di comparizione dinanzi al giudice. Le sessioni si svolgono in forma privata, in presenza soltanto del mediatore, nonché degli avvocati delle parti, qualora le stesse lo desiderino. La presenza di un avvocato non è, infatti, necessaria per il procedimento di mediazione.

Il mediatore esaminerà con le parti le possibilità di conciliazione. Se il mediatore ritiene che il matrimonio o la relazione possa funzionare, può invitare le parti a rivolgersi a un servizio di assistenza psicologica e sospendere la mediazione. Se invece le parti ritengono che il loro matrimonio o la loro relazione non possa più funzionare, il mediatore cercherà di aiutarle a raggiungere un accordo su figli e proprietà.

Qualora le parti riescano a raggiungere un compromesso, il mediatore redige e legge l’accordo, che, se le parti giudicheranno soddisfacente nel contenuto, sarà trasmesso formalmente dal mediatore alla cancelleria del tribunale, affinché il giudice possa prenderne visione. Una volta che l’accordo è approvato dal giudice, le parti possono recarsi da un notaio, che renderà l’accordo pubblico ed esecutivo.

Qualora le parti non giungono a un accordo, il procedimento di mediazione è chiuso e le parti possono avviare un procedimento giurisdizionale. Le parti sono tenute a proporre un’azione dinanzi al giudice civile (sezione Diritto di famiglia) entro due mesi dalla conclusione della mediazione. Una volta trascorsi questi termini, il procedimento dovrà ripartire nuovamente dalla mediazione.

Cosa succede quando una delle parti vive all’estero?

In una controversia transfrontaliera almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale a Malta, mentre l’altra in un altro Stato membro, alla data in cui:

  • le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
  • il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
  • l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
  • un organo giurisdizionale ha emesso un eventuale decreto od ordinanza in merito.

In questi casi, la persona che risiede o è domiciliata all’estero deve recarsi a Malta oppure conferire al proprio avvocato a Malta procura ad agire a suo nome e recarsi quindi nel paese soltanto per la firma dell’accordo di separazione. Laddove invece non sia a conoscenza del luogo di residenza del partner (nel caso in cui quest’ultimo abbia, ad esempio, lasciato il paese o abbandonato il partner), la persona domiciliata o abitualmente residente a Malta dovrà presentare una lettera di mediazione in cui dichiara il fatto sotto giuramento. La lettera sarà immediatamente sigillata e l’interessato proporrà un’azione giudiziaria nei confronti dei curatori che rappresentano la parte assente, nominati dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2018

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Mediazione familiare - Paesi Bassi

Con la mediazione le parti compongono la controversia accompagnate da un mediatore indipendente. La mediazione è impiegata essenzialmente nel diritto civile e nel diritto pubblico. Questo tipo di risoluzione stragiudiziale delle controversie presenta numerosi vantaggi. Una controversia è risolta spesso più rapidamente di quanto lo sarebbe se fossa trattata da un giudice. In molti casi la mediazione comporta inoltre spese minori. La mediazione contribuisce inoltre a tutelare la relazione fra le parti. Le parti scelgono volontariamente la mediazione.

Federazione dei mediatori dei Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi esistono vari registri dei mediatori. La Il link si apre in una nuova finestraMediatorsfederatie Nederland (MfN) gestisce il Il link si apre in una nuova finestraRegister van Mediators (ex registro NMI). L'MfN è la federazione che rappresenta le principali associazioni di mediatori nel paese. Nel registro del MfN sono iscritti soltanto i mediatori che soddisfano criteri di qualità attentamente ponderati. Le autorità nazionali si attengono alle norme dell'MfN come base per il registro dei mediatori che operano nella sfera aggiuntiva (Il link si apre in una nuova finestraregistro del consiglio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato). Il sito dell'MfN contiene inoltre informazioni indipendenti sulla mediazione e sui mediatori nei Paesi Bassi.

Registro internazionale ADR

Esiste inoltre anche il Il link si apre in una nuova finestraregistro internazionale ADR. Il sito web di questo registro permette di reperire mediatori e presenta informazioni su argomenti connessi alla mediazione.

Informazioni sulla mediazione

Inoltre, nei Paesi Bassi esiste l'iniziativa della Il link si apre in una nuova finestramediazione nell'ambito del sistema giuridico. L'iniziativa prevede che gli organi giurisdizionali di primo e secondo grado in cui si svolgono i procedimenti informino le parti in causa della possibilità di scegliere la mediazione. La corte d'appello inoltre può disporre la consultazione dei genitori con la quale, attraverso la mediazione, si può arrivare alla soluzione del problema.

Altre autorità presso le quali è possibile ottenere informazioni sulla mediazione sono lo Il link si apre in una nuova finestraJuridisch Loket (ufficio per informazioni e per il patrocinio gratuito) e il Il link si apre in una nuova finestraRaad voor de Rechtsbijstand (Consiglio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato).

In determinate circostanze, i costi della mediazione possono essere rimborsati in tutto o in parte. Maggiori informazioni sulla mediazione sovvenzionata sono reperibili Il link si apre in una nuova finestraqui.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraFederazione dei mediatori dei Paesi Bassi

Il link si apre in una nuova finestraRegistro internazionale ADR

Il link si apre in una nuova finestraLa mediazione nel sistema giuridico

Il link si apre in una nuova finestraUfficio informazioni e patrocinio

Il link si apre in una nuova finestraPatrocinio gratuito

Il link si apre in una nuova finestraConsiglio del patrocinio gratuito a spese dello Stato

Ultimo aggiornamento: 09/02/2022

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Mediazione familiare - Austria

Nell’ambito delle cause di diritto di famiglia in Austria il giudice deve in primo luogo sforzarsi di trovare soluzioni conciliatorie. A tal fine può anche ordinare una udienza preliminare sulla mediazione o raccomandare una mediazione (articolo 107, paragrafo 3 Z 2, della legge sulle procedure non contenziose Außerstreitgesetz). I gruppi di mediazione composti da rappresentanti di entrambe le nazionalità soddisfano le esigenze della mediazione familiare in Austria, ma devono essere costituiti ad hoc mediante l’intervento del ministro federale della giustizia (Bundesministerium für Justiz), agente in qualità di autorità centrale e associazioni di mediazione private.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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Mediazione familiare - Polonia

Procedimenti di mediazione nelle cause in materia di questioni familiari, di divorzio e di separazione

La mediazione è una forma riservata e volontaria di risoluzione delle controversie nell’ambito della quale le parti coinvolte in un conflitto o in una controversia tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore neutrale e imparziale. Le questioni da discutere in sede di mediazione vengono definite dai partecipanti. Le questioni da concordare possono riguardare: la riconciliazione di coniugi; la definizione delle condizioni per la separazione; forme di autorità parentale; il contatto con i figli; il soddisfacimento delle esigenze familiari; il mantenimento e il sostegno a favore dei figli; nonché questioni relative alle proprietà e alle abitazioni. Una transazione tramite mediazione può anche contemplare il rilascio di un passaporto, la scelta dell’educazione del minore, i contatti con i membri della famiglia allargata e/o la gestione dei beni del minore.

Vantaggi della mediazione

• La mediazione contribuisce a ridurre il livello di emozioni negative e a comprendere le proprie esigenze e quelle rispettive, riducendo così il peso psicologico associato al conflitto.

Come si può sottoporre una questione alla procedura di mediazione?

• La mediazione può essere effettuata prima che la questione venga portata dinanzi al tribunale oppure in seguito all’avvio del procedimento, sulla base di una decisione del tribunale stesso.

• In ogni caso, la mediazione è soggetta al consenso delle parti.

• Ciascuna parte può fare domanda di ricorso alla mediazione in qualsiasi fase del procedimento giudiziario.

Chi decide in merito alla scelta di un mediatore?

• Un mediatore viene scelto di comune accordo dalle parti oppure nominato dal tribunale, prendendo in considerazione innanzitutto i soggetti presenti nell’elenco dei mediatori permanenti.

Quanto tempo può durare la mediazione?

• Il procedimento di mediazione istituito in applicazione di una decisione del tribunale non dovrebbe durare più di 3 mesi, tuttavia può essere esteso su richiesta congiunta o per qualsiasi altro motivo valido se ciò facilita la conciliazione.

Il processo di mediazione

• Non appena riceve una decisione del tribunale, il mediatore contatta le parti al fine di definire la data e il luogo per un incontro.

• Il mediatore spiega le regole e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione e chiede alle parti se concordano nel ricorrere alla mediazione.

• La mediazione è costituita da una discussione tra le parti in presenza di un mediatore. Si possono tenere anche degli incontri uno a uno tra il mediatore e una delle parti.

• Le parti possono decidere di partecipare alla mediazione.

• La mediazione è riservata. Il mediatore ha l’obbligo di non rivelare i dettagli della mediazione a terzi. I verbali della mediazione non contengono alcun giudizio o alcuna posizione delle parti.

• Un mediatore non può agire da testimone per quanto riguarda i fatti di cui viene come conseguenza dell’attività di mediazione svolta, a meno che le parti non lo esentino dall’obbligo di riservatezza.

Quali sono i possibili esiti della mediazione?

• La mediazione può sfociare in una conciliazione reciprocamente accettabile sottoscritta dalle parti.

• Nel contesto delle cause di divorzio o di separazione, la mediazione può portare a una riconciliazione e/o a un accordo tra i coniugi, oppure allo sviluppo di posizioni giuridiche condivise. Dette posizioni costituiscono una base per la risoluzione della causa da parte del tribunale.

• Il mediatore fornisce una copia del verbale alle parti.

• Il mediatore presenta il verbale e qualsiasi accordo di conciliazione raggiunto alla corte.

• Una conciliazione tramite mediazione approvata dal tribunale ha la stessa validità giuridica di una transazione giudiziaria e pone fine alla causa.

• Il tribunale si rifiuterà di approvare la conciliazione nel caso in cui la stessa sia contraria alla legge o ai principi della vita comunitaria, sia intesa ad aggirare la legge, sia confusa o contenga contraddizioni.

• Nel caso in cui non venga data effettiva esecuzione a una conciliazione che è stata dichiarata esecutiva, il caso può essere riferito a un funzionario di un servizio di contrasto nominato dal tribunale.

• Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna conciliazione, le parti possono cercare di esercitare i loro diritti in giudizio.

Qual è il costo della mediazione?

  • I costi della mediazione sono sostenuti delle parti. Solitamente ciascuna parte paga la metà dei costi, a meno che le parti non concordino altrimenti.
  • Una parte può richiedere l’esenzione dai costi della mediazione.
  • Indipendentemente dell’esito del caso, il tribunale può ordinare a una parte a rimborsare i costi derivanti da un rifiuto manifestamente irragionevole di impegnarsi nella mediazione.
  • Qualora si giunga a una conciliazione prima dell’inizio dell’udienza in tribunale, il 100% delle spese di giudizio viene rimborsato alla parte.
  • Qualora si giunga a una conciliazione dinanzi al mediatore in una fase successiva del procedimento (dopo l’inizio dell’audizione del caso in tribunale), viene rimborsato il 75% delle spese di giudizio.
  • Nell’ambito di una causa di divorzio o separazione, se le parti si riconciliano dinanzi al giudice di primo grado e ritirano la loro azione legale, viene rimborsato il 100% delle spese di giudizio versate quando il caso è stato portato dinanzi al tribunale. Se le parti giungono alla riconciliazione prima della conclusione del procedimento dinanzi al tribunale di secondo grado, viene rimborsato il 50% delle spese versate per l’appello.
  • In caso di mediazione extragiudiziale, la retribuzione del mediatore è stabilita dal centro di mediazione oppure le parti raggiungono un accordo in merito alla stessa congiuntamente al mediatore prima dell’inizio della mediazione.
Ultimo aggiornamento: 23/09/2022

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Mediazione familiare - Portogallo

MEDIAZIONE FAMILIARE IN PORTOGALLO

Principio della volontarietà e approvazione dell'accordo

Il Portogallo applica il principio della mediazione volontaria. Le parti coinvolte in una controversia familiare relativa ai loro figli possono ricorrere, previo accordo, alla mediazione familiare pubblica o privata. L'organo giurisdizionale può comunque proporre alle parti una mediazione, tuttavia non può imporlo qualora le parti non siano d'accordo o vi si oppongano.

Il ricorso alla mediazione familiare può essere effettuato prima della proposizione di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale o al cancelliere del registro civile o prima che il ricorso sia già pendente. In ogni caso, l'accordo relativo alle questioni familiari deve essere riconosciuto come esecutivo. Quando le parti hanno un rappresentante autorizzato, questi può partecipare — e, nella pratica, talvolta assiste effettivamente — alle sessioni di mediazione. La legge nº 29/2013 del 19 aprile 2013 definisce i principi generali applicabili alla mediazione.

La mediazione in tribunale

Se le parti ricorrono alla mediazione familiare prima di proporre un'azione, nel caso in cui raggiungano un accordo, sono tenute a rivolgersi al conservatore di loro scelta per approvare quest'ultimo. In tal caso, l'accordo può riguardare sia le questioni relative ai coniugi (ad esempio, divorzio, mantenimento dei figli tra coniugi, domicilio, uso del cognome dell'ex coniuge), sia quelle relative ai figli (ad esempio, l'accordo sulle responsabilità genitoriali legate a un accordo di divorzio o a un accordo sul mantenimento dei figli maggiorenni). Prima dell'omologazione da parte del conservatore, l'ufficio del pubblico ministero esprime un parere sull'accordo nella misura in cui esso riguardi la responsabilità genitoriale relativa a figli minori.

Qualora la mediazione familiare abbia luogo prima dell'avvio di un'azione giudiziaria e sia intesa unicamente a definire la responsabilità genitoriale in relazione a figli minori (senza allegare un accordo di divorzio o di separazione giudiziale), le parti devono richiedere l'omologazione di tale accordo da parte dell'organo giurisdizionale competente.

Già nel caso in cui la mediazione familiare abbia luogo in pendenza di un procedimento giudiziario si procede come segue:

  • Nei procedimenti giudiziari che riguardano le responsabilità genitoriali (ad esempio custodia, visite, cibo dovuto ai minori), è prevista un'audizione tecnica specializzata e una fase di mediazione. Se le parti non sono d'accordo durante la riunione alla quale vengono chiamate a comparire da parte del giudice, questi sospende il procedimento per un periodo da 2 a 3 mesi e propone alle parti uno dei seguenti meccanismi in alternativa: la mediazione, a condizione che le parti abbiano prestato il loro consenso o che le parti lo richiedano; o l'audizione tecnica specializzata effettuata dai servizi tecnici accessori del Tribunale. Al termine del periodo di sospensione, il procedimento prosegue e, se è stato raggiunto un accordo mediante una delle forme sopra specificate, il giudice procede alla sua valutazione e alla sua approvazione. In caso contrario, il processo prosegue con la fase del contenzioso in senso stretto.
  • In tutti i procedimenti civili in generale, compresi quelli relativi ai coniugi (ad es. divorzio e separazione legale, mantenimento tra coniugi ed ex coniugi, trasferimento della casa familiare, in mancanza di un accordo iniziale), l'articolo 273 del codice di procedura civile prevede la possibilità per la Corte di sospendere il procedimento e di rinviare il caso per la mediazione, a meno che una delle parti non vi si opponga.
  • Ai sensi dell'articolo 272, quarto comma, del codice di procedura civile, le parti possono altresì applicare, mediante un accordo, la sospensione dell'azione per tre mesi e il ricorso alla mediazione di propria iniziativa.

Dopo aver ottenuto un accordo mediante la mediazione in attesa dell'avvio delle procedure di cui sopra, le parti si rivolgono alla Corte per approvazione.

Le azioni in materia di questioni familiari che rientrano nelle competenze del conservatore del registro civile richiedono il previo accordo delle parti, altrimenti rientrano nelle competenze degli organi giurisdizionali. Pertanto, in tali casi, il ricorso alla mediazione su iniziativa delle parti può essere utile prima dell'avvio del processo. Dopo la presentazione del ricorso dinanzi all'ufficio dello stato civile, l'articolo 14, terzo comma, del DL n. 272/2001, del 13 ottobre 2001, prevede che il cancelliere informi i coniugi che intendono divorziare circa l'esistenza di servizi di mediazione. In pendenza del procedimento di divorzio consensuale presso l'ufficio dello stato civile, tale disposizione giuridica consente alle parti di ricorrere alla mediazione al fine di ottenere la riconciliazione dei coniugi o di rivedere l'accordo sulle responsabilità genitoriali, allegato all'accordo di divorzio, ove il pubblico ministero lo richieda.

Scelta del mediatore pubblico o privato, durata e costo della mediazione

La mediazione familiare ha una durata massima di tre mesi, sulla base del principio enunciato all'articolo 272, quarto comma, del codice di procedura civile. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati la mediazione supera tale termine.

Qualora facciano ricorso alla mediazione privata, le parti devono pagare l'onorario del mediatore. Il costo di tale onorario, le norme e le tempistiche della mediazione sono stabiliti nell'accordo di mediazione firmato dalle parti e dal mediatore all'inizio della mediazione stessa. Il ministero della Giustizia gestisce un Il link si apre in una nuova finestraelenco di mediatori che le parti possono consultare per scegliere un mediatore privato.

Per usufruire della mediazione pubblica, le parti devono contattare l'Il link si apre in una nuova finestraufficio di risoluzione alternativa delle controversie della Direzione generale per la politica in materia di giustizia e richiedere la pianificazione di una sessione preliminare di mediazione. È possibile farlo per via telefonica (Tel.: +351 808 26 2000) o compilando un Il link si apre in una nuova finestraformulario elettronico. In occasione della sessione preliminare di mediazione, le parti e il mediatore firmano l'accordo di mediazione. In tale occasione si procede alla definizione della durata della mediazione, alla programmazione delle sessioni e alla spiegazione delle norme procedurali.

Il costo della mediazione pubblica per questioni familiari è di 50,00 EUR per ciascuna parte, indipendentemente dal numero di sessioni programmate. Tale diritto di 50,00 EUR viene versato da ciascuna delle parti all'inizio della mediazione pubblica. Gli onorari dei mediatori del sistema pubblico non sono a carico delle parti. I pagamenti sono effettuati dalla direzione generale della Giustizia sulla base di una scala stabilita dalla legge.

Le sessioni di mediazione pubblica possono svolgersi presso i locali della Direzione generale per la politica in materia di giustizia oppure presso strutture messe a disposizione nel comune nel quale le parti risiedono.

Nel contesto della mediazione pubblica, le parti possono scegliere un mediatore tra coloro che sono stati selezionati per il sistema pubblico. Se le parti non scelgono un mediatore, l'ufficio di risoluzione alternativa delle controversie della Direzione generale per la politica in materia di giustizia indica uno dei mediatori inclusi nell'elenco dei mediatori pubblici, in ordine sequenziale e tenendo conto della vicinanza alla zona di residenza delle parti. Come norma generale, tale nomina viene effettuata da un computer.

Se le parti beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, i costi della mediazione possono essere coperti da tale patrocinio.

Mediazione transfrontaliera e co-mediazione

Verificando l'esistenza di un conflitto transfrontaliero, senza possibilità di sessioni dirette, è possibile ricorrere a sistemi di videoconferenza per consentire la mediazione.

In Portogallo, i mediatori degli altri Stati membri non solo possono iscriversi all'elenco dei mediatori familiari organizzato dal ministero della Giustizia (compresi i mediatori pubblici e privati), ma possono anche essere selezionati per l'elenco dei mediatori familiari pubblici (mediante concorso pubblico). In entrambi i casi, in circostanze identiche a quelle applicabili ai mediatori nazionali.

In Portogallo la mediazione è consentita sia nel sistema pubblico sia nel sistema privato di mediazione. La co-mediazione può avere luogo se le parti decidono di optare per essa o su suggerimento del mediatore se ritiene che questo sia il modo migliore di affrontare il caso.

Collegamenti utili e legislazione applicabile

Sul sito web della Il link si apre in una nuova finestraDGPJ è possibile consultare:

La domanda di mediazione può essere effettuata telefonicamente al numero (+ 351) 808262000 o compilando il Il link si apre in una nuova finestraformulario online.

Per sapere quanto costa la mediazione pubblica consultare il sito

Il link si apre in una nuova finestraDomanda di mediazione familiare |Il link si apre in una nuova finestra Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

Nella mediazione privata i prezzi possono essere diversi da quelli della mediazione pubblica.

 

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altri destinatari. Non sono intese sostituire la consultazione della legislazione applicabile in vigore.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Mediazione familiare - Romania

La legge 192/2006, che disciplina la mediazione e l’organizzazione della professione del mediatore, include disposizioni generali, disposizioni sulla professione del mediatore (qualifica, sospensione ed esclusione dal ruolo di mediatore, il Consiglio di mediazione, organizzazione e pratica della professione di mediatore, diritti e doveri, nonché responsabilità di un mediatore) e sulla procedura di mediazione (procedura precedente l’accordo di mediazione, accordo di mediazione, processo di mediazione, completamento della procedura di mediazione), nonché disposizioni speciali applicabili alle controversie familiari e in materia penale.

Le parti possono partecipare all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione, anche, laddove opportuno, dopo l’avvio dei procedimenti giudiziari dinanzi all’organo giurisdizionale competente, al fine di risolvere le controversie ricorrendo a questa procedura. La certificazione riguardante la partecipazione all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione è rappresentata dal certificato di informazione, rilasciato dal mediatore che ha tenuto l’incontro informativo. La procedura di informazione sui vantaggi della mediazione può essere svolta dal giudice, dal procuratore, dal consulente legale, dall’avvocato o dal notaio e in tali casi è attestata per iscritto.

L’oggetto della mediazione può non riguardare esclusivamente i diritti delle persone, quali quelli relativi allo status di un individuo o altri diritti che le parti non possono esercitare in seguito a un accordo o ad altri atti.

L’attività della mediazione è condotta in modo equo per tutti, indipendentemente da razza, colore, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, genere, opinione, affiliazione politica, patrimonio od origine sociale.

La mediazione è un’attività di pubblico interesse. Nell’esercizio dei propri compiti, il mediatore non ha poteri decisionali in merito alla soluzione che le parti dovranno raggiungere, ma può assisterle nel verificarne la legittimità. La mediazione può avvenire tra due o più parti. Le parti hanno il diritto di scegliere liberamente il mediatore e la procedura può essere condotta da uno o più mediatori. Gli organismi giudiziari e di arbitrato, così come le altre autorità con funzioni giurisdizionali, informano le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione nonché dei suoi vantaggi e le invitano a scegliere questo mezzo per risolvere la controversia.

Le parti possono chiedere al notaio di certificare la risoluzione. L’atto redatto dal pubblico notaio, che certifica la composizione della controversia mediante accordo di mediazione, è esecutivo.

Le parti dell’accordo di mediazione possono presentarsi dinanzi al giudice per chiedere una decisione che approvi l’accordo cui sono giunti. L’autorità competente è il tribunale distrettuale che ha competenza nel luogo in cui almeno una delle parti ha il domicilio/la residenza/la sede sociale oppure il tribunale distrettuale che ha competenza nel luogo in cui è stato concluso l’accordo di mediazione. La decisione con cui il giudice approva l’accordo delle parti è emessa a porte chiuse ed è esecutiva.

Disposizioni speciali sulle controversie di diritto di famiglia. È possibile ricorrere alla mediazione nei casi di disaccordo tra coniugi riguardanti la continuazione del matrimonio, la divisione dei beni coniugali, l’esercizio dei diritti parentali, la determinazione del domicilio dei figli, gli assegni di mantenimento dei figli o altre controversie tra coniugi in merito ai diritti garantiti loro dalla legge. Gli accordi di mediazione conclusi tra le parti nelle questioni/controversie che concernono l’esercizio dei diritti parentali, gli assegni di mantenimento dei figli o la determinazione del domicilio di questi ultimi avvengono sotto forma di sentenze concordate.

L’accordo dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio e sulla risoluzione delle questioni accessorie connesse al divorzio è trasmesso dalle parti al tribunale competente a emettere una sentenza di divorzio.

Il mediatore assicura che il risultato della mediazione non sia contrario all’interesse superiore del minore, incoraggia i genitori a incentrarsi innanzitutto e principalmente sulle esigenze dei figli e garantisce che l’assunzione delle responsabilità genitoriali oppure la separazione di fatto o il divorzio non nuocciano alla loro crescita e sviluppo.

Prima di concludere l’accordo di mediazione o, se del caso, nel corso della procedura, il mediatore effettua un’adeguata verifica al fine di rilevare eventuali relazioni di abuso o violente tra le parti e stabilire se le conseguenze della situazione possano influire sulla mediazione, e decide quindi se in tali circostanze la composizione attraverso la mediazione sia la scelta opportuna. Qualora nel corso della mediazione venga a conoscenza di fatti che mettano a repentaglio la crescita o il normale sviluppo dei figli oppure che nuocciano significativamente all’interesse superiore del minore, il mediatore è tenuto a riferire la questione all’autorità competente.

La legge 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica contiene disposizioni sulle istituzioni cui sono affidati incarichi in questo ambito (il cui compito è indirizzare le parti in causa verso la mediazione), sulle strutture per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica (inclusi i centri di sostegno per gli autori delle aggressioni, che forniscono consulenza e servizi di mediazione familiare, con la possibilità di ricorrere alla mediazione, su richiesta delle parti, per questioni relative alla violenza domestica), sull’ordine di protezione e sui finanziamenti nel settore della prevenzione e del contrasto della violenza domestica.

Nei procedimenti civili il giudice suggerisce alle parti di risolvere la controversia in via amichevole ricorrendo alla mediazione e, nel corso dei procedimenti, tenta di convincere le parti a conciliare, fornendo loro l’assistenza necessaria.

Nelle controversie che possono essere oggetto di una procedura di mediazione, il giudice può chiedere alle parti di partecipare all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione. Laddove lo ritenga necessario, considerate le circostanze del caso, il giudice invita le parti ad avvalersi della mediazione per giungere a un accordo amichevole di definizione della controversia a ogni momento del procedimento giudiziario. Il ricorso alla mediazione non è obbligatorio per le parti.

Se il giudice raccomanda la mediazione, le parti (che non abbiano cercato di risolvere la controversia mediante la mediazione prima di intentare una causa in tribunale) devono presentarsi dinanzi al mediatore per essere informate dei vantaggi di questa procedura. Dopo avere ricevuto le informazioni al riguardo, le parti decidono se risolvere la controversia avvalendosi della mediazione o meno.

In caso le parti giungano a un’intesa, il giudice approva l’accordo raggiunto nella sentenza.

In caso di divorzio, la domanda di divorzio deve essere accompagnata dall’accordo raggiunto dai coniugi attraverso la mediazione sullo scioglimento del matrimonio e, ove applicabile, sulla risoluzione delle questioni accessorie connesse al divorzio.

La legge 272/2004 sulla protezione e la promozione dei diritti dei minori include disposizioni sui diritti dei minori (diritti e libertà civili, ambiente e assistenza familiare alternativa, salute e benessere dei minori, istruzione e attività ricreative e culturali), disposizioni sulla protezione speciale per i bambini senza genitori in modo temporaneo o permanente (affido, affido di emergenza, controlli specializzati e monitoraggio dell’applicazione delle misure di protezione speciale), disposizioni in materia di protezione dei minori (rifugiati o in caso di conflitto armato, minori che abbiano commesso un reato, ma non siano ritenuti responsabili ai sensi del diritto penale; protezione contro l’abuso, la negligenza o lo sfruttamento, incluso lo sfruttamento economico; protezione contro l’abuso di droga e ogni forma di violenza; minori i cui genitori sono all’estero per lavoro; protezione contro il rapimento o qualsiasi forma di tratta) e disposizioni sulle istituzioni e i servizi con compiti nel settore della tutela dei minori a livello centrale e locale, sulle organizzazioni private e sui finanziamenti destinati al sistema di protezione dei minori.

Il servizio pubblico di assistenza sociale è tenuto a prendere le misure necessarie per garantire la rapida individuazione delle situazioni a rischio, che possono comportare la separazione del minore dai genitori, e per impedire gli abusi da parte dei genitori e la violenza domestica. Prima di ogni separazione di un minore dai genitori e di eventuali restrizioni all’esercizio dei diritti genitoriali, è necessario garantire l’erogazione sistematica dei servizi e delle prestazioni previste dalla legge, con particolar riguardo alla corretta informazione e consulenza dei genitori, nonché sedute di terapia o di mediazione nell’ambito di un sistema di servizi.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Mediazione familiare - Slovenia

La mediazione in Slovenia è regolata dalla Il link si apre in una nuova finestraLegge in materia civile e commerciale (ZMCGZ, Uradni list RS, št.56/08) e ai sensi dell’articolo 2, primo comma, viene svolta in controversie in materia di diritto di famiglia relativamente a questioni sulle quali le parti possono accordarsi liberamente e concludere transazioni. Inoltre, la Il link si apre in una nuova finestralegge sulla risoluzione alternativa delle controversie (ZARSS, Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 - ZUJF), si applica alle relazioni familiari e in base a tale legge il giudice deve permettere la mediazione tra le parti per risolvere una controversia.

All’articolo 22, primo comma, della ZARSS è previsto che la mediazione per le controversie relative alle relazioni tra genitori e figli sia gratuita in quanto le spese per l’opera del mediatore e i costi per gli spostamenti siano a carico dell’organo giurisdizionale e non delle parti. Ciò inoltre si applica ai casi in cui la mediazione, insieme alle dispute relative alla relazione tra genitori e figli, tratta della risoluzione della comunione dei beni tra coniugi.

Ai sensi dell’articolo 2 delle Il link si apre in una nuova finestraNorme sui mediatori nei programmi giudiziari (Uradni list RS, št. 22/10 in 35/13) il giudice che gestisce l’elenco dei mediatori ai sensi della ZARSS decide, in linea con le esigenze del programma, il numero massimo di mediatori che possono far parte dell’elenco in un determinato settore. Relativamente alla mediazione su questioni di diritto di famiglia (per quanto riguarda i mediatori presenti nell’elenco) il giudice deve verificare il fatto che la mediazione in controversie relative alle relazioni tra genitori e figli possa essere svolta da due mediatori, uno dei quali deve aver superato l’esame di abilitazione da avvocato, mentre l’altro deve dimostrare la sua competenza ed esperienza nel settore della psicologia o in un altro settore analogo.

Le nostre leggi non contengono altre norme che riguardano la mediazione per questioni di diritto di famiglia. Il nuovo codice sul diritto di famiglia dovrebbe trattare la mediazione per tali questioni più dettagliatamente.

L’elenco dei mediatori per settori e per singoli organi giurisdizionali è accessibile sul sito web delle singole autorità giudiziarie, nonché sul sito web del Ministero della Giustizia, che gestisce il registro centrale dei mediatori che partecipano ai programmi organizzati dalle autorità giudiziarie ai sensi della ZARSS.

Link web correlati:

Il link si apre in una nuova finestraInformazioni generali sulla mediazione (non esiste un link a parte per la mediazione nel diritto di famiglia)

Il link si apre in una nuova finestraRegistro centrale dei mediatori

Ultimo aggiornamento: 23/03/2018

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Mediazione familiare - Slovacchia

1. Informazioni generali sulla mediazione

Nella repubblica slovacca la mediazione nel diritto di famiglia si svolge solo su base volontaria; essa viene effettuata da mediatori che non sono specializzati in diritto di famiglia. Il giudice competente non è tenuto a raccomandare la mediazione per risolvere una controversia e può soltanto suggerire alla parti di tentare una mediazione per pervenire a una transazione.

2. Link per l'elenco di mediatori in Slovacchia

Il link per il sito web slovacco dove si può consultare un elenco di mediatori è disponibile al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.komoramediatorov.sk/; in esso sono elencati i membri della Camera slovacca dei mediatori, come anche all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.najpravo.sk/, dove i mediatori sono elencati per regione o distretto in cui si trovano. Un elenco completo dei mediatori che hanno completato la loro formazione professionale per lavorare come mediatori è disponibile sul sito web del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.gov.sk.

3. Link per il sito web sulla mediazione nel diritto di famiglia e la mediazione in generale

Le informazioni generali sulla mediazione sono disponibili sul sito web della Camera slovacca dei mediatori: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.komoramediatorov.sk/ nonché su Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.najpravo.sk/ .

4. Link per la legislazione slovacca

La speciale legislazione nazionale sulla mediazione nel diritto di famiglia non è stata ancora adottata. I procedimenti relativi alla mediazione in questo settore – come in altri settori in cui la mediazione è prevista per la risoluzione di controversie stragiudiziali– si svolgono ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge n. 420/2004 sulla mediazione e con le relative modifiche.

Ultimo aggiornamento: 22/08/2022

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Mediazione familiare - Finlandia

La Finlandia ha tre diverse procedure di mediazione familiare: 1) mediazione extragiudiziale, 2) mediazione giudiziale come procedura indipendente, e 3) mediazione come parte dell’attuazione di una decisione relativa alla custodia di un bambino o ai diritti di accesso.

1. Mediazione extra giudiziale

Ai sensi della legge sul matrimonio (234/1929), le controversie e le questioni legali che sorgono all’interno di una famiglia devono in primo luogo essere risolte nei negoziati tra i componenti della famiglia e decise di comune accordo. Se i componenti della famiglia hanno bisogno di un aiuto esterno nella risoluzione di controversie, possono chiedere l’aiuto di mediatori familiari messi a disposizione da comitati di azione sociale del comune. Nella maggior parte dei casi, i mediatori familiari incaricati di questo compito sono lavoratori dipendenti di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della famiglia e di altri servizi sociali. La mediazione familiare costituisce un procedimento distinto da altri servizi di consulenza sociale e familiare e si prefigge di trovare soluzioni alle controversie tra le parti attraverso il reciproco confronto e la negoziazione. Oltre ai comuni, i servizi di mediazione vengono forniti dai consultori familiari della Chiesa, nonché da altre organizzazioni e individui autorizzati ad impegnarsi nella mediazione.

Il compito specifico del mediatore è quello di salvaguardare i diritti dei minori in caso di divorzio. Il mediatore aiuta i genitori a risolvere amichevolmente eventuali questioni relative ai bambini. Ciò significa, tra le altre cose, accordi sulla possibilità per i bambini di rimanere sotto la custodia congiunta di entrambi i genitori, accordi sulla persona con cui vivranno i bambini e come incontreranno l’altro genitore, e in che modo i genitori condivideranno la responsabilità del mantenimento dei loro figli. Se i genitori raggiungono un accordo, il mediatore li aiuta a stipulare un contratto. Affinché l’accordo sia esecutivo, il mediatore chiede ai genitori di ottenere la conferma di un funzionario di previdenza minorile. Un accordo confermato è equivalente a una decisione di giudice.

La mediazione familiare è volontaria, riservata e gratuita. L’intera famiglia oppure i coniugi congiuntamente o separatamente possono contattare i servizi di mediazione familiare.

2. Mediazione giudiziale

I tribunali possono mediare nelle questioni relative alla custodia, l’alloggio, i diritti di accesso e il sostegno finanziario riguardanti i minori (sezione 10 della legge sulla mediazione in materia civile e la conferma della composizione delle controversie nei tribunali generali, 394/2011). La mediazione è una procedura distinta rispetto a ogni procedimento giudiziario. È volontaria, ma richiede il consenso di entrambi i genitori. È più veloce e più conveniente rispetto ai procedimenti giudiziari.

La mediazione è avviata quando le parti richiedono una mediazione da un tribunale. È anche possibile, in alcuni casi, ricorrere alla mediazione da procedimenti giudiziari già iniziati. La mediazione può essere interrotta in qualsiasi momento. Il mediatore è un giudice assistito da un esperto, di solito uno psicologo o un assistente sociale. Le parti di una mediazione possono essere assistite da un avvocato di loro scelta o altro assistente. Per la mediazione giudiziale, è possibile richiedere l’assistenza legale dai fondi dello Stato per coprire il compenso dell’assistente. Nell’ambito della mediazione giudiziale, deve essere salvaguardato il miglior interesse del minore. Nel valutare se possa essere confermato un accordo, il giudice deve prendere in considerazione la legge sulla custodia dei figli e il diritto di accesso (361/1983) e la legge sul mantenimento dei figli (704/1975). Un accordo confermato è equivalente a una decisione di giudice. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il giudice chiude il caso. Se il caso è stato rinviato alla mediazione partendo da un procedimento giudiziario, laddove la mediazione non abbia prodotto esiti positivi ritorna al procedimento giudiziario iniziale.

3. La mediazione come parte di un processo di esecuzione

Questa forma di mediazione è disponibile solo quando uno dei genitori ha avviato un processo di esecuzione nel tribunale distrettuale. In questo caso, una decisione del tribunale già esiste, ma non è stata rispettata da parte del genitore.

Ai sensi della legge sull’esecuzione delle decisioni in materia di custodia dei figli e di diritto di visita (619/1996), il giudice determina principalmente il mediatore nei casi in cui sia stata richiesta al tribunale l’esecuzione di una decisione relativa alla custodia o al diritto di visita. Il mediatore è di solito uno psicologo esperto di psicologia infantile, un assistente sociale esperto nella tutela dei minori o un funzionario di previdenza minorile. Scopo della mediazione è quello di facilitare la collaborazione dei genitori dei bambini o di altre parti interessate, al fine di assicurare il benessere dei minori. Il mediatore organizza un incontro tra i genitori e discute in privato con il bambino (o bambini), al fine di scoprire i loro desideri e le opinioni, se questo è possibile considerando l’età e il livello di sviluppo del bambino (o dei bambini). Il mediatore redige una relazione sulla mediazione da indirizzare al tribunale. Se la mediazione non porta a un accordo tra i genitori, il giudice formulerà una sentenza sul caso basata, tra le altre cose, sulla relazione del mediatore.

A proposito dei mediatori

L’organizzazione della mediazione familiare è di competenza dei comitati di azione sociale del comune. Per i dati di contatto dei comuni, si veda: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx

L’ordine degli avvocati finlandese forma gli avvocati a svolgere il ruolo di mediatori nelle controversie di diritto di famiglia:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://asianajajaliitto.fi/

La mediazione giudiziale è di competenza dei tribunali distrettuali. Per i recapiti dei tribunali distrettuali, consultare il sito web dell’Amministrazione giudiziaria: Il link si apre in una nuova finestrahttp://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Informazioni generali sulla mediazione

La mediazione sul sito web dell’Amministrazione giudiziaria: Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/avioliittolaki/perheasioidensovittelu.html

Brochure del ministero della Giustizia sulla mediazione giudiziale nell’ambito di controversie per la custodia:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Opuscolo inglese: Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Istituto nazionale per la salute e la previdenza, Manuale sulla protezione del minore, mediazione familiare:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/lapsen-asema-erotilanteessa/perheasioiden-sovittelu

Procedura per la composizione amichevole di controversie del diritto di famiglia dall’ordine degli avvocati finlandese:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://asianajajaliitto.fi/

Forum finlandese per la mediazione:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ssf-ffm.com/index.php

Legislazione nazionale

Disposizioni distinte sulla mediazione familiare sono comprese nelle seguenti leggi:

Legge sul matrimonio (234/1929):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=avioliittolaki#O1L5

Legge sulla custodia dei figli e il diritto di accesso (361/1983):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Legge sull’attuazione delle decisioni in materia di custodia dei figli e il diritto di accesso (619/1996):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960619

Legge sulla mediazione in materia civile e la conferma della composizione delle controversie nei tribunali generale (394/2011):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024

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Mediazione familiare - Svezia

Mediazione familiare

Secondo un principio generale del diritto svedese le soluzioni prese di comune accordo sono considerate le migliori per il minore. Pertanto, le norme sono state formulate in modo tale che occorre anzitutto effettuare un tentativo per convincere i genitori a trovare un accordo su questioni che interessano i loro figli (ancora minorenni).

Chi contattare?

Ai servizi sociali spetta una responsabilità particolare ed essi devono, tra l’altro, proporre ai genitori la conciliazione. Lo scopo del procedimento di conciliazione è di aiutare i genitori a raggiungere un accordo (v. ulteriori informazioni sulla Il link si apre in una nuova finestraconciliazione). Nel caso in cui i genitori concordino, la soluzione presa col consenso di entrambi può essere inserita in un accordo approvato dai servizi sociali. Inoltre, i giudici devono tentare di raggiungere un accordo con il consenso di entrambi i genitori. Nel caso in cui non si trovasse l’accordo, il giudice può disporre la conciliazione o la mediazione.

In quale settore il ricorso alla mediazione è ammissibile o più frequente?

La mediazione familiare, nei casi in cui sia già stato adito il giudice competente, viene utilizzata di solito allorché, ad esempio, la conciliazione non ha prodotto alcun esito, ma si ritiene che vi sia ancora la possibilità che i genitori raggiungano un accordo relativamente a questioni che riguardano i figli.

Ci sono norme particolari da applicare?

Spetta al giudice decidere chi nominare come mediatore. Una decisione che disponga per la mediazione di per sé non richiede il consenso dei genitori, ma può essere difficile per un mediatore assolvere i suoi compiti nel caso in cui uno dei genitori si opponga alla nomina di un mediatore. Quest’ultimo decide le modalità della mediazione, previa consultazione del giudice competente. Non esistono né codici di condotta né simili convenzioni per i mediatori.

Informazioni e formazione

Non esiste un’organizzazione che si occupa della formazione nazionale per i mediatori.

Quali sono i costi di una mediazione?

I mediatori hanno diritto a una remunerazione ragionevole per il lavoro, il tempo impiegato e le spese. La remunerazione viene pagata dallo Stato.

Ultimo aggiornamento: 25/01/2017

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Mediazione familiare - Inghilterra e Galles

La procedura di mediazione familiare

La procedura di mediazione familiare è facoltativa. Tuttavia, dall'aprile del 2014 in Inghilterra e in Galles tutti i richiedenti (non solo chi si avvale del patrocinio gratuito a spese dello Stato) sono tenuti a prendere in considerazione il ricorso alla mediazione familiare recandosi a un'apposita riunione (Mediation Information and Assessment Meeting, MIAM) prima di presentare domanda al giudice, salvo eccezioni, quali la violenza domestica. Il richiedente è tenuto a partecipare se ciò gli è richiesto. Se intende proseguire la causa, il richiedente deve compilare la sezione pertinente della domanda per dimostrare di essere esonerato dal recarsi a una riunione, di aver partecipato a una riunione e averla ritenuta non idonea o di aver partecipato a una riunione che è stata interrotta o di non aver potuto risolvere tutte le questioni.

Sul sito web Il link si apre in una nuova finestraUK Government è disponibile ulteriore materiale informativo sulla mediazione familiare.

Il patrocinio gratuito a spese dello Stato è disponibile per la mediazione familiare e per la consulenza giuridica a sostegno della mediazione. Sul Il link si apre in una nuova finestrasito web sono reperibili maggiori informazioni sul patrocinio gratuito a spese dello Stato, incluse le relative condizioni di ammissibilità.

La professione del mediatore familiare

La mediazione familiare è una professione regolata da un codice di autodisciplina cui aderiscono numerose organizzazioni alle quali sono affiliati i mediatori. Tali organizzazioni aderenti sono rappresentate dalla relativa organizzazione, il Consiglio della mediazione familiare (Family Mediation Council, FMC). L'FMC è stato istituito per armonizzare le norme relative alla mediazione familiare in Inghilterra e in Galles e rappresenta le organizzazioni aderenti e gli operatori della mediazione familiare nelle trattative con il governo.

I mediatori familiari provengono da contesti diversi, fra cui i servizi giuridici, terapeutici e sociali. Le diverse organizzazioni di adesione/accreditamento gestiscono i propri insiemi di norme per la formazione e l'esercizio della professione, fra cui figurano requisiti di formazione. Il Family Mediation Standards Board (FMSB) è stato istituito per monitorare e disciplinare la normativa sulla mediazione familiare delle organizzazioni aderenti.

L'FMC è un'organizzazione non governativa e svolge un ruolo centrale per le sue organizzazioni aderenti, che sono organizzazioni o associazioni non governative e membri fondatori dell'FMC. Le principali sono:

• L'Il link si apre in una nuova finestraADR Group

• La Il link si apre in una nuova finestraFamily Mediators Association

• La Il link si apre in una nuova finestraNational Family Mediation

• Il Il link si apre in una nuova finestraCollege of Mediators

Il link si apre in una nuova finestraResolution

• La Il link si apre in una nuova finestraLaw Society

Sul Il link si apre in una nuova finestrasito web FMC sono reperibili i mediatori familiari accreditati.

Con il motore di ricerca Il link si apre in una nuova finestraFind a Local Mediator è possibile reperire un mediatore nella propria zona.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Mediazione familiare - Irlanda del Nord

Procedura relativa alla mediazione familiare

La mediazione familiare è un processo del tutto facoltativo e attualmente in Irlanda del Nord non è richiesto prendere in considerazione la risoluzione di una controversia attraverso la mediazione prima di presentare una domanda al giudice. I giudici sono tuttavia favorevoli alla mediazione e ne incoraggiano l'uso nei casi appropriati. Sebbene il processo da seguire non sia specificato dalla legge, gli organi giurisdizionali sono inclini a consentire un aggiornamento nei casi in cui emerga che la questione potrebbe essere risolta con l'ausilio della mediazione. Le parti possono adire il giudice al fine di ottenere l'esecutorietà di un accordo di mediazione come se si trattasse di una decisione del giudice.

In alcuni casi è possibile un finanziamento pubblico. La Legal Services Agency Northern Ireland ha sostenuto i costi relativi ad alcune mediazione utilizzando i fondi per il patrocinio gratuito e il Department of Health, Social Services and Public Safety attualmente fornisce un finanziamento per la mediazione preprocessuale nelle controversie in materia di diritto di famiglia. Si possono reperire ulteriori informazioni sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraFamily Support Northern Ireland.

Professione della mediazione familiare

La formazione e l'accreditamento non sono disciplinati dalla legge. La professione è autoregolamentata e i requisiti in materia di qualifiche ed esperienza variano a seconda delle organizzazioni professionali affiliate. Si possono reperire ulteriori informazioni nell'opuscolo informativo "Alternatives to Court in Northern Ireland" e sul sito web Il link si apre in una nuova finestraNI Direct.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021

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Mediazione familiare - Scozia

Professione della mediazione familiare

Il governo scozzese incoraggia l'uso della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), compresa la mediazione, per risolvere le controversie in materia di famiglia, sebbene la mediazione non sia indicata nei casi di abusi. La mediazione familiare è di norma facoltativa. In Scozia non vi è l'obbligo di ricorrere all'ADR o alla mediazione, sebbene una volta avviato il procedimento, il giudice possa richiedere la mediazione.

Se si desidera far eseguire il contenuto di un accordo di mediazione in Scozia, si può seguire uno dei seguenti procedimenti:

• presentare domanda alla Court of Session o a una Sheriff Court per richiedere che l'organo giurisdizionale faccia valere la sua autorità sull'accordo di mediazione. Questo significa che l'organo giurisdizionale si avvale dei poteri di cui dispone per modificare l'accordo di mediazione in decisione del giudice;

• in alternativa, gli accordi scritti approvati possono essere registrati presso i Books of Council and Session o presso gli Sheriff Court Books. Un accordo approvato soddisfa i requisiti formali che ne consentono la firma senza ulteriori prove. La disciplina di tali documenti figura nella Requirements of Writing (Scotland) Act 1995. Per registrare l'accordo presso i Books of Council and Session, si deve presentare la domanda al Keeper of the Il link si apre in una nuova finestraRegisters of Scotland.

Dal momento che è registrato a fini di esecutorietà, l'accordo diventa uno strumento autentico.

Gli accordi approvati dal giudice o registrati secondo uno dei metodi di cui sopra possono essere eseguiti in altri Stati membri dell'UE.

Si possono reperire informazioni sulla mediazione in Scozia sul sito web Il link si apre in una nuova finestraScottish Mediation Network.

Disciplina nazionale in materia di mediazione familiare

Poiché non esiste l'obbligo di avvalersi della mediazione per le controversie familiari, esiste una disciplina nazionale relativamente ridotta.

Tuttavia, la Il link si apre in una nuova finestraCivil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995 dispone l'inammissibilità probatoria nei procedimenti civili in Scozia delle informazioni in merito a quanto avvenuto durante la mediazione familiare.

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Mediazione familiare - Gibilterra

La mediazione familiare ha carattere facoltativo. Gli organi giurisdizionali di Gibilterra esortano ad avvalersi della mediazione nei casi in cui vi sia una possibilità reale che essa servirà affinché le parti risolvano o riducano le loro differenze. Diversi operatori della giustizia sono mediatori qualificati e possono essere formati per mediare nelle controversie familiari. Inoltre, la Family and Children Team dei servizi sociali effettua la mediazione con le parti inviatele dagli organi giurisdizionali. La mediazione familiare non è disciplinata sul piano giuridico.

Non esiste un sito web in cui figurano i mediatori familiari né un sito web informativo sulla mediazione familiare né sulla mediazione in generale.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021

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