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Mediazione familiare

Lussemburgo
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

Regolamentazione

La mediazione familiare è disciplinata dalla legge del 24 febbraio 2012 sulla mediazione in materia civile e commerciale e dal regolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione del mediatore giudiziario e familiare, il programma della formazione specifica nell'ambito della mediazione e l'organizzazione di una riunione informativa gratuita.

L'articolo 1251-1, secondo comma, del Nouveau Code de procédure civile (Nuovo codice di procedura civile) enuncia le materie in cui il giudice può proporre alle parti una "mediazione familiare". Le materie in questione sono:

  • divorzio, separazione personale, separazione per coppie legate da un'unione registrata, compresa la liquidazione, la divisione della comunione dei beni e l'indivisibilità;
  • obbligazioni alimentari, concorso negli oneri del matrimonio, obbligo di mantenimento dei figli ed esercizio della responsabilità genitoriale.

Procedura

È possibile ricorrere alla mediazione convenzionale o alla mediazione familiare giudiziaria. La prima può essere avviata da ciascuna delle parti indipendentemente dalla materia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1251-22, secondo comma, del Nuovo codice di procedura civile e al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale. Le modalità relative all'organizzazione del processo di mediazione sono determinate per iscritto in una convenzione sottoscritta dalle parti e dal mediatore. La mediazione convenzionale autorizza le parti a ricorrere a un mediatore abilitato dal ministro della Giustizia o a un mediatore non riconosciuto.

Allorché è investito di una controversia per una delle materie di cui all'articolo 1251-1, secondo comma, del Nuovo codice di procedura civile, il giudice può proporre alle parti il ricorso alla mediazione familiare. Il giudice ordina quindi una riunione informativa gratuita tenuta da un mediatore riconosciuto o da un mediatore senza obbligo di abilitazione in Lussemburgo, ma che deve comunque soddisfare i requisiti equivalenti o sostanzialmente paragonabili in un altro Stato membro dell'Unione europea, conformemente all'articolo 1251-3, primo comma, paragrafo 3, del Nuovo codice di procedura civile. Le riunioni successive hanno un costo di 57 € (importo fissato mediante regolamento granducale). Il giudice stabilisce la durata dell'incarico di mediazione che in generale non può superare i tre mesi, anche se può essere prorogata su accordo delle parti. Le persone fisiche che non dispongano di sufficienti risorse possono ricevere l'assistenza finanziaria per qualsiasi processo di mediazione familiare giudiziaria.

È importante osservare che gli accordi derivanti dalla mediazione hanno la stessa forza probante delle decisioni giudiziarie. Questi accordi di mediazione, conclusi all'estero o sul territorio nazionale, sono giuridicamente vincolanti all'interno dell'Unione europea per effetto della summenzionata direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L'omologazione dell'accordo totale o parziale da parte del presidente del tribunal d'arrondissement (tribunale circoscrizionale) conferisce forza esecutiva all'accordo in questione. In materia di mediazione familiare, il giudice verifica non solo che l'accordo sia conforme all'ordine pubblico, ma anche che non sia contrario all'interesse dei figli, che la controversia possa essere risolta con l'istituto della mediazione e se il mediatore era in tal senso riconosciuto dal ministero della Giustizia.

Link utili:

Relevé des médiateurs agréés

Ministère de la Justice (informazioni generali sulla mediazione civile e commerciale)

Ultimo aggiornamento: 09/12/2021

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