Mediazione familiare

Lituania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

In Lituania la mediazione nell'ambito delle controversie civili (comprese le questioni familiari) è disciplinata dalla legge sulla mediazione della Repubblica di Lituania (di cui è entrata in vigore una nuova versione il 1° gennaio 2019). Questa si applica alla risoluzione delle controversie civili nazionali e internazionali e recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La mediazione è un procedimento di composizione delle controversie civili nel corso del quale uno o più mediatori (terzi imparziali) aiutano le parti a risolvere la controversia in via amichevole. Le parti possono ricorrere alla mediazione sia per le controversie che non sono state ancora portate davanti al giudice (mediazione stragiudiziale) sia per le questioni che sono già in corso di esame da parte del giudice (mediazione giudiziaria).

Il ricorso alla mediazione prevede l'accordo scritto delle parti della controversia. Si può ricorrere alla mediazione soltanto per i tipi di controversia per i quali le parti possono concludere una convenzione ai sensi della legge. Il mediatore è nominato congiuntamente dalle parti o, su istanza delle parti, può essere nominato dal servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato.

Dal 1° gennaio 2019 i servizi di mediazione possono essere forniti soltanto dalle persone che hanno superato un esame apposito (salvo poche eccezioni), soddisfano le altre condizioni previste dalla legge (buona reputazione, diploma universitario, formazione in mediazione) e sono iscritte nella lista dei mediatori della Repubblica di Lituania. Tale lista è pubblicata sul sito internet del servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato (http://vgtpt.lrv.lt/). I mediatori sono tenuti inoltre a rispettare le norme di imparzialità e di professionalità. In funzione dell'accordo concluso, i mediatori possono offrire i propri servizi a titolo oneroso o gratuito. Le parti e i mediatori possono concordare il metodo e la procedura di composizione della controversia. Una parte può ritirarsi dalla mediazione senza fornire una giustificazione.

È importante sottolineare che l'avvio della mediazione comporta la sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto anche se la controversia non può essere composta in via amichevole, le parti possono ancora rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere giustizia. Se le parti riescono a risolvere la controversia in via amichevole con l'aiuto di un mediatore, esse concludono un accordo di composizione. Una volta approvato da un organo giurisdizionale con procedura semplificata, tale accordo è esecutivo.

La legge prevede anche il principio di riservatezza tra i principi essenziali della mediazione. Ciò significa che le parti, salvo diverso accordo tra di loro, i mediatori e gli amministratori dei servizi di mediazione devono mantenere riservate tutte le informazioni relative alla mediazione, ad eccezione delle informazioni necessarie all'approvazione o all'attuazione dell'accordo di composizione che è stato concluso nel corso della mediazione e delle informazioni la cui mancata divulgazione sarebbe contraria all'interesse pubblico. Tale disposizione garantisce che, se non si considerano le eccezioni menzionate, nessuna informazione fornita durante la mediazione potrà essere utilizzata contro la parte che l'ha fornita.

La legge sulla mediazione disciplina i dettagli della mediazione obbligatoria e giudiziaria e la responsabilità disciplinare dei mediatori.

A partire dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria per le controversie relative a questioni di famiglia. La mediazione obbligatoria e la mediazione giudiziaria sono finanziate (fino a sei ore) a carico del bilancio dello Stato nel caso in cui i mediatori siano selezionati dal servizio di assistenza giuridica garantito dallo Stato. Le parti possono scegliere una persona incaricata di fornire i servizi di mediazione obbligatoria dalla lista dei mediatori, ma in tal caso dovranno sostenerne le spese.

A norma del codice di procedura civile le spese che devono sostenere le persone che hanno fatto ricorso alla mediazione sono meno elevate.

Informazioni sulla mediazione e sulla legislazione pertinente sono consultabili sul sito internet del ministero della Giustizia (in lituano).

http://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija

Informazioni relative alla mediazione sul sito del ministero della Giustizia (in inglese):

http://tm.lrv.lt/en/fields-of-activity/mediation

Ultimo aggiornamento: 10/04/2020

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