Mediazione familiare

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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

La mediazione familiare è un percorso che i coniugi o i partner in crisi decidono liberamente di intraprendere per risolvere il loro conflitto, con l’intervento di uno o più mediatori professionisti che hanno il compito di facilitare la comunicazione e di guidare la coppia ad affrontare sia gli aspetti emotivi, sia quelli materiali e legali della separazione (divisione dei beni, assegni di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, incontri e contatti con i figli minori, eccetera), incoraggiando la coppia a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti familiari.

La mediazione è disciplinata in via generale dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Questa normativa individua la procedura per risolvere in via stragiudiziale le controversie inerenti diritti disponibili. Per alcune materia espressamente indicate, il previo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In materia di famiglia, solo le controversie riguardanti i patti di famiglia (cioè i contratti con i quali l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda ad uno o più discendenti) richiedono il previo esperimento obbligatorio della mediazione.

Per tutte le altre controversie familiari la mediazione è facoltativa.

Tuttavia, nelle procedure che riguardano l’affidamento dei figli, il giudice può rinviare l'adozione di provvedimenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, iscritti nel registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Al riguardo può consultarsi l’elenco al seguente link.

Gli avvocati iscritti all’albo forense sono di diritto mediatori.

In molti comuni italiani è possibile usufruire di servizi di mediazione familiare, tramite i consultori familiari, i servizi sociali o le aziende sanitarie locali.

Diverso dalla mediazione, ma anch’esso finalizzato alla risoluzione stragiudiziale dei conflitti, è il procedimento di negoziazione assistita, disciplinato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La negoziazione assistita è l’accordo (detto convenzione di negoziazione) con il quale le parti convengono di "cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia". Per essere valido, l’accordo deve essere concluso in forma scritta, con l'assistenza di uno o più legali e riguardare diritti disponibili.

A differenza dell’accordo raggiunto mediante la mediazione, quello raggiunto all’esito della negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia dei crediti riconosciuti dalle parti.

Come per la mediazione, anche la negoziazione può essere obbligatoria o facoltativa.

In materia di famiglia, la negoziazione assistita è sempre facoltativa.

La legge disciplina la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

Nel caso di coppia senza figli minorenni (o maggiorenni incapaci), l’accordo viene sottoposto al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale, se non riscontra irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati.

Se la coppia ha figli minori (o maggiorenni incapaci), l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente, per la verifica della sua idoneità a garantire gli interessi dei figli. In caso di valutazione positiva, il pubblico ministero lo autorizza, altrimenti lo trasmette al presidente del tribunale, il quale convocherà le parti entro i successivi trenta giorni.

L’accordo così raggiunto e autorizzato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi.

Per effetto dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, si può ricorrere alla negoziazione assistita anche in caso di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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