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Rumunsko

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I. Elenchi e registri dei periti

In Romania i periti sono suddivisi per specializzazione. I registri dei periti sono messi a disposizione degli organi giurisdizionali dal ministero della Giustizia e sono conservati dagli organi giurisdizionali civili o penali. Gli elenchi sono disponibili qui.

I periti sono autorizzati all'esercizio della professione e iscritti nel registro pertinente dopo avere sostenuto un esame organizzato dal ministero della Giustizia.

Per acquisire lo status di perito giudiziario, il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere la cittadinanza rumena, di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure della Confederazione svizzera;
  • conoscere la lingua rumena;
  • avere piena capacità giuridica;
  • avere una laurea, comprovata da un diploma, nella disciplina per cui si presentano all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito, comprovata da diploma;
  • avere almeno tre anni di esperienza nel settore di competenza;
  • essere idonei dal punto di vista medico all'attività di perito;
  • non avere precedenti penali e godere di una buona reputazione professionale e sociale;
  • superare l'esame organizzato dal ministero della Giustizia.

I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e i cittadini rumeni che abbiano ottenuto la qualifica professionale richiesta in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono acquisire lo status di perito in Romania alle stesse condizioni dei cittadini rumeni.

I periti possono essere cancellati dal registro su loro richiesta, qualora non soddisfino più i requisiti necessari oppure in seguito a una decisione dell'autorità competente.

II. Qualifiche dei periti

Per potersi dichiarare periti, gli esperti devono essere membri di un'associazione professionale.

III. Remunerazione dei periti

1. Procedura civile

Nell'ordinanza di nomina di un perito emessa da un organo giurisdizionale è precisato il compenso spettante al perito e, ove opportuno, l'anticipo da corrispondere per le spese di viaggio. L'organo giurisdizionale può chiedere al perito di presentare per iscritto una stima delle spese della perizia entro un termine stabilito.

La parte vincolata dall'ordinanza al pagamento dell'onorario è tenuta a depositare un giustificativo del pagamento presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale entro cinque giorni dalla nomina o entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale può aumentare il compenso sino alla presentazione della relazione peritale.

2. Procedimenti penali

Il perito ha diritto a un compenso per l'esecuzione della perizia. L'importo dell'onorario viene stabilito dal pubblico ministero o dall'organo giurisdizionale, in base alla natura e alla complessità del caso e alle spese sostenute dal perito.

IV. Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Sono tenuti a coprire le eventuali responsabilità con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

I periti tecnici giudiziari colpevoli di avere tenuto una condotta scorretta nell'esercizio della loro attività peritale possono essere oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari imposte dal perito tecnico giudiziario centrale, in funzione della gravità del reato commesso:

  • ammonizione scritta;
  • sospensione del diritto di perizia giudiziaria per un periodo da tre mesi a un anno;
  • revoca dello status di perito giudiziario.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Le principali disposizioni legali applicabili alla perizia giudiziaria in Romania sono gli articoli 330e e 331 del codice di procedura civile rumeno. Si applicano altresì gli articoli da 172 a 191 del codice di procedura penale rumeno.

I periti sono elencati per specializzazione. I registri dei periti sono pubblici e accessibili sul sito web del ministero della Giustizia.

I periti devono presentare una domanda di iscrizione nel registro.

1. Nomina dei periti

Il diritto civile rumeno prevede la nomina di uno o tre periti. I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e dalle parti coinvolte. Le parti possono convenire sulla scelta di un perito. Laddove non giungano a un accordo, sarà l'organo giurisdizionale a nominare in una seduta pubblica il perito, scegliendolo in modo aleatorio da un elenco redatto e comunicato dall'ufficio delle perizie.

Il diritto penale rumeno prevede la nomina di un solo perito. Il perito può essere nominato dall'organo giurisdizionale durante il processo e dal pubblico ministero durante la fase dell'indagine penale. In genere, il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale nominano un solo perito. Solo in situazioni in cui sono richieste conoscenze interdisciplinari saranno nominati due o più periti.

A tal fine viene utilizzato lo stesso registro dei procedimenti civili. I requisiti per i periti sono gli stessi sia nei procedimenti penali che in quelli civili.

a) Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile o penale ha la facoltà di nominare un perito d'ufficio o su esplicita richiesta di una parte, se i fatti pertinenti alla causa possono essere accertati solo con l'aiuto di uno specialista. In questo caso, il perito risponderà ai quesiti posti dall'organo giurisdizionale o dal pubblico ministero fino a una data specifica. Il perito deve segnalare all'organo giurisdizionale eventuali conflitti di interesse. I periti nominati dell'organo giurisdizionale hanno accesso al fascicolo.

b) Nomina a cura delle parti

In Romania i periti nominati dalle parti appartengono a molteplici categorie:

  • periti autorizzati indipendenti, nominati su richiesta delle parti o del convenuto (articolo 172, comma 8, del codice di procedura penale);
  • periti ufficiali di laboratori o istituzioni specializzate;
  • periti autorizzati indipendenti nazionali;
  • periti stranieri (articolo 172, comma 8, del codice di procedura penale).
In mancanza di periti autorizzati, l'organo giurisdizionale può chiedere il parere di una o più persone o di specialisti nel rispettivo settore (articolo 330, comma 3, del codice di procedura civile), che interverranno pertanto in qualità di periti extragiudiziali e testimoni esperti. I periti nominati dalle parti verificano l'operato di un perito nominato dall'organo giurisdizionale. Se l'organo giurisdizionale non ha nominato un perito, le parti non potranno nominarne uno (articolo 173, comma 4, del codice di procedura penale). I testimoni esperti sono testimoni con particolari conoscenze scientifiche o tecniche, interrogati dall'organo giurisdizionale.

I periti hanno il diritto di rifiutarsi di eseguire la perizia per le stesse ragioni per cui i testimoni possono rifiutarsi di testimoniare.

2. Procedura

a) Procedura civile

Il giudice non è vincolato dal parere del perito. L'unico obbligo del perito è presentare la propria relazione. I periti nominati dalle parti possono essere in contatto con le parti durante il procedimento, diversamente dai periti nominati dall'organo giurisdizionale, che devono essere autorizzati dallo stesso a tal fine.

i. Relazione peritale

Nei procedimenti di tipo peritale rumeni non è richiesta una relazione peritale preliminare. La relazione principale può essere presentata solo per iscritto e il perito deve seguire una struttura prestabilita nell'elaborarla.

Qualora sia necessario chiarire o integrare la relazione peritale oppure laddove vi siano contraddizioni tra le opinioni espresse da più periti, l'organo giurisdizionale può chiedere ai periti, d'ufficio o su richiesta delle parti, di chiarire o completare le rispettive relazioni peritali.

L'organo giurisdizionale può disporre, su richiesta di parte o d'ufficio, che venga effettuata una controperizia, purché vi siano buone ragioni per farlo. La controperizia sarà affidata a un perito diverso da quello che ha presentato la prima relazione peritale. L'organo giurisdizionale decide liberamente su quale analisi fondare la sentenza.

ii) Udienze

Nel corso di un'azione o di un processo penale, il perito può essere sentito dal giudice istruttore o dall'organo giurisdizionale su richiesta del pubblico ministero, delle parti oppure d'ufficio, laddove l'udienza sia necessaria per chiarire i risultati o le conclusioni cui è giunto.

Nel procedimento civile, se i periti possono esprimere immediatamente il loro parere, saranno sentiti durante l'udienza secondo le stesse regole dei testimoni e il loro parere è incluso nella sentenza.

b) Procedimenti penali

Se il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale ritengono che la perizia sia incompleta e che le lacune non possano essere colmate dall'audizione del perito, l'organo giurisdizionale ordina, d'ufficio o su richiesta delle parti, che lo stesso perito proceda a una nuova perizia. Qualora non sia possibile designare lo stesso perito, sarà richiesta una controperizia.

Il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale dispone che venga effettuata una nuova perizia se le conclusioni della relazione peritale sono poco chiare o contraddittorie e se non è possibile ovviare alle carenze riscontrate con un'audizione del perito.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" da contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo di perizia ed esperti EEEI.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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