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I. Elenchi e registri di esperti

In Svezia non esistono elenchi né registri di esperti e non se ne prevede la creazione.

II. Qualifiche degli esperti

Non pertinente

III. Remunerazione degli esperti

Non disponibile

IV. Responsabilità degli esperti

Non disponibile

V. Ulteriori informazioni sulle procedure per esperti

1. Nomina degli esperti

a) Nomina del giudice

Non avviene frequentemente che il giudice spontaneamente nomini un esperto durante un procedimento giudiziario.

b) Nomina delle parti

In Svezia, gli esperti chiamati a intervenire nei procedimenti giudiziari sono di norma incaricati da una delle parti, il che comporta che quanto si applica ai testimoni, vale anche per gli esperti (periti).

2. Procedura

La tradizione giudiziaria svedese è basata sul principio del libero esame delle prove, per cui le prove presentate non sono respinte per meri motivi procedurali. Pertanto il merito della testimonianza di un perito è basato sulle conclusioni e sulle testimonianze in ciascuna causa. Il valore probatorio della dichiarazione è valutato dal giudice e spetta alle parti stabilire la credibilità e la competenza dei testimoni per trarre le conclusioni, attraverso un esame, anche incrociato.

Il codice di procedura giudiziaria svedese e le disposizioni probatorie sono di norma basati sui principi di immediatezza della prova, della concentrazione del procedimento e della presentazione orale.

Una perizia assume il massimo valore poiché riduce i rischi di equivoci, comparendo di persona: per il giudice è più facile valutare l'affidabilità e la credibilità della dichiarazione. In alcuni casi, la regola garantisce anche alle parti il diritto a un esame incrociato, per preservare il principio di parità di mezzi.

Da questi principi consegue che le prove sono quasi sempre presentate al giudice durante l'udienza principale. La dichiarazione probatoria deve quindi essere presentata direttamente e oralmente al giudice. Di norma non si accettano dichiarazioni, dichiarazioni giurate né esami video in sostituzione di una dichiarazione in persona, fatta eccezione per le videoregistrazioni contenenti dichiarazioni di minori.

Dal 2008 le testimonianze esterne all'udienza principale e il ricorso all'esame telefonico o in teleconferenza sono ammesse in larga misura: la videoconferenza, tenuta di norma in una sala conferenze del palazzo di giustizia del distretto giudiziario del testimone, è solitamente equiparata a una comparizione in persona.

In pratica il divieto riguardante le dichiarazioni giurate non si applica ai certificati rilasciati da medici e da funzionari pubblici, tuttavia dipende dalla materia del procedimento e dalle prove disponibili.

Le perizie sono disciplinate dal codice di procedura giudiziaria svedese, consultabile al seguente indirizzo:

codice di procedura giudiziaria svedese (1942:740)

Codice di procedura giudiziaria svedese (1998:000) (Capo 40, pag. 215 e segg., non aggiornato)

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte attraverso il progetto "Find an Expert" dai contatti per paese selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito EEEI.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2020

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