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I. Elenchi e registri dei periti

Ciascun tribunale regionale ha il proprio elenco dei periti. Il responsabile della pubblicazione è il presidente del tribunale regionale. Cfr.: https://lublin.so.gov.pl/lista-bieglych,m,m1,2,270 per Lublino o http://www.krakow.so.gov.pl/fck_pliki/file/Testowy/Biegli/Biegli_20180205_strona.pdf pliki/file/Testowy/Biegli/Biegli 20180205 strona.pdf per Cracovia. I registri sono accessibili al pubblico.

Vi è una qualifica relativa all'età – la persona che aspira a diventare un perito deve avere almeno 25 anni. I periti devono essere in possesso di conoscenze specialistiche teoriche e pratiche in specifiche branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. I criteri non sono formalizzati. Spetta al presidente del tribunale regionale giudicare se il candidato soddisfa tutte le condizioni per diventare un perito. Per iscriversi i periti devono prestare giuramento. Le persone che intendono iscriversi all'elenco dei periti devono presentare domanda al presidente del tribunale regionale.

Il perito può essere rimosso dal registro dal presidente del tribunale regionale nei seguenti casi:

  • su sua richiesta;
    • laddove il perito non soddisfi più i requisiti per assolvere a tale funzione o qualora venga stabilito che i requisiti non risultavano soddisfatti al momento dell'iscrizione e non lo sono ancora;
  • per motivazioni importanti, in particolare in caso di svolgimento non corretto delle attività.

Non esiste alcun codice di condotta o deontologico specifico applicabile ai periti, ma essi sono tenuti a

rispettare il codice di procedura civile/amministrativa/penale.

I registri vengono aggiornati periodicamente. Ogni anno, nel mese di gennaio, il presidente del tribunale regionale comunica l'elenco dei periti giudiziari ai tribunali distrettuali e al ministero della Giustizia, inoltre notifica prontamente a tutti eventuali variazioni dell'elenco e l'avvio di procedimenti penali o di interdizione in relazione a dette persone.

L'iscrizione dei periti ha validità cinque anni.

Sono elencati periti per particolari branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. L'elenco delle specializzazioni è molto lungo e diversificato.

Una volta inseriti in elenco, i periti non hanno obblighi particolari. Non hanno alcun obbligo di formazione continua, sebbene esistano studi e corsi post-universitari. Tuttavia, nella pratica, per ottenere il rinnovo dell'iscrizione per il periodo successivo dovrebbero poter dimostrare di aver approfondito le loro conoscenze (partecipando a corsi, conferenze, studi post-universitari, ecc.).

II. Qualifiche dei periti

I periti devono essere in possesso di conoscenze specialistiche teoriche e pratiche in specifiche branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. I criteri non sono formalizzati. Spetta al presidente del tribunale regionale giudicare se il candidato soddisfa tutte le condizioni per diventare un perito.

I periti non devono necessariamente essere membri di un ordine professionale. Essi non sono formalmente tenuti a migliorare le loro abilità regolarmente e non è presente alcun sistema di formazione professionale continua. Pur essendo periti, non sono tenuti a dimostrare la loro partecipazione a ulteriori corsi di formazione e non è previsto alcun metodo di verifica delle conoscenze acquisite. Tuttavia, per ottenere il rinnovo dell'iscrizione per il periodo successivo devono poter dimostrare di aver approfondito le loro conoscenze.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è stabilita dal regolamento del ministero della Giustizia, del 24 aprile 2013, sulla determinazione degli onorari dei periti, sulle somme forfettarie e su come documentare le spese necessarie al rilascio di un parere. Le tariffe orarie dei periti sono state fissate nell'ambito dell'importo di base stabilito dalla legge di bilancio. In generale la remunerazione dei periti è legata al numero di ore dedicate alla perizia e al loro titolo di studio. Il regolamento fissa una tariffa minima e massima.

L'obbligo di pagamento della remunerazione dei periti è gestito dal sistema giudiziario o è a carico di una delle parti. Le parti hanno diritto a ottenere il rimborso (in base al gratuito patrocinio) relativamente alla remunerazione dei periti senza prescrizione di tariffa.

La remunerazione è fissata da un regolamento. In casi specifici, specialmente per incarichi difficili, la tariffa legale può essere superata subordinatamente a specifica decisione del giudice. Tuttavia, nella pratica, nella procedura civile i periti hanno bisogno del consenso delle parti per ricevere un onorario più alto.

In materia civile, in caso di nomina da parte del giudice, una delle parti è tenuta a pagare il perito in anticipo. I periti possono ricevere il pagamento anticipato del loro onorario. Al termine del procedimento, nella sentenza nel merito, il giudice decide a chi spetta l'onere finale. Esso può essere condiviso dalle parti.

In materia penale i periti sono pagati dallo Stato (con imposizione esclusivamente a carico dell'imputato in caso di condanna): i fondi pagati dallo Stato sono soggetti a verifica da parte del controllo finanziario statale, che può contestare i pagamenti eseguiti in contravvenzione alla legge sulle finanze pubbliche.

IV. Responsabilità dei periti

Ai sensi del diritto penale, il perito che presenta un parere falso può essere condannato a reclusione fino a 10 anni.

Non esistono disposizioni civili specifiche in merito. Alla responsabilità dei periti si applicano le normative generali del diritto civile (diritto al risarcimento per fatto illecito/diritto contrattuale).

I periti non sono tenuti a stipulare un contratto assicurativo che copra i rischi relativi alla loro responsabilità professionale.

V. Informazioni supplementari sulle procedure relative a una perizia

La nomina dei periti è disciplinata dall'ordinanza del ministero della Giustizia del 24 gennaio 2005. Ulteriore regolamentazione è stabilita nei codici di procedura civile, di procedura penale e di procedura amministrativa. Nei procedimenti civili le parti possono richiedere la nomina di un perito. Solitamente, in procedura civile, la nomina di un perito dipende dal pagamento anticipato da parte delle parti richiedenti dei costi relativi all'elaborazione di un parere.

In generale, le stesse norme si applicano in procedura civile, penale e amministrativa. Non vi sono differenze fondamentali tra le procedure di nomina in materia civile, amministrativa e penale.

Il titolo di perito giudiziario può essere usato esclusivamente durante e ai fini dell'elaborazione di una perizia per tribunali o procure. In Polonia sono presenti circa 15 000 periti.

1. Nomina dei periti

La nomina dei periti con lo status di periti giudiziari spetta solo ai giudici e alla procura (d'ufficio o su richiesta delle parti). Il parere elaborato per incarico del giudice o della procura costituisce un tipo particolare di prova denominato perizia.

Le parti possono rivolgersi privatamente a periti, ma la loro relazione sarà depositata come altra prova.

a) Nomina a cura del giudice

Il giudice utilizza un elenco di periti. Ciascun tribunale regionale ha il proprio elenco dei periti. La nomina di un perito del registro (locale) è una prassi seguita ampiamente dagli organi giurisdizionali. Tuttavia, non è obbligatorio utilizzare un registro.

b) Nomina a cura delle parti

Sebbene i periti giudiziari non siano mai nominati dalle parti, nei procedimenti civili e amministrativi possono avvalersi di periti propri. Esse non sono tenute a seguire particolari processi o procedure.

2. Procedura

a) Procedura civile

Nei procedimenti civili il perito non è obbligato a partecipare all'udienza preliminare (se prevista). Il giudice controlla lo svolgimento dell'indagine dei periti rispetto alle tempistiche. Il giudice è "il massimo esperto" e giudica la qualità del parere. I giudici non sono vincolati al parere espresso nelle relazioni peritali e decidono se il parere possa costituire una base per stabilire i fatti nel caso.

  1. Relazione del perito

I periti depositano in atti una relazione scritta. Non c'è una struttura particolare che l'esperto deve seguire nella sua relazione peritale. Non vi è l'obbligo di presentare una relazione peritale preliminare. Nella relazione finale il perito è tenuto a prendere in considerazione le argomentazioni delle parti. In molti casi il perito deve consegnare una relazione supplementare quando una delle parti presenta domanda in tal senso e il giudice la accoglie, o su richiesta del giudice stesso. Ciò può avvenire quando il perito non ha risposto a tutte le domande incluse nell'incarico o laddove sorgano domande aggiuntive in un secondo momento.

Il giudice emetterà una nuova ordinanza dichiarando la necessità di ulteriori contributi e specificando le domande a cui rispondere. Le parti possono presentare domanda di ulteriori chiarimenti al giudice. Tuttavia, nella pratica, è più probabile che venga nominato un altro perito, a seconda del grado di soddisfazione rispetto alla prima relazione.

  1. Udienza dinanzi al giudice

I periti sono tenuti a essere presenti all'udienza al fine di rispondere alle domande del giudice e delle parti dopo il deposito della relazione. Essi possono essere interrogati dal giudice.

b) Altro

Alcuni periti sono nominati per partecipare all'udienza in qualità di testimoni o parti, soprattutto gli psicologi. Essi valutano le capacità percettive delle persone e presentano le proprie osservazioni.

 

Le informazioni presentate qui sono state raccolte durante il progetto "Find an expert" tramite i contatti selezionati nei vari paesi dall'European Expertise & Experts Institute EEEI.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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