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I. Elenchi e registri dei periti

L'organo giurisdizionale può utilizzare un elenco o registro di persone interessate a intervenire in qualità di periti. L'elenco o registro è tenuto dal dipartimento della Giustizia. I membri della magistratura sono liberi di scegliere quale perito nominare tra gli iscritti nell'elenco/registro messo a loro disposizione per uso interno. Il registro è a uso esclusivo della magistratura. Le persone che vogliano prestare servizio quali periti giudiziari devono manifestare il loro interesse, affinché il loro nominativo e i loro dati siano inseriti nell'elenco del dipartimento della Giustizia. Non prestano giuramento, ma sono tenute a compilare un modulo di dovuta diligenza in cui acconsentono alle verifiche condotte dal dipartimento della Giustizia e ad allegarvi una copia autenticata del mandato e/o delle qualifiche di cui sono in possesso, un certificato di condotta recente rilasciato dalla polizia, un curriculum vitae in formato Europass e una lettera motivazionale scritta a mano. In totale le persone interessate a svolgere la funzione di perito giudiziario sono all'incirca 1 000. Tuttavia, i giudici e i magistrati possono nominare qualunque persona ritengano idonea e competente anche se non inclusa negli elenchi (gli organi giurisdizionali hanno libertà di scelta). Infine, gli organi giurisdizionali pubblicano altresì tre elenchi di periti giudiziari per le professioni specifiche di architetto e ingegnere civile, contabile e ingegnere. Detti elenchi vengono pubblicati ogni anno nella Gazzetta del governo.

Qui è pubblicato l'elenco di periti per il 2019 (pagina 4 e seguenti del PDF).

II. Qualifiche dei periti

I periti devono essere in possesso di una qualifica per potersi ritenere tali, ma non devono appartenere a un'associazione professionale. Non esistono sistemi di sviluppo professionale continuo o requisiti di miglioramento periodico, né corsi destinati ai periti. Il titolo di perito non è protetto e non è fatta alcuna distinzione tra i diversi tipi di periti. L'elenco/registro delle persone interessate a svolgere la funzione di perito giudiziario, gestito dal dipartimento della Giustizia, è suddiviso in base ai settori di competenza.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è calcolata in base una tariffa prestabilita, mentre non vi sono restrizioni circa le modalità di remunerazione. Il compenso del perito è corrisposto da una sola parte, ma spetta all'organo giurisdizionale decidere quale parte debba pagare le spese. Le parti hanno la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e non sono previste quote fisse. Per quanto riguarda il pagamento anticipato, l'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di depositare un acconto presso l'organo giurisdizionale, che verrà riscosso dal perito una volta terminato l'incarico.

IV. Responsabilità dei periti

Si applicano i principi generali del diritto sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, senza alcun limite di responsabilità. I periti non sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari

La nomina dei periti è disciplinata dagli articoli da 644 a 682 del codice di organizzazione e procedura civile, capo 12, delle leggi di Malta.

Inoltre, in campo penale, la nomina dei periti è disciplinata dagli articoli da 650 a 657 del codice penale, capo 9, delle leggi di Malta.

Nomina dei periti

Nei procedimenti civili i periti sono nominati dall'organo giurisdizionale e possono inoltre essere proposti dalle parti. I periti vengono quindi nominati su richiesta dell'organo giurisdizionale o delle parti nelle cause in cui è necessario determinare taluni punti tecnici, ad esempio, in casi riguardanti questioni edilizie, incidenti stradali, aspetti contabili, problemi medici e valutazioni dei danni.

Nei procedimenti penali i periti vengono selezionati dall'organo giurisdizionale. La procedura di contestazione dei periti è la stessa applicata nelle cause civili. Nei procedimenti penali i periti possono presentare la relazione peritale sia oralmente che per iscritto, in base alle indicazioni fornite dall'organo giurisdizionale. Nella relazione devono essere indicati i fatti e le circostanze su cui il perito fonda le proprie conclusioni. Qualora sia presentata oralmente, la perizia deve essere riassunta per iscritto dal cancelliere o dalla persona che ne fa le veci.

1. Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

I periti sono tenuti per legge a dichiarare eventuali conflitti di interesse. Le perizie presentate dai periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno maggior valenza rispetto a quelle dei periti nominati dalle parti.

2. Nomina a cura delle parti

Non esiste una procedura specifica per la nomina a cura delle parti. Le parti possono nominare di comune accordo un unico perito. L'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di nominare un unico perito.

VI. Procedura

A) Procedura civile

Non vi sono differenze nella procedura di nomina per i procedimenti preliminari o preprocessuali.

1. Relazione peritale

Le parti sono tenute a fornire al perito istruzioni dettagliate e a precisare le questioni che il perito dovrà trattare. Il decreto dell'organo giurisdizionale che nomina il perito deve include il mandato che il perito dovrà esaminare. Una volta depositate le relazioni peritali e ricevuto il compenso, i periti sono chiamati a prestare giuramento sulla perizia e sottoposti quindi all'esame incrociato di entrambe le parti.

Non è prevista una struttura prestabilita per la relazione peritale e i periti non sono tenuti a redigere una versione preliminare. Devono tuttavia rispondere alle domande delle parti nella relazione definitiva. L'articolo 665 del codice di organizzazione e di procedura civile, capo 12, delle leggi di Malta, precisa il contenuto della relazione peritale. In base a tale articolo, nella relazione devono essere indicate le indagini svolte e le motivazioni delle conclusioni. L'articolo stabilisce inoltre che la relazione debba essere dattiloscritta o scritta a penna in modo chiaro e leggibile. La relazione peritale non deve essere integrata da piani o modelli, a meno che non sia l'organo giurisdizionale a chiederlo oppure qualora le parti vi acconsentano.

2. Udienze

Il perito non è tenuto a partecipare ad un'udienza preliminare. Di norma i periti informano le parti soltanto in merito alle sedute che fisseranno e durante le quali presenteranno le loro eventuali richieste alle parti. I periti sono solitamente sottoposti a esame incrociato da entrambe le parti durante l'udienza. L'organo giurisdizionale non monitora né verifica l'andamento delle indagini condotte dei periti, né effettua un controllo di qualità del lavoro svolto. Le parti possono impugnare la relazione del perito sia per mezzo di dichiarazioni che di controperizie. L'organo giurisdizionale non è tenuto ad accogliere una relazione peritale contraria alle proprie convinzioni.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 10/09/2020

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