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I. Elenchi e registri dei periti

Il registro dei periti è conservato presso il ministero della Giustizia ed è suddiviso in 12 categorie professionali. È accessibile qui a tutti i professionisti e ai cittadini. Creato inizialmente per i procedimenti in materia penale e amministrativa, viene utilizzato anche in materia civile e commerciale. Gli organi giurisdizionali nominano i periti scegliendo di norma tra gli iscritti nel registro, benché non siano obbligati a farlo.

Per figurare nel registro, i professionisti presentano domanda al ministero della Giustizia, inviando una documentazione completa (che include il diploma di laurea nell'ambito in questione, attestazioni dell'esperienza professionale, il curriculum vitae e l'estratto del casellario giudiziale). Il ministero della Giustizia avvia quindi una procedura di controllo, anche in merito all'affidabilità del perito, e decide se iscrivere il candidato nel registro, provvedendo a verificarne le qualifiche (tra cui i diplomi pertinenti e altri titoli di studio) e l'esperienza maturata. I periti ammessi nel registro devono prestare giuramento presso l'organo giurisdizionale.

Dopo la nomina da parte del ministero della Giustizia e il giuramento presso l'organo giurisdizionale, il contenuto del registro è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Lussemburgo. Una volta iscritti nel registro, i periti non hanno alcun obbligo particolare. Non devono infatti inviare al ministero relazioni sulle attività svolte, né seguire corsi di formazione continua. Il registro è aggiornato periodicamente.

I periti possono essere cancellati dal registro in caso di violazione dei loro obblighi o delle norme etiche professionali oppure per altre ragioni gravi, ad esempio laddove non possiedano più la qualifica richiesta, non abbiano adempiuto adeguatamente alle loro funzioni oppure qualora sia venuta meno l'affidabilità necessaria, per esempio, se giudicati colpevoli di un reato. I periti vengono rimossi dal registro su decisione del ministro, previa consultazione del pubblico ministero e dopo avere sentito l'interessato. La cancellazione dal registro avviene con revoca dell'incarico mediante decreto ministeriale. La revoca può essere impugnata dinanzi alle giurisdizioni amministrative. Non esistono codici di condotta o di etica applicabili ai periti, i quali sono tuttavia tenuti a rispettare i codici deontologici o altri codici professionali applicati alla loro figura specifica.

II. Qualifiche dei periti

I periti devono avere completato un determinato livello di istruzione nel loro ambito di specializzazione per potersi qualificare come tali. I titoli di studio sono indispensabili per l'iscrizione al registro dei periti tenuto dal ministero della Giustizia. I periti non devono necessariamente essere membri di un'associazione professionale per intervenire in qualità di esperti, né migliorare regolarmente le loro competenze (non esiste infatti un sistema di istruzione continua in ambito giuridico, ma è possibile seguire formazioni su base volontaria).

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è fissata per legge. In casi specifici, qualora l'incarico sia particolarmente complesso, l'organo giurisdizionale può decidere di non applicare la tariffa legale. Nella pratica, i periti chiedono solitamente alle parti di convenire sul pagamento di un importo superiore rispetto al compenso legale. In materia civile, quando il perito è nominato dall'organo giurisdizionale, la parte è tenuta a corrispondere il compenso in anticipo. I periti possono ricevere un pagamento anticipato sugli onorari, superiore alla tariffa legale. In ogni caso, alla fine del procedimento, l'organo giurisdizionale decide nella sentenza di merito chi debba sostenere l'onere finale delle spese. L'onere delle spese può essere suddiviso tra le parti. Le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per la remunerazione del perito, in base a tassi prestabiliti.

In materia penale l'anticipo delle spese è sempre a carico dello Stato. Il convenuto è tenuto pagare il compenso del perito solo se condannato. Anche il compenso dei periti nominati su richiesta del pubblico ministero può essere versato dallo Stato.

IV. Responsabilità dei periti

Non esistono norme specifiche riguardanti la responsabilità dei periti. Il loro intervento è pertanto disciplinato da norme generali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che non prevedono limiti in termini di responsabilità. Non è fissato alcun obbligo riguardo alla copertura delle eventuali responsabilità del perito con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

La nomina dei periti è disciplinata da uno statuto specifico del 7 luglio 1971, la "Loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes". Detta legge concerne solo la materia penale e amministrativa, mentre non esiste una legislazione specifica in materia civile. A questa ultima si applicano talune disposizioni dei codici di procedura penale o civile e lo statuto generale di procedura amministrativa del 21 giugno 1999, la "loi du 21 juin 1999 portant règlement de procedure devant les juridictions administratives".

Non vi sono differenze sostanziali tra le procedure di nomina in materia civile, amministrativa e penale. Nei procedimenti in ambito penale il convenuto ha tuttavia maggiori diritti rispetto alle altre materie. Nella stragrande maggioranza dei casi, i periti giudiziari vengono nominati nel corso di un procedimento preliminare, precedente il processo. Almeno metà delle richieste di nomina dei periti è avviata nell'ambito di procedimenti preliminari. La nomina di periti durante il procedimento principale è una pratica non molto comune.

1. Nomina dei periti

In Lussemburgo i periti giudiziari sono designati dall'organo giurisdizionale o ingaggiati dalle parti. Soltanto i giudici possono procedere alla nomina di un esperto con lo status di perito giudiziario, su richiesta delle parti oppure di propria iniziativa. Di sovente, in ambito penale il giudice istruttore, il "juge d'instruction", nomina il perito su richiesta del convenuto o del pubblico ministero. Il giudice istruttore può anche nominare il perito d'ufficio. Trattandosi in questo caso di una decisione preliminare, il principio del contraddittorio non si applica.

Il diritto penale prevede norme specifiche per i periti che intervengono come collaboratori o i controperiti a disposizione del convenuto.

In materia civile, commerciale e amministrativa, nei casi particolarmente urgenti può essere nominato un perito prima del processo.

a) Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

Nel corso di un procedimento principale l'organo giurisdizionale nomina un perito giudiziario laddove reputi necessaria una consulenza su questioni tecniche emerse nel corso del procedimento. L'organo giurisdizionale può nominare un perito su richiesta delle parti oppure di propria iniziativa. I periti sono tenuti a segnalare ogni eventuale conflitto di interessi con le parti.

I periti possono essere nominati prima del processo se la questione è urgente oppure qualora sia necessaria una perizia in previsione di un imminente contenzioso nel merito. In tal caso, la nomina del perito nella fase preliminare è l'unico scopo del procedimento e le parti sono tenute a presentare una domanda specifica al riguardo. In genere un procedimento di questo tipo non può essere avviato senza che il convenuto abbia la possibilità di essere ascoltato dal giudice. In situazioni di estrema urgenza, i periti giudiziari possono tuttavia essere nominati immediatamente. In questo caso il convenuto deve però avere la possibilità di essere sentito in un secondo momento.

Al momento della richiesta di nomina di un perito giudiziario o della presentazione delle osservazioni riguardanti la proposta dell'organo giurisdizionale di nominarne uno, le parti possono proporre alcuni nominativi e convenire sulla scelta di un perito specifico. Un organo giurisdizionale che decida di nominare un perito giudiziario di propria iniziativa è tenuto a darne previa comunicazione alle parti e a chiedere la loro opinione prima di procedere alla nomina. Gli organi giurisdizionali non sono tenuti a nominare periti iscritti nel pertinente registro, benché solitamente la prassi in uso sia questa.

b) Nomina a cura delle parti

Benché non spetti mai alle parti nominare i periti giudiziari, queste possono essere coinvolte nella nomina di un perito da parte dell'organo giurisdizionale. Possono giungere a un accordo riguardo all'incarico, all'onere delle spese e persino alla scelta di un perito specifico. In questo ultimo caso inviano al perito scelto una lettera congiunta di nomina. Qualora le parti trovino un accordo, il giudice può acconsentire alla nomina del perito. Questa pratica è molto utilizzata nei procedimenti preliminari.

2. Procedura (civile)

Una volta nominato, il perito giudiziario convocherà le parti per discutere il caso con loro. In genere i periti comunicano con le parti tramite i rispettivi avvocati e informano l'organo giurisdizionale degli sviluppi. Non vi sono norme specifiche sulla gestione di questa fase, tranne l'obbligo di rispettare sempre il principio del procedimento in contraddittorio, in base al quale ciascuna parte ha il diritto di esprimere in ogni momento il proprio punto di vista su tutti gli aspetti del caso.

Esistono due limitazioni del suddetto principio. La prima riguarda l'esame da parte del perito di aspetti puramente fattuali, mentre la seconda le indagini relative alla sfera privata (visite mediche). In questi casi tuttavia il perito è tenuto a presentare i risultati delle indagini alle altre parti prima di completare la relazione peritale.

L'avanzamento delle indagini svolte dal perito è monitorato dall'organo giurisdizionale competente. Laddove riceva un'istanza in tal senso, l'organo giurisdizionale può decidere che il perito non è sufficientemente qualificato e designarne un altro. Poiché nella stragrande maggioranza dei casi viene nominato un unico perito, non vi è una procedura che preveda un incontro del perito prima del processo per affinare le questioni.

a) Relazione peritale

Il perito presenta la relazione peritale per iscritto. Non è prevista una struttura particolare da seguire per la redazione della relazione. Il perito ha ad ogni modo l'obbligo di svolgere il proprio incarico con lealtà e nel rispetto del principio del contraddittorio. Deve trattare tutti i quesiti fattuali posti nell'incarico conferitogli, ma non è autorizzato a rispondere su questioni legali. Il mandato del perito è limitato dall'organo giurisdizionale, tranne nei procedimenti in cui è stato nominato dalle parti senza l'intervento del giudice, nel cui ambito risponderà ai quesiti posti delle parti.

La stesura di una relazione preliminare non è obbligatoria, ma può avvenire laddove le circostanze del caso in oggetto lo richiedono, in particolare qualora sorgano nuove questioni durante l'espletamento dell'incarico oppure se le parti non collaborano con il perito.

È raro che il perito debba preparare una relazione aggiuntiva. Può succedere ad esempio qualora non abbia risposto a tutte i quesiti previsti dall'incarico oppure laddove sorgano in seguito domande supplementari. In tal caso l'organo giurisdizionale emetterà una nuova ordinanza, in cui dichiara la necessità di ulteriori contributi e specifica le domande cui il perito dovrà rispondere. Le parti possono presentare al giudice una richiesta di ulteriori chiarimenti. Nella pratica è tuttavia più probabile che venga nominato un altro perito, a seconda di quanto le parti si ritengano soddisfatte dalla prima relazione.

Le relazioni peritali possono essere contestate sia dalle dichiarazioni delle parti che da una contro-perizia. Gli organi giurisdizionali non sono vincolati dal parere espresso nelle relazioni peritali. In base alla giurisprudenza, l'organo giurisdizionale può discostarsi dal parere del perito quando sussistono buone ragioni per farlo, nello specifico se una o entrambe le parti dimostrano che la perizia è errata. Le perizie in contraddittorio hanno lo stesso valore probatorio, indipendentemente dal fatto che il perito sia stato nominato dall'organo giurisdizionale o dalle parti. Le perizie avviate da una parte, le perizie in contraddittorio, così come le perizie elaborate senza che il perito abbia rispettato il principio del contraddittorio, possono essere prodotte e discusse nel corso del processo, ma non hanno lo stesso valore probatorio delle perizie presentate nel rispetto di questo principio.

b) Udienze

I periti non sono tenuti a presenziare alle udienze preliminari. Devono invece partecipare all'udienza organizzata per rispondere alle domande dell'organo giurisdizionale dopo la presentazione della relazione peritale. Non sono sottoposti ad alcun esame incrociato in aula.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 16/10/2020

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