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I. Elenchi e registri di esperti

Sulla base della loro esperienza, gli esperti nominati da un organo giurisdizionale (periti o consulenti tecnici d'ufficio) forniscono a quest'ultimo un parere laddove necessario, con l'obiettivo di accertare o chiarire i fatti accertati nel contesto di un procedimento giudiziario.

I tribunali di contea e commerciali conservano e tengono aggiornato un elenco di esperti che possono essere nominati dagli organi giurisdizionali nonché un elenco di persone giuridiche, istituti, istituzioni e organismi statali autorizzati ad agire in veste di esperti (di seguito: elenco delle persone giuridiche). Gli elenchi sono pubblicati sui siti web degli organi giurisdizionali.

Il ministero della Giustizia conserva e tiene aggiornati un elenco elettronico unico di esperti che possono essere nominati dagli organi giurisdizionali, ordinato per settori di competenza, nonché un elenco delle persone giuridiche per l'intero territorio della Repubblica di Croazia, e li pubblica sul proprio sito web.

L'iter che gli esperti devono seguire per la nomina all'inclusione nell'elenco pertinente è avviato a fronte di una richiesta presentata al presidente del tribunale di contea o di commercio avente competenza per il luogo di residenza del richiedente o per la sede della persona giuridica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini degli Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo che non hanno una residenza permanente nella Repubblica di Croazia, si devono rivolgere al tribunale della contea di Zagabria o al tribunale di commercio di Zagabria per tale nomina.

Se il candidato alla nomina all'inclusione nell'elenco soddisfa i requisiti, il presidente del rispettivo tribunale di contea o di commercio lo farà sottoporre a una valutazione delle sue conoscenze in materia di struttura del potere giudiziario, pubblica amministrazione e terminologia giuridica, prima di decidere in merito alla sua nomina come esperto incluso nell'elenco. Tale esame viene svolto da comitati di valutazione delle conoscenze dei tribunali di contea composti da un presidente e due membri scelti tra i giudici di tali tribunali. Un candidato a un lavoro a tempo pieno che dispone di una laurea in giurisprudenza non è tenuto a sostenere tale esame. Il presidente dell'organo giurisdizionale adeguato rinvierà un candidato all'iscrizione che ha superato l'esame a svolgere una formazione professionale nel contesto di un'associazione professionale che riunisce esperti degli organi giurisdizionali. [Tuttavia, uno specialista forense in possesso di un permesso di lavoro valido (di una licenza valida), nonché i dipendenti che effettuano consulenze presso istituti, istituzioni ed enti governativi non sono tenuti a svolgere alcuna formazione professionale nei settori di competenza per i quali tali istituti, istituzioni ed enti governativi sono stati autorizzati a svolgere consulenze].

Dopo aver completato la formazione professionale e aver raccolto prove sull'ammissibilità alla nomina a esperto iscritto oppure sull'adempimento delle condizioni per svolgere consulenze giudiziarie, il presidente del rispettivo tribunale di contea o di commercio deciderà in merito alla richiesta formulando una decisione in merito.

Gli esperti o le persone giuridiche nominati dagli organi giurisdizionali devono essere assicurati per tutto il periodo durante il quale svolgono attività di consulenza. Prima della nomina all'inclusione nell'elenco e ogni anno successivo durante il periodo di nomina o approvazione, occorre presentare al presidente del tribunale di contea o di commercio competente una prova della stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile (polizza assicurativa).

Gli esperti vengono nominati all'inclusione nell'elenco per un periodo di quattro anni. Una persona giuridica, un istituto, un'istituzione o un ente governativo sono autorizzati a svolgere consulenze giudiziarie per un periodo di quattro anni.

L'esperto nominato presta giuramento dinanzi al presidente dell'organo giurisdizionale che lo ha nominato in veste di esperto iscritto.

Decorso il termine della nomina, un esperto incluso nell'elenco può essere nominato nuovamente per un periodo di quattro anni e una persona giuridica, un istituto, un'istituzione o un ente statale può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento di consulenze giudiziarie. La richiesta per un'ulteriore nomina o autorizzazione va presentata non oltre 30 giorni prima della scadenza della nomina in vigore.

La nomina di un esperto all'inclusione nel registro sarà revocata (temporaneamente) dal presidente del tribunale di contea o di commercio competente:

  • su richiesta dell'esperto;
  • se l'esperto cambia luogo di residenza oppure se si accerta che le condizioni per l'iscrizione non erano soddisfatte o che le condizioni per la nomina hanno cessato di essere soddisfatte;
  • se, in base a una decisione definitiva dell'autorità competente, l'esperto è stato dichiarato inadatto a svolgere attività nel settore per il quale è stato nominato;
  • se l'esperto è stato privato della capacità di agire tramite una sentenza definitiva;
  • se l'esperto è stato condannato per un reato che costituisce un ostacolo all'ammissione al servizio pubblico;
  • se l'esperto svolge i propri compiti in malafede o in maniera negligente;
  • se l'esperto non presenta, alla scadenza del termine prescritto, la prova della stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile per l'esercizio delle funzioni di esperto iscritto;
  • se l'esperto non rispetta le disposizioni in materia di segretezza in merito a tutto ciò che ha appreso durante lo svolgimento di una consulenza.

Il presidente del tribunale di contea o di commercio competente revocherà definitivamente l'inclusione di un esperto nell'elenco qualora quest'ultimo svolga il lavoro di un esperto nominato da un organo giurisdizionale dopo che un'ordinanza di revoca temporanea o di divieto dell'esercizio delle sue funzioni è diventata esecutiva.

Gli esperti o le persone giuridiche autorizzate ad agire in veste di esperti nominati dagli organi giurisdizionali sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi variazione dei loro dati all'organo giurisdizionale che li ha nominati o autorizzati all'inclusione nell'elenco. L'organo giurisdizionale è tenuto a riportare immediatamente tali modifiche negli elenchi nei quali sono iscritti/e gli esperti o le persone giuridiche che possono essere nominati/e dagli organi giurisdizionali.

II. Qualifiche degli esperti

L'ordinanza sugli esperti nominati da organi giurisdizionali ("Gazzetta ufficiale" 38/14, 123/15, correzione 29/16 e 61/19) stabilisce le condizioni e l'iter da seguire per la nomina, nonché i diritti e i doveri degli esperti nominati da organi giurisdizionali.

Una persona può lavorare come esperto nominato da un organo giurisdizionale se soddisfa i seguenti requisiti:

1. è cittadino della Repubblica di Croazia, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

2. è in grado di svolgere le funzioni di un esperto nominato da un organo giurisdizionale;

3. dopo aver completato gli studi o le scuole appropriati, ha lavorato nella professione, ossia:

  • per almeno 8 anni - se ha conseguito una laurea o un diploma post-laurea specialistico;
  • per almeno 10 anni - se ha completato gli studi universitari o gli studi universitari professionali pertinenti;
  • per almeno 12 anni - se ha completato l'istruzione secondaria adeguata e non esiste un titolo di studio universitario o universitario professionale pertinente oppure un corso di laurea specialistica o un diploma post-laurea specialistico;

4. ha superato l'esame in merito alle conoscenze sull'organizzazione del potere giudiziario, sull'amministrazione statale e sulla terminologia giuridica;

5. ha completato con successo la formazione professionale come definita dalla pertinente associazione professionale;

6. ha stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per l'esercizio della professione di esperto nominato da un organo giurisdizionale;

7. ha conseguito i titoli pertinenti nei suoi settori di competenza;

8. non vi sono ostacoli al suo ingresso nella pubblica amministrazione.

La formazione professionale non può durare più di un anno. Le associazioni professionali sono tenute a nominare mentori per tale formazione. Un esperto iscritto può essere nominato mentore della formazione se ha acquisito almeno cinque anni di esperienza nello svolgimento del lavoro di esperto nominato da un organo giurisdizionale. L'elenco dei mentori deve essere trasmesso ai tribunali di contea e di commercio. La capacità di un candidato (che è stato rinviato a svolgere formazione professionale) di esercitare le funzioni di un esperto nominato da un organo giurisdizionale è determinata sulla base della relazione sulla formazione professionale svolta dal richiedente. Entro un mese dal completamento della formazione professionale, l'associazione professionale pertinente è tenuta a redigere un parere scritto in merito all'efficacia della formazione del candidato e alla sua competenza a svolgere il lavoro di esperto nominato da un organo giurisdizionale, sulla base di una relazione scritta preparata dal mentore della formazione. L'associazione professionale pertinente è tenuta a inviare tale relazione al presidente del tribunale di contea o di commercio competente.

I medici specializzati soddisfano i requisiti per la nomina all'inclusione nell'elenco dopo aver superato l'esame specialistico.

Le persone giuridiche sono idonee a svolgere consulenze giudiziarie:

  • se sono autorizzate anche nel loro settore di competenza per una determinata area;
  • se i loro dipendenti sono stati nominati ad essere inclusi nell'elenco di esperti per il settore per il quale si richiede l'autorizzazione;
  • se hanno stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per lo svolgimento di consulenze tecniche.

III. Remunerazione degli esperti

Nei procedimenti giudiziari gli esperti sono scelti principalmente dall'elenco degli esperti iscritti.

Gli esperti nominati da organi giurisdizionali hanno diritto a compensi e al rimborso di costi dei materiali. L'importo del rimborso è determinato individualmente dall'organo giurisdizionale sulla base di un listino prezzi speciale di rimborso dei costi dei materiali e dei compensi degli esperti nominati da organi giurisdizionali. Tale listino prezzi costituisce parte integrante del regolamento sugli esperti nominati da organi giurisdizionali.

Un esperto nominato da un organo giurisdizionale viene rimborsato per la sua consulenza dopo il completamento di quest'ultima.

IV. Responsabilità degli esperti

Un esperto o una persona giuridica nominato/a da un organo giurisdizionale deve essere assicurato/a per tutto il periodo durante il quale svolge attività di consulenza. L'importo più basso dell'assicurazione di responsabilità civile per lo svolgimento di consulenze giudiziarie è pari a 200 000,00 HRK (ca. 26 807,50 EUR) per le persone fisiche e 500 000,00 HRK (ca. 67 018,74 EUR) per le persone giuridiche.

Un cittadino di uno Stato membro dell'UE o di uno degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo può essere assicurato per l'esercizio delle funzioni di esperto nel proprio paese di origine.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

La nomina di un esperto è disciplinata dal diritto processuale, ossia dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale.

VI. Nomina di esperti

Gli esperti vengono nominati da un organo giurisdizionale su richiesta di una parte o d'ufficio nel contesto di un determinato procedimento giudiziario, quando è necessario presentare prove peritali per accertare o chiarire i fatti da determinare.

VI.1. Relazione dell'esperto

La forma per la formulazione di risultanze e pareri da parte di un esperto nominato da un organo giurisdizionale non è regolamentata. L'organo giurisdizionale stabilirà se l'esperto presenterà le proprie risultanze e il proprio parere soltanto oralmente in occasione dell'udienza oppure se le presenterà per iscritto prima dell'udienza. L'organo giurisdizionale fisserà una scadenza per iscritto per la presentazione di risultanze e pareri che non può superare i 60 giorni. L'esperto deve sempre esprimere il proprio parere. L'organo giurisdizionale fornirà alle parti un parere o risultanze per iscritto entro e non oltre 15 giorni prima dell'udienza durante la quale tali risultanze saranno discusse.

VI.2. Udienza

L'organo giurisdizionale può porre domande sulle risultanze dell'esperto durante un'udienza.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo European Expertise & Experts Institute (EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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