Patrocinio a spese dello Stato

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1 Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi li sostiene normalmente?

(Fonti normative) - Le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 (G.U. n. 139/2002) da ultimo modificato dal d.lgs. 7.03.2019 n. 24 (G.U. 26.3.2019 n.72 che ha esteso l’istituto in esame anche alle persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo), recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia (articoli dal 74 al 145, in particolare disposizioni comuni dall’art.74 all’art. 89, Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario art. da 119 a 145).

Per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n.585.

(Costi della procedura) – I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo che il termine “costi” abbia un significato ampio, comprendono sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli onorari relativi alla difesa legale in giudizio.
Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali (come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti).

Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ciascun grado di giudizio, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.

In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi, riconoscimento dello status di rifugiato); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti); il processo in materia tavolare e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all'assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.

Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l'esercizio dell'azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta. Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.

(Obbligo di pagamento) - Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie o richiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.
Con riguardo al contributo unificato, esso deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l'assegnazione o la vendita.

Il valore della causa è quello indicato dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la parte che modifica la domanda o che svolge una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al versamento di un contributo integrativo.

(Criterio di imputazione del pagamento delle spese) - Secondo il principio generale di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice con la sentenza che definisce il processo condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche la loro compensazione parziale o totale, tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Il giudice dovrà tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.

La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonché le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal magistrato; è, altresì, tenuta a corrispondere le altre spese relative al compimento degli atti processuali, il cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente all'importo delle spese per la notifica della sentenza.

2 Cosa è esattamente il patrocinio a spese dello Stato?

Nell’ordinamento italiano l'istituto del “patrocinio a spese dello Stato” per la difesa del cittadino non abbiente le cui ragioni non siano manifestamente infondate, ed al quale viene equiparato lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare ed all’apolide (art. 119 d.P.R. 115/2002), comporta l'esenzione dal pagamento di alcune spese (cd. “spese prenotate a debito” dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite mentre altre sono anticipate dall’Erario. Tra le prime rientrano il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.

Vengono invece anticipati dallo Stato:

  1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  2. le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
  3. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonché le spese sostenute da questi ultimi per l'adempimento dell'incarico;
  4. le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato;
  5. le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  6. le indennità di custodia.

Lo Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme nei confronti della parte soccombente, può rivolgersi nei confronti della parte ammessa al patrocinio nei seguenti casi: 1) quando la stessa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese ovvero 2) nell’ipotesi di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle ipotesi di cancellazione o di estinzione della causa dal ruolo per inattività delle parti o per la inosservanza degli adempimenti di legge.

3 Ho diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale, affidamento prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale), è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Al cittadino è equiparato l’apolide nonché lo straniero regolarmente soggiornante, con la precisazione che la regolarità del soggiorno in Italia deve esistere al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare. Inoltre possono essere ammessi gli enti e le associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitano attività economica: è, quindi, possibile l’ammissione oltre che per gli enti morali aventi lo scopo della carità o dell’istruzione dei poveri, già ammessi in virtù della legge n. 217/90, anche delle associazioni di consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 5 della legge n. 281/98.

Ai sensi dell’art. 76 d.PR. 115/2002, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838.01 (D.M. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione - accertata dall’ISTAT - dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 77, D.P.R. n. 115/2002).

Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

In caso di conviventi i cui redditi debbano essere sommati a quello dell’istante, i limiti reddituali per il processo penale sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si evidenzia che ai fini della determinazione dell’importo rilevante ai sensi dell’art. 76 deve, dunque, essere computato l’assegno divorzile percepito dal richiedente, salvo che non sia stato corrisposto una tantum.

Ai fini dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio rilevano anche i redditi illeciti, con la precisazione che l’indagine sui redditi non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta, escludendosi, comunque, che possa attribuirsi rilievo a sentenze non irrevocabili, in quanto ciò vulnera la presunzione di innocenza. È quindi illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti (Cass. pen., sez. IV, sent. 20/02/2013, n. 18591).

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rimane valida per ogni stato e grado del processo, ma, in ambito civile ed amministrativo diversamente da quanto accade in materia penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può giovarsene per proporre impugnazione, senza aver ottenuta nuova ammissione.

Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Casi particolari

In alcuni casi, in deroga ai limiti di reddito previsti dal comma 1 dell’art. 76 d.P.R.115/2002 può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

  1. - la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge (art. 76 comma 4 ter);
  2. -       il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 76 comma 4 quater);
  3. - i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata (art. 76 comma 4 quater);
  4. - le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti (art. 10, comma 1, L. n. 206/204).

4 Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso per tutti i tipi di procedimenti?

Come detto sopra il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale, affidamento prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale), è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ci sono dei casi di esclusione soggettiva dal beneficio de quo:

-          Il richiedente è persona condannata con sentenza definitiva per reati connessi alla violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

-          il richiedente risulta assistito da più di un difensore, salvo il caso in cui si tratti di nomina di un difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, nei casi di applicazione della L. n. 11/1998.

Ci sono invece dei casi, diversi da quelli precedenti, in cui ricorre una presunzione di abbienza dell’istante e che sono i seguenti:

nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);

in caso di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

5 Sono previsti procedimenti speciali in caso di necessità?

Non è prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va, tuttavia, rilevato che ai sensi dell’art. 126 del testo unico, il Consiglio dell’ordine, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione della stessa può, ove ne ricorrono i presupposti, ammettere l’interessato in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio.

6 Dove posso ottenere un modulo per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

Nei giudizi civili l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, redatta secondo le modalità e con il contenuto previsto dagli art. 79 e 122 del t.u., deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell’ordine degli avvocati, esclusivamente dall’interessato o dal difensore.

Non viene specificato se la raccomandata deve essere effettuata con avviso di ricevimento, quindi si ritiene che questa non costituisca una condizione di ammissibilità, ma sia un’operazione da effettuare a discrezione dell’interessato.

I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

L’istanza ai sensi dell’art. 78 D.PR.115/2002 è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7 Quali documenti devo presentare insieme alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare (art. 79 d.PR. citato):

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

8 Dove devo presentare la mia domanda di patrocinio a spese dello Stato?

Come già detto, la domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Con riferimento al giudizio penale la domanda va presentata al magistrato innanzi al quale pende il processo con la precisazione che se il processo pende in Cassazione, è competente il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (artt. 93 e 96 d.PR. citato).

L’istanza va depositata dall’interessato o dal suo difensore presso la Cancelleria del giudice procedente ovvero può essere spedita con raccomandata alla Cancelleria medesima.

Se l’istante è detenuto o internato l’istanza può essere ricevuta dal direttore dell’istituto penitenziario o da un ufficiale di P.G.

Non è più prevista la possibilità di presentazione dell’istanza in udienza.

9 Come posso sapere se ho diritto o meno al patrocinio a spese dello Stato?

Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza viene comunicata all'interessato e al magistrato.

Infatti il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Il termine è ordinatorio.

All’esito delle verifiche il magistrato emette un decreto motivato di inammissibilità dell’istanza, ovvero di suo accoglimento o di rigetto.

Il decreto una volta depositato è comunicato dalla Cancelleria all’interessato.

In ambito penale invece, il magistrato deve provvedere nei 10 giorni successivi a quello in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta.

10 Come mi devo comportare se ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

 

11 Chi sceglie il mio difensore nel caso in cui abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.
Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.

Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.

L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine tenendo conto delle attitudini, dell'esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell'attività e dell'assenza di sanzioni disciplinari.

L'inserimento nell'elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309 codice procedura civile). L'inosservanza dell'obbligo ha rilevanza disciplinare.

12 Il patrocinio a spese dello Stato comprende tutti i costi del procedimento?

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta (art.107 d.PR. citato) la esenzione dal pagamento di alcune spese e la anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come previsto dall'art. 131 del d.PR. 115/2002. Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste dalla legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte; sono, invece, escluse le spese per le consulenze stragiudiziali.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all'atto della cessazione dell'incarico.

Spese ed onorari vanno liquidati anche all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.

Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato dagli interessati.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve farsi riferimento all'art. 108 del T.U. sulle spese di giustizia; l'ammissione al patrocinio determina, tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla disciplina generale.

13 Chi sostiene gli altri costi nel caso in cui abbia diritto a un patrocinio a spese dello Stato per una parte soltanto dei costi?

La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato non prevede un patrocinio parziale.

14 Il patrocinio a spese dello Stato comprende anche i costi di una eventuale impugnazione della sentenza di primo grado?

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e comunque connesse (per es. esecuzione).

Tuttavia, la parte ammessa, rimasta soccombente, non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

15 Il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato prima che il procedimento sia concluso (o anche revocato dopo la conclusione del procedimento)?

Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato procedente revoca il provvedimento di ammissione.
Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.

L'ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale apertura di un procedimento penale.

Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.

Per l'ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull'ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato (cfr. art. 136 d.PR. citato).

16 Posso ricorrere nel caso in cui mi venga negato il patrocinio a spese dello Stato?

Se il consiglio dell'ordine competente respinge o dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio, l'interessato può rinnovare la domanda al magistrato competente per il giudizio, il quale decide con decreto.

In ambito penale, invece, l’art. 99 del d.PR. prevede che l’interessato o il suo difensore possano proporre entro 20 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo della domanda, un ricorso innanzi al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha rigettato l’istanza

Ultimo aggiornamento: 24/01/2024

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