

Ogni documento che è stato trasmesso all’autorità richiesta di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Nei Paesi Bassi l’ufficiale giudiziario è designato come organo ricevente e mittente.
L’ufficiale giudiziario è tenuto a verificare il domicilio del destinatario nel registro della popolazione neerlandese ((Basisregistratie Personen - BRP). Questa verifica obbligatoria permetterà inoltre di individuare un eventuale nuovo indirizzo se il destinatario non è più residente all’indirizzo indicato.
No.
Nei Paesi Bassi, l’autorità competente per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 è l’organo giurisdizionale. Tuttavia, gli organi giurisdizionali neerlandesi non sono competenti a rintracciare l’indirizzo di una parte (su richiesta).
La notificazione o comunicazione degli atti è di competenza dell’ufficiale giudiziario [articolo 2 della Gerechtsdeurwaarderswet (legge sugli ufficiali giudiziari)]. Dopo la verifica, come descritto al punto 4.1, l’ufficiale giudiziario deve notificare o comunicare l’atto ricevuto a tal fine al suo destinatario. In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati di persona. A parte il "servizio sostitutivo" di cui al punto 7, non esistono metodi alternativi.
La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è autorizzata nei Paesi Bassi.
No, o almeno solo se questa forma specifica non è contraria al diritto neerlandese. La notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata anche a un indirizzo diverso da quello del domicilio del destinatario, a condizione che l’ufficiale giudiziario incontri e parli personalmente con il destinatario. Se il destinatario non ha il domicilio noto o la residenza nei Paesi Bassi, un atto può essere depositato presso la procura.
Gli ufficiali giudiziari non notificano gli atti per posta, anche se l’organo mittente di un altro Stato membro può inviare l’atto direttamente al destinatario per posta.
Non applicabile.
Non applicabile.
1. Rifiuto di ricevere l’atto
Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto notificato o comunicato dall’ufficiale giudiziario, quest’ultimo ha il diritto di lasciare l’atto all’indirizzo registrato in una busta sigillata [articolo 47 del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile)]. La notificazione si considera effettuata in tale data.
2. Rifiuto per motivi di traduzione
Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto per motivi di traduzione (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007), l’ufficiale giudiziario deve annotare tale rifiuto nel certificato e indicare tale atto come mancata notificazione. Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia europea, spetta all’organo giurisdizionale decidere in che misura un rifiuto sia valido (sentenza Novo Banco).
Il servizio postale può anche effettuare la consegna a un’altra persona. A seconda della forma di spedizione scelta sarà richiesta una prova di identità della persona.
Se spedito a mezzo raccomandata, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale per un determinato periodo di tempo. Il portalettere ne lascia una comunicazione nella cassetta delle lettere del destinatario.
Se un documento inviato per posta raccomandata non può essere recapitato, il portalettere lascia un messaggio con il quale comunica che il destinatario può ritirarlo presso l’ufficio postale indicato. Il documento viene conservato per tre settimane. Se non viene ritirato, è restituito al mittente.
Sì, oltre alla relata di notifica, l’autorità richiesta (l’ufficiale giudiziario) redige anche un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione (articolo 10 del regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti) e lo trasmette, insieme alla relata di notifica, all’autorità richiedente.
La notificazione o comunicazione illecita di un atto non è possibile se è stato coinvolto un ufficiale giudiziario. I casi di nullità sono possibili, ai sensi dell’articolo 66 del codice di procedura civile.
Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata tramite un’autorità richiesta nei Paesi Bassi, il pagamento per la notificazione è pari a un importo fisso di 65 EUR per notificazione o comunicazione.
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