

Lo scopo della notificazione o la comunicazione è di garantire che i convenuti siano a conoscenza della natura delle azioni contro di loro e dei relativi atti. Le norme procedurali contengono disposizioni specifiche in proposito.
Tutti gli atti introduttivi dinanzi al tribunale distrettuale (District Court), alla Corte del circondario (Circuit Court) o all'Alta Corte (High Court) (comprese le impugnazioni da un organo giurisdizionale di livello inferiore) e qualsiasi altro atto successivo che si riferisce a un procedimento civile.
Responsabile della notificazione o della comunicazione del documento è la parte in nome della quale si considera emesso il documento o una persona da lei in tal senso autorizzata.
No, l'indirizzo di notificazione o comunicazione deve essere fornito dall'autorità richiedente.
No, non esiste un registro centrale degli indirizzi/delle residenze delle persone fisiche. L'indirizzo della sede legale di un'azienda è reperibile effettuando una ricerca nel sito internet dell'Ufficio del registro delle imprese (Companies Registration Office).
La richiesta è trattata dalla Corte del circondario come una richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001.
La notificazione o comunicazione per il tribunale distrettuale può essere effettuata nei seguenti modi:
i) con lettera raccomandata,
ii) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
iii) mediante consegna a mano in busta chiusa a una persona diversa dal destinatario,
iii) notificazione o comunicazione personale o a un parente che ha compiuto almeno sedici anni di età che risieda con il convenuto.
Nelle Corti del circondario quasi tutti gli atti sono notificati o comunicati mediante lettera raccomandata.
Per quanto riguarda l'Alta Corte l'articolo 9 del regolamento delle Superior Courts prevede la notificazione o la comunicazione con consegna a mani proprie dell'atto introduttivo del giudizio, pur consentendo la notificazione o la comunicazione con altri mezzi nel caso in cui i tentativi a mani proprie siano stati effettuati con la dovuta e ragionevole diligenza. Gli atti successivi sono notificati o comunicati in genere con lettera raccomandata. (Cfr. Order 121 RSC, 1986 e successive modifiche). L'articolo 51 della legge sulle società del 2014 (Companies Act 2014) stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti avvenga mediante lettera ordinaria prepagata alla sede legale di una società registrata in Irlanda e l'articolo 1310 della stessa legge dispone la stessa procedura per le società registrate all'estero.
Non è permessa la notificazione o la comunicazione elettronica dei documenti.
La notificazione o comunicazione personale o a mezzo lettera raccomandata sono i metodi consueti. Se gli atti del procedimento irlandese devono essere notificati o comunicati in altro modo, come ad esempio la lettera ordinaria prepagata, il fax, l'e-mail o l'annuncio, occorre presentare richiesta di "notificazione o comunicazione sostitutiva" al giudice e, se concessa, gli atti possono essere notificati o comunicati secondo il metodo alternativo autorizzato dal giudice.
Se la notificazione o comunicazione è effettuata secondo un'ordinanza di notifica sostitutiva, gli atti si considerano notificati quando sono state soddisfatte le condizioni stabilite nell'ordinanza del giudice. Quando la notifica è effettuata a mezzo posta, vi è una presunzione legale di notifica quando gli atti sono stati consegnati nel corso della normale distribuzione della posta. Tale presunzione è inconfutabile.
Se la notificazione o la comunicazione è effettuata secondo un'ordinanza del giudice, il destinatario è informato secondo i termini stabiliti nell'ordinanza stessa. Se gli atti sono notificati o comunicati a mezzo lettera raccomandata e il destinatario non è disponibile, il personale dell'ufficio postale lascia un avviso all'indirizzo, invitando il destinatario a recarsi presso l'ufficio postale per ritirare il plico. In genere la lettera resta in giacenza presso l'ufficio postale per un periodo da una settimana a dieci giorni.
Non sono previste conseguenze per il rifiuto di accettare la notificazione o la comunicazione di un atto. Quando non è possibile effettuare la notificazione o la comunicazione di atti irlandesi si può presentare al giudice istanza di proroga del periodo di notificazione o di ricorrere a un metodo di notificazione o comunicazione alternativo oppure entrambi.
Nel caso di lettere non raccomandate gli atti saranno consegnati all'indirizzo. Nel caso di lettere raccomandate gli atti saranno consegnati invece esclusivamente al destinatario della lettera. Ciò vale sia per la corrispondenza nazionale sia per quella internazionale.
In alternativa alla consegna a mezzo posta, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007 autorizza la notificazione o la comunicazione personale a mezzo avvocato o messo notificatore.
Di norma l'ufficio postale indica un termine nell'avviso lasciato al destinatario presso il suo indirizzo. Il termine è in genere di una settimana.
Tribunali distrettuali e Corti del circondario: quando la notificazione o la comunicazione viene effettuata con raccomandata la persona responsabile della spedizione deve fornire una dichiarazione solenne non prima di dieci giorni dalla data in cui il plico è stato spedito, fornendo la prova della spedizione.
Alta corte: la dichiarazione giurata della notificazione o comunicazione da parte della persona incaricata di effettuarla ha valore di prova per l'organo giurisdizionale. Per quanto riguarda l'atto introduttivo del giudizio la relata di notifica deve essere trascritta sulla suddetta citazione entro tre giorni dalla notifica e la dichiarazione giurata della notifica a mani proprie deve riferirsi a essa.
Quando la comunicazione dell'udienza non è stata ricevuta dal convenuto secondo i termini di legge, è possibile presentare al giudice istanza di annullamento dell'ordinanza emessa.
Gli unici costi sono quelli del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario se quest'ultimo effettua la notifica.
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