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Per "notificazione e comunicazione degli atti giuridici" si intende la procedura di consegna di un atto a un destinatario, nei termini prescritti dalla legge e in forma documentata, affinché questi possa prenderne conoscenza.
Si tratta di uno strumento giuridico, che viene disposto dal tribunale nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed effettuato d'ufficio (articolo 87 del Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile)). La notificazione o comunicazione degli atti deve essere documentata formalmente, perché sia possibile verificarne il momento e la persona cui è stato recapitato l'atto. Alcuni effetti procedurali entrano in gioco soltanto se è possibile dimostrare che gli atti sono stati debitamente notificati o comunicati.
Di norma sono oggetto di notificazione o comunicazione formale tutte le decisioni degli organi giurisdizionali (ad esempio, citazioni, sentenze e provvedimenti giudiziari), tutte le istanze di una parte (ad esempio, domande giudiziali, repliche e ricorsi) e altre dichiarazioni (sempre) indirizzate alla controparte.
La notificazione o comunicazione degli atti e la relativa modalità sono disposte dall'organo decisionale (giudice, ufficiale giudiziario), mediante il cosiddetto Zustellverfügung (decreto di notificazione o comunicazione), che l'organo decisionale stesso deve emettere sulla copia originale dell'atto da notificare o comunicare. In concreto, la procedura di notificazione o comunicazione è effettuata da un servizio di consegna. In genere si ricorre al servizio postale, ma anche ad altri fornitori del servizio universale (articolo 2, comma 7, della Zustellgesetz (legge austriaca sulla notificazione o comunicazione degli atti), assieme all'articolo 3, comma 4, della Postmarktgesetz (legge austriaca sul mercato postale). Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.
In linea di principio, la risposta è no. Tuttavia, in base alla disponibilità di risorse umane, è possibile che vengano effettuate anche ricerche semplici, ad esempio una ricerca in un registro (per ulteriori informazioni, cfr. il seguente punto 4.2).
Sì. Tutti, autorità straniere incluse, possono contattare le autorità anagrafiche austriache (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches Bezirksamt (ufficio comunale, autorità comunali, ufficio della circoscrizione territoriale)) per richiedere dati sull'iscrizione riguardanti la residenza principale registrata per una persona fisica. I dati relativi all'iscrizione nei registri sono conservati nel Zentrales Melderegister – ZMR (registro centrale), un registro pubblico che contiene i nomi di tutti gli iscritti all'anagrafe in Austria e informazioni sulla relativa residenza principale e– se del caso – sulle residenze secondarie. In Austria è obbligatorio iscrivere/cancellare dai registri la propria residenza.
Per effettuare una ricerca nel registro, occorre essere in possesso almeno dei seguenti dati riguardanti la persona oggetto della ricerca: nome, cognome e un ulteriore elemento che permetta di individuare chiaramente l'interessato (ad esempio, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità o l'indirizzo precedente).
La tassa per effettuare una ricerca nel registro è pari, nel caso di una richiesta scritta, a 14,30 EUR. Le richieste orali o elettroniche mediante la carta servizi del cittadino sono gratuite. Si deve inoltre versare una tassa amministrativa federale di importo fino a 3,30 EUR.
Ulteriori informazioni su come effettuare una ricerca nel registro sono reperibili all'indirizzo http://www.help.gv.at alla sezione Dokumente und Recht (documenti e informazioni giuridiche) / Personen-Meldeauskunft (informazioni personali/relative all'iscrizione).
Se l'autorità richiesta classifica tale istanza come procedura di assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, intesa ad esempio a verificare un indirizzo per una certa procedura (nello specifico, la notificazione o comunicazione degli atti), l'autorità procede in conformità alle disposizioni del regolamento e cerca di stabilire l'indirizzo attuale avvalendosi delle risorse a sua disposizione, ad esempio, effettuando una ricerca nel registro centrale o in altri registri.
In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati tramite un servizio di consegna, ad esempio il servizio postale o un altro fornitore di tale servizio (cfr. il precedente punto 3), oppure da funzionari del tribunale (articolo 88 del codice di procedura civile austriaco).
Esistono tuttavia anche le procedure alternative di notificazione e comunicazione presentate di seguito.
Notificazione o comunicazione tramite avviso pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti e dell'articolo 115 del codice di procedura civile austriaco
La notificazione o la comunicazione a persone di cui non si conosca l'indirizzo di consegna o a più persone non note alle autorità e per le quali non è stata autorizzata nessuna persona a ricevere la corrispondenza può essere effettuata inserendo un avviso sull'Ediktsdatei (fascicolo del provvedimento) (accessibile sul sito http://www.justiz.gv.at/ alla voce E-Government/Ediktsdatei), in cui si segnala che l'atto da notificare o comunicare è stato depositato presso il tribunale. La notificazione deve contenere altresì brevi informazioni sui seguenti aspetti: il contenuto dell'atto da comunicare o notificare, il nome del tribunale adito, l'oggetto della controversia e le diverse possibilità per ritirare l'atto, nonché informazioni sulle conseguenze dell'avviso in termini giuridici. La notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata non appena introdotta nel fascicolo del provvedimento.
Notificazione e comunicazione tramite un amministratore giudiziario (articoli da 116 a 118 del codice di procedura civile austriaco)
Se l'unica modalità di notificazione o comunicazione possibile è mediante avviso pubblico (inclusione nel fascicolo del provvedimento), il giudice deve nominare, su richiesta o di sua propria iniziativa, un amministratore nei casi in cui solitamente gli interessati devono intraprendere azioni per difendere i propri diritti alla luce dell'atto che deve essere notificato o comunicato loro, in particolare nel caso citazioni in giudizio. La nomina dell'amministratore deve essere pubblicata nel fascicolo del provvedimento (articolo 117 del codice di procedura civile austriaco). Si considera avvenuta la notificazione o comunicazione dell'atto non appena nominato l'amministratore e consegnatogli l'atto in questione (articolo 118 del codice di procedura civile austriaco).
Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.
Viene utilizzato un sistema speciale per la notificazione o comunicazione elettronica degli atti da parte delle autorità giudiziarie, denominato sistema Elektronischer Rechtsverkehr (corrispondenza giuridica elettronica) o ERV in breve. Le uniche persone tenute a partecipare al sistema sono avvocati, difensori, notai, enti creditizi e finanziari, compagnie assicurative austriache, assicuratori nel settore sociale, enti previdenziali, la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili), la Pharmazeutische Gehaltskasse (la cassa per le retribuzioni nel settore farmaceutico), l'Insolvenz-Entgelt-Fonds (il fondo di emergenza in caso di fallimento) e l'IEF-Service GmbH, l'Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (la principale associazione degli enti previdenziali austriaci), il Finanzprokuratur (l'ufficio dei procuratori dello Stato presso il ministero delle Finanze) e gli ordini forensi. Possono partecipare al sistema anche altri soggetti, ma senza alcun obbligo.
Se la notificazione o comunicazione sono effettuate utilizzando l'ERV, le risoluzioni e le istanze legali trasmesse elettronicamente (articolo 89 bis, comma 2, della Gerichtsorganisationsgesetz – GOG (legge sull'organizzazione giudiziaria)) sono considerate notificate o comunicate il giorno lavorativo successivo all'arrivo nel dominio del destinatario (domenica non è considerata un giorno lavorativo a tal fine).
Se non è possibile notificare o comunicare un atto con l'ERV, si può ricorrere ai servizi elettronici di recapito, conformemente alle disposizioni della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti (articolo 89 bis, comma 3, della legge sull'organizzazione giudiziaria nonché agli articoli 28 e seguenti della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).
Notificazione o comunicazione sostitutiva
Qualora la legge vieti espressamente all'incaricato della notificazione o comunicazione di consegnare un atto a un sostituto del destinatario, la procedura viene detta "notificazione o comunicazione personale" e l'atto è consegnato brevi manu alla persona cui deve essere notificato o comunicato. Questa disposizione si applica soltanto in circostanze eccezionali.
In tutti gli altri casi, la notificazione o comunicazione sostitutiva è consentita. Pertanto, se non è possibile reperire il destinatario all'indirizzo di consegna, gli atti possono – in linea di principio – essere recapitati a uno degli adulti che vivono presso lo stesso indirizzo di consegna del destinatario oppure agli impiegati o datori di lavoro del destinatario che accettino di ricevere gli atti (articolo 16, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). La legislazione si riferisce a tale persona come Ersatzempfänger (sostituto del destinatario).
Ciononostante, la notificazione o comunicazione sostitutiva è possibile soltanto se l'incaricato della notificazione o comunicazione abbia ragioni per ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna.
Conformemente all'articolo 103 del codice di procedura civile austriaco, una persona non può agire quale sostituto per il ricevimento degli atti se costituita a giudizio come parte avversa del destinatario.
Conformemente all'articolo 16, comma 5, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è considerata avvenuta se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati in tempo, perché assente dall'indirizzo di consegna (ad esempio, perché in viaggio, in ospedale o in custodia). Ciononostante la notificazione o comunicazione prende effetto il giorno successivo al ritorno del destinatario all'indirizzo di consegna.
Deposito
Se il documento non può essere notificato o comunicato all'indirizzo di consegna (perché né il destinatario né il sostituto destinatario sono presenti) e l'incaricato della consegna ha motivo di ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna, il documento deve essere depositato, nel caso di notificazione o comunicazione mediante il servizio di consegna, presso l'ufficio competente e, negli altri casi, presso l'ufficio comunale o presso l'autorità, se si trova nello stesso comune (articolo 17 della legge sulla notificazione e la comunicazione).
Per dettagli, cfr. punti 7.1 e 7.3.
Il destinatario deve essere informato del deposito degli atti per mezzo di un avviso di deposito (lasciato nella cassetta delle lettere o affisso sulla porta di ingresso), su cui devono essere riportati il nome del luogo in cui sono stati depositati gli atti, l'inizio e la durata dei termini per il ritiro e gli effetti del deposito (articolo 17, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). Conformemente all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge, il termine per il ritiro inizia a decorrere dal giorno in cui l'atto è messo per la prima a volta a disposizione per essere ritirato e dura almeno due settimane. L'atto depositato è considerato notificato o comunicato il primo giorno del termine per il ritiro (notificazione o comunicazione fittizia). Tuttavia, ciò non si applica laddove il destinatario non sia venuto a conoscenza degli atti notificati o comunicati perché assente dall'indirizzo di consegna. Ciononostante, anche in questo caso all'ultimo capoverso dell'articolo 17, comma 3, la legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti austriaca prevede che gli atti siano considerati notificati o comunicati il giorno immediatamente successivo al rientro del destinatario all'indirizzo di consegna entro la fine dei termini per il ritiro, quando avrebbe potuto ritirare l'atto depositato. In caso non sia ritirato (il che non modifica assolutamente il fatto che la notificazione o comunicazione sia avvenuta mediante deposito), l'atto depositato deve essere rispedito all'autorità giudiziaria mittente alla scadenza del termine per il ritiro.
Se il destinatario o il sostituto che vive nella stessa abitazione rifiuta di ricevere l'atto senza un valido motivo, l'atto è lasciato presso l'indirizzo di consegna, o in caso non sia possibile, depositato senza notifiche scritte. La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel momento in cui l'atto è lasciato o depositato (articolo 20 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).
La notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta deve essere conforme alla convenzione dell'Unione postale universale ed effettuata con ricevuta di ritorno internazionale. L'atto deve essere recapitato al destinatario oppure – nell'impossibilità di notificarlo o comunicarlo al destinatario – a un'altra persona autorizzata a riceverlo conformemente alla legge del paese in cui è consegnato (ad esempio, persona autorizzata o sostituto del destinatario). In Austria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti relative ai sostituiti del destinatario per il ricevimento degli atti (cfr. il precedente punto 7.1).
La convenzione dell'Unione postale universale non contiene disposizioni riguardanti la possibilità di depositare l'atto e, in caso sia possibile, quali siano le condizioni del deposito. Di conseguenza, le questioni in questo ambito sono disciplinate dalla legislazione nazionale del paese in cui è consegnato l'atto. A norma delle disposizioni pertinenti del diritto austriaco, l'atto può essere depositato purché siano rispettate le condizioni necessarie (cfr. il precedente punto 7).
Cfr. punto 7.3 di cui sopra.
Sì. L'incaricato della consegna deve certificare l'avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto, registrandola sull'avviso di ricevimento (conferma del recapito, ricevuta di ritorno). La persona che riceve l'atto deve confermare la notificazione o comunicazione, firmando l'avviso di ricevimento, scrivendo la data e, qualora non sia l'effettivo destinatario, precisando il legame con questi. Se la persona che riceve l'atto rifiuta di confermare il recapito, l'incaricato della consegna annota il fatto e la data sull'avviso di ricevimento e, ove opportuno, precisa il legame tra la persona che riceve l'atto e il destinatario. L'avviso di ricevimento deve essere rispedito al mittente senza indugio.
La spedizione dell'avviso di ricevimento può essere sostituita dalla trasmissione per via elettronica di una copia dell'avviso stesso o dei suoi dati, se l'autorità non ha escluso tale possibilità apponendo l'apposita dicitura sull'avviso di ricevimento. L'originale dell'avviso di ricevimento deve essere conservato per almeno 5 anni dalla trasmissione e presentato senza indugio all'autorità che ne faccia richiesta.
È possibile sanare i casi in cui la notificazione o comunicazione è considerata nulla perché non conforme alle disposizioni giuridiche. Innanzitutto, laddove la procedura di notificazione o comunicazione presenti lacune, la norma di base dell'articolo 7 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti prevede che l'atto è comunque da ritenersi notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente recapitato al destinatario. Se è stata designata una persona autorizzata a ricevere l'atto, detta persona deve essere considerata il destinatario. In caso contrario, la notificazione o comunicazione diverrebbe valida solo nel momento in cui l'atto è effettivamente recapitato alla persona autorizzata a riceverlo. Inoltre, la legge sulla notificazione o comunicazione degli atti (articolo 16, comma 5 e articolo 17, comma 3) stabilisce norme specifiche per sanare le lacune della notificazione o comunicazione degli atti nei casi seguenti: se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati a tempo debito perché assente dall'indirizzo di consegna, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è andata a buon fine o gli atti sono stati depositati. Il vizio è sanato il giorno seguente il rientro del destinatario all'indirizzo di consegna. Tuttavia, qualora i documenti siano stati depositati, l'elemento cruciale è il fatto che il destinatario deve rientrare entro i termini previsti per il ritiro e ritirare l'atto depositato l'indomani. Se non è previsto alcun termine per porre rimedio ai vizi nei casi di notificazione o comunicazione sostitutiva invalida oppure se l'atto non ha potuto essere notificato o comunicato mediante deposito, è impossibile rimediare alla situazione laddove il destinatario ritorni oltre i termini per il ritiro. Se il destinatario torna in tempo per ritirare la corrispondenza proprio il primo giorno dei termini per il ritiro, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il giorno stesso poiché l'intero termine per il ritiro è rimasto intatto. Se il destinatario torna in seguito, la notificazione o comunicazione non è considerata avvenuta sino al giorno immediatamente successivo al ritorno del destinatario. È essenziale garantire sempre alla persona che riceve l'atto l'intera durata dei termini legali che iniziano a decorrere dalla notificazione o comunicazione degli atti, in particolare i termini di ricorso.
No.
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