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Gli onorari dei consulenti legali non sono regolamentati in Estonia.
Gli onorari degli avvocati non sono regolamentati in Estonia.
Gli onorari dei procuratori legali non sono regolamentati in Estonia.
In Estonia gli onorari degli ufficiali giudiziari sono regolamentati da una legge specifica. Essi possono comprendere gli onorari per l’avvio del procedimento, gli onorari principali legati al procedimento e gli onorari aggiuntivi per le attività esecutive. Un ufficiale giudiziario ha anche il diritto di chiedere il pagamento di onorari per una prestazione professionale.
Gli onorari degli avvocati difensori non sono regolamentati in Estonia, ma vengono stabiliti attraverso accordi con i clienti. Un avvocato o il titolare di uno studio legale propone al cliente il costo iniziale, spiegandogli anche le modalità di computo dell’onorario. Il cliente rimborsa i costi necessari per l’erogazione dell’assistenza legale sostenuti dall’avvocato o dal titolare dello studio legale.
Le spese fisse sostenute dalle parti nei procedimenti civili coprono le seguenti voci:
Le seguenti spese devono essere pagate in anticipo dalla parte che ha depositato l’istanza e a cui esse si riferiscono:
Salvo diversamente disposto dal giudice, i costi di periti, interpreti e traduttori devono essere pagati in anticipo dalla parte che ha depositato l’istanza.
Le spese fisse sostenute dalle parti nei procedimenti penali sono stabilite nel Codice di procedura penale e sono divise in spese processuali, costi specifici e costi aggiuntivi.
I costi processuali coprono le seguenti voci:
Se una parte del procedimento ha diversi avvocati o rappresentanti, la remunerazione ad essi corrisposta sarà ricompresa nelle spese processuali nella misura in cui non supera un livello ragionevole di remunerazione abitualmente pagato a un avvocato o a un rappresentante.
Se un indagato o un imputato si difende da solo, i costi necessari della difesa saranno ricompresi nei costi processuali. I costi eccessivi che non sarebbero stati sostenuti qualora un avvocato avesse partecipato al procedimento, non saranno ricompresi nei costi processuali.
I costi sostenuti da soggetti che non sono parti nel processo e che non fanno riferimento alla condotta delle analisi dell’esperto saranno rimborsati ai sensi dei requisiti e delle norme stabilite nella legge dell’esame forense.
I costi specifici sono costi relativi al rinvio di un’udienza in caso di contumacia di una parte coinvolta nel procedimento o alla presenza obbligatoria in aula di tribunale.
I seguenti sono costi aggiuntivi:
In Estonia non sono ammessi i ricorsi costituzionali individuali. Le spese dei ricorsi costituzionali sono a carico dello Stato. Le spese che riguardano l’intervento di specialisti nel procedimento giudiziario sono finanziate dallo Stato alle stesse condizioni previste per il pagamento degli onorari di periti nei procedimenti civili.
Le parti del procedimento costituzionale non sostengono alcuna spesa fissa.
L’avvocato è tenuto a comunicare al cliente tutte le attività finalizzate alla fornitura dei servizi legali e tutte le spese ad esse connesse. Un avvocato o il titolare di uno studio legale propone al cliente il costo iniziale, spiegandogli anche le modalità di computo dell’onorario.
La parte vittoriosa pagherà gli onorari del rappresentante legale o del consulente per la parte in cui il giudice ritenga che le spese sono irragionevoli e non devono essere a carico della parte soccombente.
Secondo la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali, la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziali sostenute dalla parte vittoriosa, tra cui:
Nel caso in cui la decisione di un giudice sulla ripartizione delle spese giudiziali stabilisca che una parte è tenuta a sostenere le spese per la rappresentanza legale o per il consulente di un’altra parte in causa, l’importo delle spese che il giudice è tenuto a determinare deve essere ragionevole e non superiore a quanto necessario. Qualora vengano ingaggiati più rappresentanti, le spese relative saranno rimborsate solo se derivanti dalla complessità del caso o dalla necessità di cambiare rappresentante.
Le seguenti fonti normative contengono le norme sulla determinazione delle spese:
Le informazioni sulle norme per la determinazione delle spese sono disponibili unicamente in lingua estone.
La traduzione in inglese degli atti giuridici contenenti informazioni relative alla tassazione delle spese figura sul Sito internet del Riigi Teataja (Gazzetta ufficiale).
Il ministero della Giustizia ha il compito di attuare la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Per quesiti di portata generale sulla mediazione, si prega di scrivere all’indirizzo e-mail del ministero: info@just.ee.
I procedimenti di conciliazione sono regolati dalla legge sulla conciliazione, che stabilisce i diritti e gli obblighi e inoltre fornisce orientamenti per l’attuazione e l’esecuzione di accordi conclusi con l’assistenza di un mediatore. Conformemente a tale legge, sono autorizzati a condurre una procedura di conciliazione:
I procedimenti di conciliazione per le cause di diritto amministrativo sono regolate dal codice di procedura amministrativa e per le cause concernenti delitti e contravvenzioni dal codice di procedura penale.
Sul ricorso specifico alla mediazione nelle questioni di diritto di famiglia, il ministero per gli Affari sociali favorisce lo sviluppo delle attività di mediatori familiari. L’associazione estone dei mediatori gestisce un sito internet che contiene informazioni nelle lingue estone e inglese. Analogamente L’Unione estone per l’assistenza all’infanzia – associazione senza scopo di lucro che difende i diritti dell’infanzia – offre consulenza ai genitori che intendono separarsi o divorziare incoraggiandoli a usufruire dei servizi di mediazione per tutelare gli interessi dei loro figli. L’associazione inoltre organizza corsi di formazione nel settore della mediazione familiare.
Le spese relative al procedimento giudiziario e l’ammontare delle stesse dipendono dalla durata e dalla natura della causa presentata in tribunale. Le prime fonti di informazioni sulle spese relative ai procedimenti giudiziari sono costituite dai codici di procedura e dalla legge sulle imposte dovute allo Stato. Il ministero della Giustizia gestisce la pubblicazione ufficiale Riigi Teataja (Gazzetta ufficiale), grazie alla quale è possibile consultare:
La Gazzetta ufficiale contiene altresì le versioni consolidate ufficiali di leggi, regolamenti e provvedimenti del Governo, nonché regolamenti dei ministri, del governatore della Banca centrale di Estonia (Eesti Pank) e della commissione elettorale nazionale, le decisioni del Parlamento, i regolamenti dei consigli comunali e delle città. Le leggi e gli altri documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono disponibili a partire dal 1990.
Sul sito internet della Corte suprema è stato pubblicato un documento di valutazione della prassi che regola la determinazione delle spese legali.
Dal 1996 i dati statistici relativi ai procedimenti giudiziari tenuti nei tribunali di primo e secondo grado sono disponibili sul sito internet degli stessi organi giudiziari.
• Le tasse dovute per un particolare tipo di procedimento sono specificate nella legge sulle tasse per i procedimenti (riigilõivuseaduses).
• Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono indicati nella legge sugli ufficiali giudiziari.
• Non esistono dati statistici sulle spese medie complessive per un particolare tipo di procedimento.
L’aliquota IVA è del 20% e viene aggiunta all’onorario degli ufficiali giudiziari.
Per ottenere il rimborso dell’IVA applicata alle spese giudiziali, il richiedente deve confermare di essere esente dal pagamento dell’IVA o di non avere la possibilità di recuperarla per qualsiasi altro motivo.
A partire dal 1° luglio 2009 l’applicabile in Estonia è del 20%.
Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso quando l’importo delle spese giudiziali supera il doppio del reddito medio mensile del richiedente, calcolato sulla base del reddito medio mensile nei quattro mesi che precedono la richiesta.
Le imposte e le assicurazioni obbligatorie, i costi per le obbligazioni alimentari legali e le ragionevoli spese sostenute per l’alloggio e il trasporto sono detratte dal risultato del calcolo.
Lo Stato può concedere l’assistenza processuale conformemente al Codice di procedura civile. I tipi di patrocinio a spese dello Stato garantiti dallo Stato e le condizioni e le norme per ottenere il patrocinio a spese dello Stato di questo tipo sono regolate dalla legge sul patrocinio dello Stato (riigi õigusabi seadus).
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso a una persona fisica che al momento della relativa richiesta, è cittadino estone o residente in Estonia o è un cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea. Il domicilio di una persona è stabilito in base all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso ad altre persone fisiche solo se previsto da un accordo internazionale.
Il patrocinio a spese dello Stato non sarà concesso se:
Sono disponibili ulteriori informazioni sul patrocinio a spese dello Stato sul sito web del Consiglio dell’ordine degli avvocati estoni.
Valgono gli stessi requisiti previsti per i convenuti e le parti lese.
La legge sulle imposte dovute allo Stato stabilisce i casi in cui sono previste esenzioni dal pagamento di tali tasse. In una causa giudiziaria tali esenzioni valgono per le seguenti azioni:
Nella decisione che pone fine al procedimento, il giudice che decide su una causa stabilisce la ripartizione delle spese giudiziali tra le parti. Egli è tenuto a specificare la quota o, se necessario, una ripartizione proporzionale delle spese giudiziali a carico di ciascuna delle parti. Qualora un tribunale di grado superiore modifichi una sentenza o ne renda una nuova senza rinviare la causa per una nuova udienza, il giudice rivedrà di conseguenza, e se necessario, la ripartizione delle spese giudiziali.
Una parte è legittimata a chiedere al giudice di primo grado che si è pronunciato sulla causa di fissare l’importo in denaro delle spese giudiziali sulla base della ripartizione proporzionale delle spese stabilita nella sentenza. La parte può agire in tal senso entro 30 giorni dalla data in cui la decisione del giudice sulla ripartizione dei costi diventa esecutiva. All’istanza deve essere allegato un elenco delle spese giudiziali, che inoltre fornisce precisazioni sulla composizione dei costi. Il giudice può impartire un termine entro il quale la parte deve produrre ulteriori dettagli sui costi processuali da rimborsare o può chiedere alla parte di fornire documenti per provare tali costi. Il giudice comunica immediatamente all’altra parte l’istanza per la determinazione delle spese giudiziali unitamente all’elenco delle spese giudiziali e della relativa documentazione a sostegno.
La controparte può presentare eventuali obiezioni entro il termine stabilito dal giudice che decorre dal momento della notifica. Il termine per la replica dev’essere come minimo di sette giorni. L’assistenza processuale viene concessa a meno che chi riceve assistenza sia obbligato a rimborsare, secondo quanto previsto dalla sentenza, le spese sostenute dalla parte avversa. La parte soccombente è tenuta al pagamento di tutte le spese giudiziali anche se è esonerata dall’obbligo di versare le spese legali o se usufruisce dell’assistenza processuale rispetto a tali spese.
Nel caso in cui una causa venga definita, il giudice dispone che il convenuto versi all’erario le spese legali connesse al pagamento da cui il ricorrente era stato esonerato o che gli era stato consentito di versare a rate, pro quota rispetto alla parte della causa definita.
Salvo diversamente disposto dal giudice, le spese fondamentali per un procedimento sono, nel limite previsto dallo stesso giudice, a carico della parte che ha depositato l’istanza a cui dette spese si riferiscono. Se entrambe le parti presentano un’istanza o se il giudice si avvale di un perito, le spese saranno divise in parti uguali tra le parti.
Gli onorari sono dovuti ai periti in base alla prestazione svolta. Sono consentite tariffe orarie entro i limiti minimi e massimi delle retribuzioni orarie stabilite da regolamenti del Governo. L’onorario di un perito è da 10 a 40 volte superiore alla retribuzione oraria minima legale. Nel fissare la tariffa oraria dovuta, il giudice deve tener conto dei seguenti fattori:
Devono inoltre essere rimborsati i costi connessi alla preparazione e alla stesura della relazione del perito, tra cui le spese necessarie per il personale e per i materiali e i mezzi usati nella valutazione e tutte le spese processuali che derivano necessariamente dal procedimento, soprattutto per vitto e alloggio.
L’importo dell’onorario del perito e i costi che devono essere rimborsati sono fissati da una decisione dello stesso giudice che ha disposto la perizia.
I periti vengono remunerati solo su loro richiesta. Nel caso in cui un perito abbia portato a termine il proprio incarico, il giudice paga l’onorario dovuto a prescindere dall’eventuale pagamento anticipato delle spese effettuato dalle parti o dal fatto che il giudice abbia disposto il pagamento delle spese a cura delle parti.
L’onorario del perito e le spese connesse all’esecuzione di una perizia a cura di un’istituzione forense pubblica fanno parte delle spese processuali e vengono versate dalla parte soccombente analogamente a quanto previsto per le spese giudiziali.
Gli onorari degli interpreti in un procedimento possono essere compresi tra le 2 e le 40 volte la retribuzione oraria minima legale per il normale servizio di interpretariato. La tariffa applicabile ai traduttori viene calcolata a pagina e può essere fino a 20 volte la retribuzione oraria minima.
Gli onorari dei traduttori e degli interpreti e i rimborsi ad essi dovuti sono fissati da una decisione dello stesso giudice che ne ha richiesto l’intervento.
Al momento della fissazione degli onorari su base oraria, il giudice è tenuto a considerare le qualifiche dell’interprete o del traduttore, la complessità dell’incarico, le inevitabili spese sostenute e le circostanze speciali in cui è stato reso il servizio di interpretariato o di traduzione.
Gli interpreti e i traduttori vengono remunerati solo su loro richiesta. Il giudice liquida l’onorario dovuto agli interpreti o ai traduttori a prescindere dall’eventuale pagamento anticipato delle spese effettuato dalle parti o dal fatto che il giudice abbia disposto il pagamento delle spese a cura delle parti.
Gli onorari dei traduttori e degli interpreti rientrano nelle spese giudiziali e vengono versati dalla parte soccombente a quella vittoriosa analogamente a quanto previsto per le spese giudiziali.
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