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Questa pagina fornisce informazioni sulle spese dei procedimenti giudiziari in Italia.

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Quadro normativo per i compensi forensi

Avvocati

In Italia esiste una sola categoria di avvocati, i quali, previa iscrizione a un ordine, possono intervenire in ogni tipo di processo e dinanzi a ogni tipo di tribunale, salvo innanzi alle Corti Superiori (Cassazione e Consiglio di Stato) per le quali serve una speciale abilitazione ulteriore.

La disciplina delle spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, nonché nella nuova legge professionale forense (legge 247/2012, o "L.P.F.) come integrata dal DM 55/2014 (che ha sostituito il DM 140/2012) recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", in vigore dal 3/4/2014.

La legge professionale n. 147/12, coerentemente con la previgente norma primaria (art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale), dà per acquisito il riferimento ai parametri stabiliti ogni due anni dal Ministro della Giustizia “su proposta del CNF” (Consiglio Nazionale Forense).

L’art. 13 della 247/2012, in particolare, disciplina il conferimento dell’incarico e il compenso:

  • l’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore.
  • L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
  • Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
  • Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  • Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
  • I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  • Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  • In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
  • In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
  • Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

Dal 3 aprile 2014, quindi, tutte le liquidazioni verranno effettuate secondo quanto previsto dal citato DM 55/2014. I nuovi parametri ivi stabiliti non prendono come riferimento le singole attività dell’avvocato (telefonate, studio degli atti, udienze, colloqui, ecc.), bensì le fasi della procedura (sia civile che penale). Per ogni fase viene predeterminato un valore medio di liquidazione, che può essere aumentato o diminuito dal giudice in misura percentuale a seconda delle circostanze concrete (natura, complessità e gravità del caso, del pregio dell'opera dell’urgenza della prestazione, dell’applicazione di misure cautelari etc...) e dell’organo giudicante competente.

Seguono – a titolo esemplificativo – le tabelle relative ai compensi per i procedimenti che si svolgono innanzi al giudice di pace e al tribunale PDF (46 Kb) it.

Al compenso pattuito o calcolato secondo i parametri vanno infatti aggiunti i cd. oneri accessori.

Per oneri accessori si intendono:

  • gli esborsi (cioè le spese vive documentate),
  • il contributo per le spese generali (15% secondo l'art. 2 DM 55/2014),
  • le spese di trasferta (art. 27 D.M. 55/2014: costo del soggiorno + 10% e indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo carburante per chilometro percorso),
  • il contributo previdenziale del 4% (C.N.P.A.) e
  • l'I.V.A. al 22% (aumentata dal 1 ottobre 2013 ex l.98/2011).

A queste spese vanne eventualmente aggiunte le spese accessorie del 10% sul costo dell'eventuale soggiorno del professionista nel caso in cui abbia sostenuto una trasferta e le spese di viaggio nel caso di utilizzo dell’autoveicolo proprio.

Spese fisse

Spese fisse nei procedimenti civili

Spese fisse per le parti nei procedimenti civili

Nel processo civile ciascuna parte – oltre a sostenere le spese per i compensi del proprio avvocato - provvede alle spese degli atti che compie ed anticipa le spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia).

Che cosa sono le spese giudiziali?

Le spese del processo civile sono:

Il contributo unificato: artt. 9 e seguenti del DPR 115/2002: in sintesi, si tratta di importo che varia a seconda del valore della causa (euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e altri procedimenti speciali; euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, e altri procedimenti speciali ; euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000).

Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta su ordine del Giudice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Sono poi previsti altri importi per specifici procedimenti di natura speciale.

Notificazioni a richiesta dell’ufficio: art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002:

ART. 30 (Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile): 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati , anticipa i diritti le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modifiche, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

Le spese per le notificazioni: artt. 32 e seguenti del DPR 115/2002:

ART. 32 (Notificazioni a richiesta delle parti) 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi relativi a controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, queste spese sono a carico dell'erario.

ART. 33 (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

ART. 34 (Importo dei diritti) 1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

  1. per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
  2. per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
  3. per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

ART. 35. (Importo dell'indennità di trasferta)

L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,65;b) fino a dodici chilometri: euro 3,00; c) fino a diciotto chilometri: euro 4,14; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,88.

ART. 36 (Maggiorazioni per l'urgenza)

I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Nel caso di contestualità delle trasferte, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

I diritti di copia e di certificato: al momento, in attesa che sia emanato il regolamento di cui all’articolo 40, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, gli importi dei diritti di copia sono quelli previsti dagli articoli 266 e seguenti del citato Testo unico sulle spese di giustizia e dalle tabelle richiamate dai medesimi articoli.

Si rammenta che con l’articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, è stato previsto che per il rilascio di copia su supporto cartaceo, ivi compreso il rilascio di copie conformi, gli importi previsti dalle tabelle 6 e 7, allegate al d.P.R. n. 115 del 2002 e richiamate, rispettivamente, dagli articoli 267 e 268 del medesimo testo unico, devono essere aumentati del 50 per cento.

L’importo dei diritti di copia è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo, così come previsto dall’art. 274 d.P.R. n. 115 del 2002.

I diritti di copia e di certificato: al momento sono disciplinati da un decreto del Ministero della Giustizia (in vigore dal 30.6.2015).

Spese fisse nei procedimenti penali

Spese fisse per le parti nei procedimenti penali

La disciplina delle spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, nonché nella nuova legge professionale forense (legge 247/2012, o "L.P.F.) come integrata dal DM 55/2014 (che ha sostituito il DM 140/2012) recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", in vigore dal 3/4/2014.

L’art. 12 di tale DM prevede che il compenso vari a seconda delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, e del tempo necessario all’espletamento delle attività correlate. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle predisposte, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

Il compenso si liquida per fasi.

Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Spese fisse per le parti nei procedimenti penali PDF (55 Kb) it

Fase del procedimento penale nella quale si devono sostenere le spese fisse

Le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza.

Sia che l'interessato sia stato detenuto o internato, sia che non abbia subìto contrazioni della propria libertà personale, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, previa apposita domanda.

Nel caso in cui sia esercitata l’azione civile nel processo penale trova applicazione l’articolo 12 del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il pagamento del contributo unificato non è dovuto se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Diversamente, se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13.

Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

  1. per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
  2. per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
  3. per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente.

Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

Informazioni che i rappresentanti legali devono fornire

Diritti e obblighi delle parti

L’obbligo di informazione del professionista circa lo svolgimento dell’attività difensiva nei confronti del proprio cliente costituisce esplicazione del generico obbligo di diligenza di cui all’art. 1218 c.c..

La legge professionale n. 147/12 indica i doveri e i riferimenti alla deontologia forense (art. 3), l’obbligo del segreto professionale (art. 4), gli oneri assicurativi (art. 12), le modalità di conferimento dell’incarico (art. 13) e quelle di svolgimento dello stesso (art. 14), le cause di incompatibilità (art. 18) e le relative eccezioni (art. 19).

Spese

Dove si possono trovare informazioni sulle spese in Italia?

Al di fuori dei testi normativi, pubblicati sul sito della Gazzetta Ufficiale italiana, si possono reperire informazioni specifiche sui siti internet degli uffici giudiziari o dei consigli dell’ordine.

In quale lingua si possono ottenere informazioni sulle spese in Italia?

Le informazioni di norma sono fornite in italiano. Alcuni siti forniscono inoltre informazioni in inglese.

Dove si possono trovare informazioni sulla mediazione?

In Italia l’istituto della mediazione è disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98). Oltre al sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia, Home » Itinerari a tema » Riforma della giustizia), ci sono i siti web degli uffici giudiziari che forniscono informazioni sulle tematiche in oggetto e sono liberamente consultabili. Ci sono altresì siti web specialistici, i quali però sono a pagamento.

Imposta sul valore aggiunto

Sugli atti giudiziari in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio, sui decreti ingiuntivi esecutivi, sui provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e sulle sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta di registro (art. 37 D.P.R. 26 aprile 1986, n.131).

Patrocinio a spese dello Stato

Che cos'è

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Chi può richiederlo

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore, attualmente, a euro 11.528,41 (importo così determinato dal decreto ministeriale 7 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, da aggiornare con cadenza biennale ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 115/2002); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titoo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per gravi reati indicati dalla legge, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. La persona offesa da reati di violenza sessuale nonché, anche ove commessi in danno di minori, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito generali.

Informazioni supplementari

Requisiti per richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato

L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

  1. la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  2. le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  3. una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
  4. l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi dei compensi previsti dalla legge, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo.
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Va sottolineato che il gratuito patrocinio nel processo penale è disciplinato dagli articoli 90 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre la disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario è contenuta negli articoli 119 e seguenti del citato testo unico.

In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del procedimento?

In materia civile, il codice di procedura civile tratta la condanna alle spese di giudizio agli articoli da 91 a 98.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa fatta dal giudice nel corso del giudizio, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, a meno che non sussistano i presupposti per la compensazione (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di lealtà e probità, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

In ogni caso, quando pronuncia una condanna alle spese, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Spese degli esperti, degli interpreti e traduttori

Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Decreto Ministeriale 30 maggio 2002).

Per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.

L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

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