Effetti patrimoniali delle unioni registrate

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme.

Sì.

A livello statale non esiste una disciplina civilistica delle unioni di fatto e pertanto la maggioranza delle comunità autonome hanno disciplinato, sia sotto il profilo civile, sia meramente amministrativo, la costituzione, la disciplina giuridica, gli effetti e le forme nonché le conseguenze dello scioglimento di un'unione di fatto. Tale situazione va abbinata alla coesistenza di diritti civili distinti (diritti delle comunità autonome) in Spagna, oltre al diritto comune.

Oltre al matrimonio e alla coppia di fatto non disciplinata, si è conferito un diverso riconoscimento giuridico alle coppie di fatto a livello di ciascuna comunità autonoma. In tal senso, le differenze a livello regionale vanno dal semplice riconoscimento giuridico con un periodo di convivenza minimo o di esistenza di detta convivenza e discendenza comune, fino alla possibilità di iscrizione o di registrazione della coppia di fatto con effetti amministrativi. In quattro comunità autonome (Baleari, Estremadura, Paese Basco e Galizia) esiste anche la disposizione relativa a un registro a carattere costitutivo od obbligatorio.

Va sottolineato che le questioni amministrative sono escluse dall'ambito del regolamento, in quanto in questa scheda si presentano alcuni riferimenti a regolamenti puramente amministrativi delle coppie di fatto e della relativa registrazione propria di alcune comunità autonome che non hanno peraltro competenza costituzionale nell'ambito del diritto civile.

2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?

Nelle diverse discipline non esistono norme specifiche a carattere economico o patrimoniale relativamente ai beni acquisiti durante l'esistenza della coppia di fatto. La disciplina del regime economico matrimoniale non è applicabile alle coppie di fatto, nemmeno per analogia, e pertanto, salvo diversamente pattuito in un contratto fra le parti di un'unione di fatto, le disposizioni in materia di regime della proprietà sono quelle del codice civile (o dei codici delle comunità autonome) per la comproprietà o la comunione di beni (articolo 392 e seguenti del codice civile per il diritto civile comune) se il bene appartiene "in comune" ai due membri della coppia.

3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?

In effetti le parti hanno la facoltà di disciplinare gli aspetti economici e patrimoniali della convivenza. Pertanto nella maggioranza delle discipline locali esiste una disposizione specifica che rinvia all'accordo o al contratto stipulato dalle parti. La maggioranza delle normative esige la forma scritta, sebbene in alcuni territori siano ammessi i contratti in forma verbale (Baleari e Canarie).

Per quanto riguarda la forma scritta, la disposizione generale è l'ammissibilità della scrittura pubblica o privata a tal fine; le diverse normative consentono di stabilire le compensazioni economiche in caso di scioglimento se vi è squilibrio fra le parti.

In alcune normative è prescritta in ogni caso la formalizzazione del contratto come scrittura pubblica. È il caso di Aragona, Cantabria, Catalogna, Estremadura, Galizia e Madrid.

4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?

Sì, esistono restrizioni alla libertà contrattuale. La portata di tali restrizioni varia in funzione delle diverse discipline locali. In via generale si stabilisce la nullità degli accordi contrari alle disposizioni cogenti, all'uguaglianza dei diritti facenti capo a ciascuno dei conviventi o gravemente pregiudizievoli per uno di essi. In alcune normative a carattere specifico è inoltre prevista la nullità dei contratti il cui oggetto sia esclusivamente personale o che incida sull'intimità dei conviventi. Si indica inoltre che i contratti non possono arrecare pregiudizio a terzi.

5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Gli effetti dello scioglimento della coppia dipendono in primo luogo dai contratti che le parti hanno stipulato in materia. Alcune normative prevedono inoltre la possibilità di inserire nei contratti la compensazione economica per squilibrio in caso di scioglimento. In ogni caso per quanto riguarda il patrimonio comune si applicano le disposizioni sostanziali e processuali afferenti allo scioglimento e alla liquidazione. La normativa delle comunità autonome, come la Catalogna e l'Aragona, prevedono l'approvazione di un giudice per le questioni di compensazione economica per motivi di lavoro relativamente alla casa per una delle parti o per interessi economici e professionali dell'altra parte.

6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Alcuni ordinamenti delle comunità autonome concedono al superstite il diritto di ereditare dal partner defunto alle stesse condizioni che si avrebbero in caso di matrimonio. In alcune comunità autonome si riconosce anche il diritto a ereditare i beni comuni, a mantenere l'uso dell'abitazione comune per un anno o la surroga nel contratto di locazione dell'abitazione.

7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

La competenza a decidere gli effetti patrimoniali della separazione spetta all'autorità giudiziaria. In ogni caso non esiste una competenza specifica dovuta all'esistenza della coppia di fatto come invece esiste nel caso dei regimi matrimoniali (si vedano gli articoli 769 e 807 del codice di procedura civile). Di conseguenza la competenza in materia di attribuzione è disciplinata dalle norme generali (articoli 50 e successivi del codice civile).

8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi

In generale esistono disposizioni specifiche relative agli effetti nei confronti di terzi nelle normative delle comunità autonome. Alcune di esse stabiliscono che l'unione non produce effetti sui diritti di terzi. Solo alcune comunità autonome prevedono la responsabilità in solido delle parti di una coppia nei confronti di terzi in relazione a talune spese (come nel caso dell'Andalusia).

9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro

Né la legge nazionale, né gli ordinamenti delle comunità autonome contemplano disposizioni processuali specifiche in materia di scioglimento e liquidazione del patrimonio delle coppie di fatto. In generale si applica il regime della comunione dei beni (beni di proprietà indivisa dei due membri), secondo gli articoli 392 e seguenti del codice civile, fatte salve le disposizioni dei diversi diritti civili esistenti in Spagna. La liquidazione avviene quindi secondo le norme generali che si applicano a qualunque proprietà indivisa (articolo 400 del codice civile).

10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

L'iscrizione della proprietà immobiliare va effettuata con atto pubblico dinanzi a un notaio.

Il trattamento in materia di registrazione dipende dall'attribuzione del regime civile ed è conforme alle relative disposizioni. Se si tratta di coppie registrate e riconosciute in ambito meramente amministrativo, senza effetti civili, il registro considera che ci si trova in una situazione di comproprietà ordinaria. I principi in materia di registrazione della documentazione pubblica o autentica vigono in ogni caso.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2023

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