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Dall'introduzione, il 1° ottobre 2017, della legge sul diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso in Germania non possono essere contratte nuove unioni civili. Da quella data le coppie dello stesso sesso possono contrarre matrimonio e sono quindi equiparate alle coppie di sesso diverso. Le unioni civili esistenti possono essere trasformate in matrimoni. Tuttavia non è obbligatorio. Le unioni civili in essere possono pertanto proseguire nella loro forma attuale.
Secondo la legge sulle unioni civili (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, LPartG), in Germania, da agosto 2001 a settembre 2017 incluso, due persone dello stesso sesso potevano costituire un'unione registrata. Le conseguenze giuridiche delle unioni civili seguivano (e seguono ancora) in gran parte il modello di quelle del matrimonio.
I partner registrati sono in regime patrimoniale della "partecipazione agli acquisti" (Zugewinngemeinschaft), se non concordato altrimenti con una convenzione di unione civile. La LPartG stipula che le norme sul regime patrimoniale legale tra i coniugi si applicano alle unioni civili (articolo 6 LPartG) per analogia. Nella convenzione di unione civile si può optare anche per il regime patrimoniale della separazione dei beni o della comunione dei beni (articolo 7 LPartG).
Le osservazioni formulate relativamente al regime patrimoniale per il matrimonio, si applicano per analogia alle unioni registrate.
Se i due partner registrati sono separati, un partner può pretendere dall'altro il versamento di un mantenimento corrispondente alle condizioni di vita, lavorative e patrimoniali dei partner. Le norme in materia di assegno di mantenimento sono pertanto applicabili per analogia (articolo 12 LPartG). Per quanto riguarda il mantenimento dopo lo scioglimento dell'unione civile, si applicano per analogia le norme relative all'obbligo alimentare e al conguaglio delle aspettative pensionistiche dei coniugi (articoli 16 e 20 LPartG).
Il diritto alla successione legittima dei partner civili è equiparato a quello dei coniugi (art: 10 LPartG).
Il tribunale della famiglia (Familiengericht) ha competenza materiale per i procedimenti che riguardano le pretese relative al regime patrimoniale di partner civili. Tali procedimenti sono considerati cause relative alle unioni civili e si applicano le norme per i procedimenti di divorzio.
Visto il rinvio alle norme sul regime patrimoniale dei coniugi, un partner civile risponde in via generale solo dei propri debiti e solo con il proprio patrimonio, ad esclusione della responsabilità solidale passiva dei coniugi (articolo 8, comma 2, LPartG in combinato disposto con l'articolo 1357 del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)). Le norme su eventuali limitazioni del diritto di disposizione si applicano per analogia.
La casa comune e gli effetti domestici possono essere ripartiti durante la separazione (articoli 13 e14 LPartG) o dopo lo scioglimento dell'unione civile (articolo 17 LPartG in combinato disposto con gli articoli 1568a e b BGB).
Se i partner scelgono il regime patrimoniale della comunione dei beni, devono presentare la convenzione di unione civile all'ufficio del catasto e chiedere la rettifica del catasto. In tutti gli altri casi, ossia se i partner non hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni, il catasto non deve essere rettificato.
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