Regime patrimoniale tra coniugi

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Sì, di norma i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale per scegliere il regime patrimoniale applicabile al loro matrimonio. Tale convenzione è denominata "convenção antenupcial" (contratto prematrimoniale), ai sensi dell'articolo 1698 del Código Civil (codice civile).

Tuttavia, laddove i coniugi non scelgano uno specifico regime patrimoniale o in taluni casi di invalidità del contratto prematrimoniale, il regime patrimoniale coniugale legale è il regime di "comunhão de adquiridos" (regime della comunione degli acquisti), conformemente agli articoli 1717 e 1721 del codice civile.

In questo caso, per stabilire quali beni rientrano nel patrimonio comune e quali nel patrimonio personale, si applicano le disposizioni giuridiche degli articoli da 1721 a 1731 del codice civile.

In via eccezionale, in alcune situazioni (previste dall'articolo 1720 del codice civile) il regime obbligatorio è il regime di "separação de bens" (regime della separazione dei beni).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono decidere il regime patrimoniale coniugale stipulando un contratto prematrimoniale, attraverso il quale possono scegliere uno dei tre regimi patrimoniali previsti dal codice civile oppure trovare un accordo diverso, nei limiti della legge applicabile (articolo 1698 del codice civile).

I tre regimi patrimoniali tra coniugi previsti dal codice civile sono i seguenti:

  • il regime da comunhão de adquiridos (regime della comunione degli acquisti - articoli da 1721 a 1731 del codice civile);
  • il regime da comunhão geral de bens (regime della comunione generale dei beni - articoli da 1732 a 1734 del codice civile);
  • il regime da separação de bens (regime della separazione dei beni - articoli da 1735 a 1735 del codice civile).

Come indicato in precedenza, i coniugi possono accordarsi diversamente, nei limiti stabiliti dalla legge applicabile. È questo il caso quando il regime patrimoniale coniugale è quello della comunione degli acquisti ma i coniugi decidono in un contratto prematrimoniale che un determinato bene immobile, acquisito da uno di loro prima del matrimonio (ad esempio, un immobile di famiglia), diventerà patrimonio comune in seguito al matrimonio perché entrambi vogliono essere responsabili del rispettivo mutuo ipotecario.

A livello di requisiti formali, il contratto prematrimoniale deve essere un documento autentico redatto dinanzi a un notaio (atto pubblico) o una dichiarazione rilasciata dinanzi a un funzionario del registro civile [articolo 1710 del codice civile e articoli da 189 a 191 del Código do Registo Civil (codice del registro civile)].

Di norma, il contratto prematrimoniale deve essere concluso prima del matrimonio. Conformemente all'articolo 1714 del codice civile, il contratto prematrimoniale e il regime patrimoniale coniugale non possono essere modificati dopo il matrimonio, se non diversamente disposto dall'articolo 1715 del codice civile.

Il libro IV, titolo II, capo IX, sezione III, del codice civile, contiene le disposizioni giuridiche applicabili ai contratti prematrimoniali (dall'articolo 1698 all'articolo 1716).

Le disposizioni giuridiche applicabili alle donazioni per matrimonio e alle donazioni tra coniugi sono incluse nel libro IV, titolo II, capo X, sezioni I e II, articoli da 1753 a 1766, del codice civile.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

L'articolo 1720 del codice civile portoghese prevede due situazioni in cui il regime obbligatorio è quello della separazione dei beni, ossia quando il matrimonio è stato contratto senza completare le relative procedure preliminari e qualora i coniugi abbiano un'età pari o superiore a 60 anni.

A parte questi casi i coniugi hanno libertà di scelta entro i limiti della legge applicabile.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Conformemente all'articolo 1688 del codice civile, la relazione matrimoniale tra coniugi termina con il divorzio o l'annullamento del matrimonio, fatte salve le disposizioni sulle obbligazioni alimentari. La separazione legale dei coniugi e del loro patrimonio non comporta lo scioglimento del matrimonio, ma gli effetti giuridici della separazione sono molto simili a quelli del divorzio, come verrà spiegato di seguito.

Per quanto concerne la divisione dei beni e il pagamento dei debiti, ai sensi dell'articolo 1689 del codice civile, una volta cessato il regime patrimoniale coniugale, i coniugi o i loro eredi hanno ciascuno il diritto di ricevere i rispettivi beni personali e la propria quota del patrimonio comune. Il coniuge che abbia un debito rispetto al patrimonio comune è tenuto a risarcirlo.

Per quanto concerne i debiti, la priorità verrà data al pagamento dei debiti comuni, da soddisfare con il patrimonio comune. Soltanto quando tali debiti sono stati ripagati, verranno soddisfatti i debiti restanti. Un coniuge che abbia un debito con l'altro è tenuto a pagarlo con la propria quota del patrimonio comune. I coniugi che non abbiano un patrimonio comune sono tenuti a soddisfare i debiti attingendo al patrimonio personale.

Effetti giuridici del divorzio

Gli effetti del divorzio sono disciplinati dagli articoli da 1788 a 1793-A del codice civile portoghese.

In generale il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio e ha le stesse conseguenze dello scioglimento del vincolo matrimoniale per decesso.

In termini di successione, conformemente all'articolo 2133 del codice civile, dopo la sentenza di divorzio l'ex coniuge perde la qualità di erede legittimo anche laddove la sentenza di divorzio venga emessa dopo il decesso dell'altro coniuge.

In base alla legge portoghese, di norma la divisione del patrimonio coniugale non avviene nel procedimento di divorzio, ma soltanto in seguito. Tuttavia, in caso di divorzio consensuale dinanzi all'Ufficio del registro civile, i coniugi possono decidere immediatamente come dividere il patrimonio coniugale (articolo 272-A del codice civile).

Per quanto concerne gli effetti del divorzio, secondo la regola generale:

  • il divorzio prende effetto dalla data in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.

Gli effetti patrimoniali del divorzio tra i due coniugi sono i seguenti:

  • il divorzio ha effetti patrimoniali retroattivi tra i coniugi dalla data in cui è stata presentata l'istanza di divorzio;
  • tuttavia, su richiesta di uno dei coniugi, gli effetti patrimoniali del divorzio possono essere retroattivi sino alla data in cui i coniugi hanno smesso di vivere sotto lo stesso tetto, purché tale circostanza sia verificata nel corso del procedimento;
  • nella divisione del patrimonio in seguito a divorzio, nessuno dei coniugi può ricevere più di quanto gli sarebbe spettato se il matrimonio fosse stato contratto in regime di comunione degli acquisti;
  • ciascun coniuge perde tutti i benefici ricevuti o che avrebbe dovuto ricevere in virtù del matrimonio (ad esempio, donazioni tra coniugi o donazioni alla coppia da parte di terzi in vista del matrimonio). In questo caso, la persona che effettua la donazione può decidere che il beneficio venga destinato ai figli della coppia;
  • il coniuge leso ha il diritto di chiedere una compensazione per i danni causati dall'altro coniuge, secondo i termini generali della responsabilità civile e rivolgendosi agli organi giurisdizionali ordinari;
  • laddove le motivazioni del divorzio siano connesse a problematiche psichiche di uno dei coniugi, il coniuge che presenta l'istanza di divorzio è tenuto a garantire all'altro coniuge il risarcimento dei danni personali causati dallo scioglimento del matrimonio. La domanda di risarcimento deve essere presentata nel corso dello stesso procedimento di divorzio;
  • ciascun coniuge può chiedere al giudice l'autorizzazione per la locazione dell'abitazione familiare, sia essa di proprietà di entrambi o soltanto dell'altro coniuge.
  • Gli animali da compagnia sono affidati a uno o a entrambi i coniugi, tenendo conto segnatamente degli interessi di ciascuno dei coniugi e dei figli della coppia nonché del benessere dell'animale.

Gli effetti patrimoniali del divorzio sulle relazioni tra coniugi e terzi sono i seguenti:

  • i coniugi possono far valere gli effetti patrimoniali del divorzio nei confronti di terzi dopo la data di registrazione della sentenza nel registro civile.

Per quanto concerne le obbligazioni alimentari tra ex coniugi, gli articoli 2016 e 2019 del codice civile stabiliscono che:

  • di norma, in seguito al divorzio, ciascun ex coniuge ha il dovere di provvedere al proprio sostentamento;
  • ciascun ex coniuge ha diritto agli assegni alimentari indipendentemente dal fatto che il divorzio sia consensuale o meno, ma tale diritto può essere negato per ragioni di equità;
  • Il diritto agli alimenti cessa laddove il beneficiario contragga un nuovo matrimonio, inizi un'unione di fatto o risulti indegno del beneficio per il suo comportamento morale.

Effetti della separazione legale dei coniugi e del loro patrimonio

Per quanto concerne la separazione legale, l'articolo 1794 del codice civile portoghese rimanda alle disposizioni sul divorzio summenzionate, fatto salvo il caso in cui la separazione legale non comporti lo scioglimento del matrimonio.

A parte questa unica eccezione, a norma degli articoli 1795-A, 2016 e 2133 del codice civile portoghese, gli effetti della separazione legale sul patrimonio coniugale, sulle obbligazioni alimentari e sulla successione sono gli stessi del divorzio.

Effetti giuridici dell'annullamento

Esiste una differenza tra annullamento e inesistenza del matrimonio.

In caso di matrimonio nullo ai sensi degli articoli da 1628 a 1630 del codice civile (ad esempio, in completa assenza di dichiarazione di uno o di entrambi i coniugi), il matrimonio nullo non produce alcun effetto.

In caso di annullamento di un matrimonio civile ai sensi dell'articolo 1631 del codice civile (ad esempio, in caso di impedimenti giuridici o dichiarazioni inesatte), gli effetti previsti dall'articolo 1647 del codice civile sono i seguenti:

  • se entrambi i coniugi hanno agito in buona fede, il matrimonio produce effetti tra loro e nei confronti di terzi finché la sentenza di annullamento non passa in giudicato;
  • se ad avere agito in buona fede è soltanto uno dei coniugi, solo quel coniuge potrà beneficiare degli effetti del matrimonio. Inoltre il coniuge che ha agito in buona fede può far valere gli effetti del matrimonio nei confronti di terzi, purché rispecchino la relazione tra i coniugi.

Dette norme si applicano all'annullamento dei matrimoni cattolici celebrati dalle autorità ecclesiastiche fino all'iscrizione della sentenza nel registro civile, a condizione che anche il matrimonio cattolico sia stato registrato.

Gli articoli 1649 e 1650 del codice civile prevedono sanzioni patrimoniali speciali in caso di matrimonio tra minori o di matrimonio contrario agli impedimenti giuridici, quali le seguenti:

  • il minore sposatosi senza l'autorizzazione necessaria è considerato minorenne fino alla maggiore età per quanto riguarda l'amministrazione dei beni posseduti alla data del matrimonio e acquisiti per donazione in seguito al vincolo matrimoniale. Tuttavia gli alimenti previsti in base al suo status saranno detratti dal reddito prodotto da tali beni;
  • l'amministrazione dei suddetti beni spetta ai genitori o al legale rappresentante del minore, e non all'altro coniuge, finché questi non abbia raggiunto la maggiore età;
  • tali beni non possono essere utilizzati né durante il matrimonio né dopo il suo scioglimento per saldare i debiti di uno dei coniugi prima che il minore abbia raggiunto la maggiore età;
  • in caso di violazione degli impedimenti di cui all'articolo 1604, lettere c) e d), del codice civile (ad esempio, laddove l'impedimento derivi da un legame di sangue), il coniuge responsabile dell'infrazione non può ricevere alcun beneficio, per donazione o testamento, dall'altro coniuge.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Come previsto dall'articolo 1788 del codice civile, il regime patrimoniale coniugale cessa in caso di morte.

L'eventuale patrimonio comune deve essere ripartito. Il patrimonio del defunto include i beni personali e, ove applicabile, la quota del patrimonio comune dei coniugi, conformemente all'articolo 2024 del codice civile.

In genere il coniuge superstite è l'erede legittimo e ha diritto a una quota di legittima nella successione, indipendentemente dall'esistenza di un testamento o meno (articoli 2131 e 2133 o 2158 e 2159 del codice civile, a seconda dei casi).

In aggiunta, secondo i termini dell'articolo 2103-A del codice civile portoghese, al momento della divisione del patrimonio, al coniuge superstite deve essere garantito l'uso dell'abitazione familiare, di ciò che essa comprende e della mobilia. Qualora i beni ricevuti siano superiori alla quota spettantegli, sia in termini di eredità che di patrimonio comune, il coniuge superstite è tenuto a compensare gli altri eredi.

Tuttavia, a norma dell'articolo 1698 e dell'articolo 1700, comma 3, del codice civile, laddove il regime patrimoniale coniugale sia quello della separazione dei beni, i coniugi possono rinunciare alla qualità di erede nel contratto prematrimoniale.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Gli organi giurisdizionali, gli uffici del registro e i notai sono competenti a decidere su questioni riguardanti il patrimonio matrimoniale, a seconda dei casi, quando si verifica una delle situazioni indicate di seguito.

Nel diritto portoghese, il principio dell'immutabilità si applica ai contratti prematrimoniali e al regime patrimoniale, sancito dall'articolo 1714 del codice civile. Pertanto se i futuri coniugi desiderano accordarsi sul regime patrimoniale e discostarsi dal regime patrimoniale legale, il regime patrimoniale deve essere stabilito con un contratto prematrimoniale (articolo 1710 del codice civile), che i coniugi devono firmare prima di contrarre matrimonio. Durante il matrimonio, i coniugi non possono modificare o estinguere la convenzione sul patrimonio coniugale. Le situazioni previste dall'articolo 1715 del codice civile (ad esempio, in caso di separazione legale dei beni o di separazione legale delle persone e dei beni) sono eccezioni al principio dell'immutabilità.

Le clausole relative al regime patrimoniale devono essere stabilite nel contratto prematrimoniale (articolo 1698 del codice civile). Ci sono requisiti di forma e di annuncio per stipulare un contratto prematrimoniale. Per quanto riguarda i requisiti di forma, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, per essere validamente stipulati, i contratti prematrimoniali devono essere stipulati mediante una dichiarazione resa presso un ufficio del registro o sotto forma di atto pubblico firmato dinanzi a un notaio. Per quanto riguarda i requisiti di annuncio, per essere efficaci nei confronti di terzi, i contratti prematrimoniali devono essere registrati, a norma dell'articolo 1711, primo comma, del codice civile. A tal fine gli eredi dei coniugi e le altre parti del contratto prematrimoniale non sono considerati come terzi. La registrazione del contratto non sostituisce la necessità della registrazione obbligatoria della proprietà dei fatti in esso contenuti. C'è anche un limite di tempo da rispettare: il contratto prematrimoniale deve essere firmato prima del matrimonio, ma tra la data della firma del contratto e il matrimonio non deve passare più di un anno altrimenti il contratto decade, come previsto dall'articolo 1716 del codice civile.

Le informazioni di cui sopra possono essere consultate in Os Regulamentos Europeus: impacto na actividade registal e notarial (Impact on the Activity of Registry Offices and Notaries), disponibile in portoghese e in inglese.

In caso di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio, le autorità competenti a trattare la divisione dei beni e la sua applicazione al rispettivo regime patrimoniale variano a seconda che i coniugi siano d'accordo o meno sulle modalità di divisione del patrimonio matrimoniale.

Se i coniugi sono d'accordo su come dividere il patrimonio matrimoniale, in caso di divorzio o separazione legale, gli uffici del registro civile sono competenti per trattare tali questioni. In questo caso si possono verificare due situazioni: nel caso di divorzio o separazione legale consensuale, gli uffici del registro civile sono competenti per quanto riguarda il divorzio o la separazione legale e, all'interno di questo procedimento, possono approvare l'accordo di divisione, gestire il pagamento degli obblighi fiscali e apportare modifiche al registro immobiliare come conseguenza della divisione; nel caso di divorzio o separazione legale contestati, per i quali sono competenti i tribunali della famiglia e dei minori (Tribunais de Família e Menores), se le parti concordano la divisione dopo il divorzio o la separazione, allora gli uffici del registro civile sono competenti per gestire la divisione, gli obblighi fiscali e le modifiche al registro immobiliare come risultato di questa divisione. Il quadro giuridico è disposto dagli articoli 272-A e 272-B del Código de Registo Civil (codice del registro civile). Informazioni pratiche sul servizio e sui costi sono disponibili sul sito https://justica.gov.pt/Servicos/Balcao-Divorcio-com-Partilha

Le parti che giungono a un accordo sulla divisione dei beni dopo il divorzio o la separazione legale possono sottoscrivere un atto pubblico dinanzi a un notaio. In questo caso, il notaio è responsabile della registrazione del bene immobile entro due mesi e le parti sono tenute a soddisfare gli obblighi fiscali entro lo stesso periodo di tempo [articoli 8-B e 8-C del Código do Registo Predial (codice del catasto)].

Quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione, in caso di divorzio, separazione legale, nullità o annullamento del matrimonio, su richiesta di una delle parti deve essere avviata una procedura d'inventario. I tribunali hanno competenza esclusiva sulla procedura d'inventario nelle situazioni previste dall'articolo 1083, comma 1, del codice di procedura civile (ad esempio, quando l'inventario dipende da altri procedimenti legali). In altre situazioni il procedimento di inventario può essere richiesto su iniziativa della parte interessata che avvia il procedimento di comune accordo tra tutte le parti interessate, in tribunale o presso un notaio elencato all'articolo 1 del regime di inventario notarile pubblicato in allegato alla legge n. 117/19 del 13 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 1083, comma 2, del codice civile. Il notaio tratta il caso avvalendosi del sistema di gestione dei casi.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Gli articoli 1682 e 1683 del codice civile prevedono che, in alcuni casi, un coniuge debba ottenere il consenso dell'altro coniuge per stipulare taluni contratti con terzi. Ciò dipende dal regime patrimoniale coniugale (ad esempio, regime della separazione dei beni o della comunione dei beni), dai poteri di amministrazione comportati dal regime (ad esempio, amministrazione congiunta di determinati beni), dalla natura dei beni (ad esempio, abitazione familiare e patrimonio comune) o dalla natura del contratto (ad esempio, contratto di compravendita e accettazione di donazioni).

Conformemente all'articolo 1687 del codice civile, l'assenza di consenso dell'altro coniuge comporta le conseguenze seguenti per i terzi:

  • se uno dei coniugi stipula un contratto che viola le disposizioni dell'articolo 1682, commi 1 e 3 (ad esempio, alienazione della proprietà di determinati beni mobili), dell'articolo 1682-A (ad esempio, alienazione della proprietà di beni immobili oggetto di regimi patrimoniali di comunione dei beni, alienazione della proprietà dell'abitazione familiare oggetto di qualunque regime patrimoniale coniugale), dell'articolo 1682-B (ad esempio, risoluzione di un contratto di locazione dell'abitazione familiare) o dell'articolo 1683, comma 2 (rinuncia all'eredità o al legato) del codice civile portoghese, l'altro coniuge o i suoi eredi possono chiedere l'annullamento di tale contratto;
  • se un coniuge trasferisce la proprietà di un bene mobile non registrato o conclude un contratto che crea un gravame su tale bene, senza il consenso dell'altro coniuge, il suddetto annullamento non può essere richiesto nei confronti di un terzo che abbia agito in buona fede;
  • se uno dei coniugi trasferisce illecitamente la proprietà di un bene che appartiene esclusivamente all'altro coniuge o stipula un contratto che crea un gravame su tale bene, il contratto è nullo e privo di efficacia e il prezzo deve essere rimborsato, in particolare a norma degli articoli da 892 a 904 del codice civile, che stabiliscono le conseguenze dell'azione illegittima del venditore.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Se si raggiunge un accordo sulla divisione, questo può essere approvato dagli uffici del registro civile o predisposto in un atto pubblico firmato dinanzi a un notaio, a seconda delle situazioni menzionate sopra in risposta alla domanda 6.

Qualora non si raggiunga un accordo sulla divisione, viene avviata una procedura di inventario presso il tribunale o un notaio, come già descritto nella risposta alla domanda 6.

La procedura di inventario giudiziario è disciplinata dalle disposizioni del libro V, titolo XVI (articoli da 1082 a 1130) del codice di procedura civile, disposizioni che si applicano, mutatis mutandis, all'inventario notarile (articolo 2 del regime di inventario notarile pubblicato in allegato alla legge 117/19 del 13 settembre 2019).

La procedura d'inventario si compone delle fasi spiegate di seguito: fase iniziale; opposizione e verifica del passivo; udienza preliminare degli interessati; sentenza di merito e udienza degli interessati; lista di divisione e sentenza di ratifica; azioni proposte dopo la sentenza di ratifica.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

La persona che chieda di registrare un bene immobile è tenuta a presentare una domanda di registrazione all'Ufficio del registro immobiliare, allegando i documenti giustificativi dei fatti esposti nel registro immobiliare. I documenti normalmente richiesti sono: atti pubblici, titoli di proprietà; giustificativi di pagamento delle imposte di bollo e delle imposte municipali sugli immobili di proprietà e, ove applicabile, atti di cancellazione di ipoteche. Qualora tali documenti siano già iscritti presso l'Ufficio del registro immobiliare, è sufficiente indicarne il riferimento.

In aggiunta, laddove la domanda sia presentata da un rappresentante del richiedente, alla domanda va allegata la rispettiva procura. Tuttavia, a norma dell'articolo 39 del codice del registro immobiliare, gli avvocati, i notai e i procuratori legali non devono allegare la procura alla domanda di registrazione.

I richiedenti in possesso di un certificato digitale (cittadini titolari di una carta del cittadino portoghese, gli avvocati, i notai e i procuratori legali debitamente iscritti ai rispettivi albi professionali) possono presentare una domanda di registrazione di bene immobile e aggiungere i documenti necessari via Internet. I richiedenti non in possesso di un certificato digitale possono presentare la domanda di persona presso l'Ufficio del registro immobiliare o inviarla per posta.

Le informazioni sulla procedura di registrazione e i suoi costi sono consultabili all'indirizzo:

https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-registo-predial.

Le versioni attuali del codice civile portoghese e le altre leggi indicate sopra possono essere consultate in portoghese ai seguenti indirizzi:

Codice civile

Codice del registro civile

Codice del registro immobiliare

Codice di procedura civile

Regime di inventario notarile

Nota finale

Questa scheda informativa contiene informazioni generali, non è esaustiva e non ha alcun effetto vincolante per il punto di contatto, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, i tribunali o qualsiasi altro utente. Si deve sempre consultare la versione più aggiornata della legge applicabile. Queste informazioni non sostituiscono il ricorso alla consulenza giuridica professionale di un legale.

Ultimo aggiornamento: 06/10/2023

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