Regime patrimoniale tra coniugi

Italie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni, prevista dagli articoli 177 e seguenti del codice civile.

La comunione legale dei beni prevede la comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Sono beni personali del coniuge:

1) quelli che appartenevano già ai coniugi prima del matrimonio;

2) quelli donati o ereditati successivamente al matrimonio;

3) quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

4) quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge;

5) quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

6) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Rientrano nella comunione anche le seguenti attività:

1) i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;

2) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non consumati allo scioglimento della comunione;

3) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti che la riguardano spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre è congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stipulare una diversa convenzione, che deve avere la forma di atto pubblico a pena di nullità.

Se viene scelto il regime della separazione dei beni la scelta può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Per accordo tra i coniugi è possibile costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 del codice civile).

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni (168 del codice civile).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti (articolo 161 del codice civile).

E’ nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote (articolo 166 bis del codice civile).

Se i coniugi modificano con una convenzione il regime di comunione legale dei beni non possono ricomprendere nella comunione i seguenti beni:

1) beni di uso strettamente personale;

2) beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;

3) beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;

4) la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa

Non sono inoltre derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni e all’uguaglianza delle quote.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il divorzio, la separazione o l’annullamento del matrimonio comportano lo scioglimento della comunione legale.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

La morte determina lo scioglimento della comunione dei beni.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

E’ competente l’autorità giudiziaria secondo le regole generali.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

I beni della comunione legale non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio e neppure di quelle da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (articoli 187 e 188 codice civile).

I beni della comunione legale rispondono delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali (articolo 189 codice civile).

Quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito (articolo 190 codice civile).

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice che procede alla divisione, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge (articolo 194 codice civile).

Nella divisione i coniugi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano a ciascuno di loro prima della comunione o che sono pervenuti durante il periodo in cui erano in comunione per successione o donazione.

Se non si trovano i beni mobili da prelevare i coniugi possono chiedere una somma corrispondente al loro valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge (articolo 196 codice civile).

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Devono essere trascritti nei Registri Immobiliari i contratti che trasferiscono la proprietà immobiliare e più in generale tutti gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti reali immobiliari e questa norma non subisce deroga per gli acquisti di beni immobili che rientrano nella comunione legale.

Chi domanda la trascrizione deve presentare al Conservatore dei Registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale nella quale deve essere indicato anche il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, secondo quanto risulta dalla dichiarazione da loro resa nell’atto o dal certificato dell’ufficiale di stato civile che ha provveduto all’annotazione del regime patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio.

Anche le altre convenzioni matrimoniali, con cui ad esempio si assoggettano determinati beni immobili già personali di un solo coniuge ad un regime di comunione o si costituisce un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, sono soggette alla trascrizione nei Registri Immobiliari.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.