Rights of minors in court proceedings

Child-friendly justice refers to justice systems which guarantee the respect and the effective implementation of all children’s rights at the highest attainable level

Approximately 19% of the EU population (95 million) is under the age of 18. Minors can become directly or indirectly involved with the justice systems of Member States in a number of ways,for example when they commit offences, when they witness or are victims of a crimes, when they seek asylum, when they are the subject of adoption proceedings or when their parents disagree over custody.

Judicial proceedings can have a considerable impact on the lives of minors and the absence of a child-friendly response can result in restrictions or violations of their rights. Furthermore, when the national judicial systems lack child-friendly procedures and practices, the most vulnerable children (e.g. children with disabilities or migrant children) face particular barriers in the enjoyment of their rights.

The right of access to justice should be guaranteed for all minors. Furthermore, throughout their engagement with the justice system, children should be treated with respect for their age, their special needs, their maturity and level of understanding and with consideration of any communication difficulties they may have.

Clearer information on the people and procedures involved in justice affecting minors, as well as a special overview ensuring the respect of the rights of minors, is needed. In this regard, two categories have been identified: children as judicial persons and specific procedures in place in EU countries, depending on the branch of law.

The first category would bring together the general elements relating to the child's personal capacity, such as criminal or civil responsibility, access to legal support, relation to school/education, decision taking in terms of healthcare, specialised courts/institutions or financial support when going to court.

The second category aims to gather information how minors are treated in the context of judicial proceedings and the specific nature of criminal, civil and administrative procedures in the Member States.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Bulgaria

1. Capacità legale del minore

L'età minima per l'imputabilità penale in Bulgaria è fissata a 14 anni. L'età minima per poter agire in giudizio autonomamente, in tutte le materie del diritto, è fissata a 14 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Nell'ambito della giustizia minorile presso organi giurisdizionali generali non esiste la specializzazione. Quando il personale giudiziario è sufficiente per garantire il principio dell'assegnazione casuale delle cause, i giudici sono assegnati alla sezione civile e alla sezione penale e trattano solo le rispettive cause. Le sezioni possono essere istituite presso gli organi giurisdizionali regionali e distrettuali e l'assegnazione dei giudici ad esse avviene a discrezione del dirigente amministrativo dell'organo giurisdizionale.

Il diritto bulgaro fornisce la definizione giuridica di "minore". La responsabilità penale prevede un'età minima e l'imposizione di pene ai minori è disciplinata da norme speciali. Ai sensi della legge sulla protezione dei minori, per minore si intende qualsiasi persona fisica che non abbia compiuto 18 anni.

I minori sono suddivisi in due gruppi: da 14 a 16 anni e da 16 a 18 anni. La responsabilità penale è attenuata rispetto a quella degli adulti, ma per le categorie di età compresa tra i 16 e i 18 anni il grado di attenuazione è inferiore.

I minori che hanno compiuto 16 anni, infatti, sono considerati amministrativamente responsabili a norma della legge sui reati e le pene amministrative e a norma di leggi speciali quali il decreto sulla lotta contro il vandalismo da parte di minori.

3. Aspetti multidisciplinari

Tutte le organizzazioni pertinenti devono coordinare le loro attività al fine di ottenere una visione complessiva dei minori. La legge sulla protezione dei minori disciplina le competenze degli organismi per la protezione dei minori, ossia l'Agenzia statale per la protezione dei minori, le direzioni dell'assistenza sociale a livello locale, i ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, degli Affari interni, dell'Istruzione e della scienza, della Giustizia, degli affari esteri, della cultura, della Salute e i sindaci dei comuni.

4. Formazione professionale

Gli operatori professionisti coinvolti nel processo giudiziario devono essere qualificati e avere una vasta esperienza, in particolare negli interventi presso i minori. Non vi sono prescrizioni relative alla formazione giuridica, ma quasi tutti gli specialisti hanno seguito corsi di qualificazione e formazione che conferiscono loro competenze specifiche.

D'altro canto, gli assistenti sociali e le forze di polizia partecipano a diversi studi, seminari e riunioni organizzati da istituzioni pubbliche, ONG ecc. L'Agenzia per l'assistenza sociale, in quanto principale istituzione statale responsabile dell'attuazione delle politiche per la protezione dei minori, organizza a livello locale numerose formazioni per migliorare le qualifiche dei propri funzionari, ossia gli assistenti sociali.

5. Interesse superiore del minore

In virtù della legge sulla protezione dei minori, l'interesse superiore del minore, che tale legge garantisce, è uno dei principi fondamentali della protezione. L'interesse superiore del minore è il principio fondamentale per il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari. La legislazione nazionale offre ai minori la possibilità di svolgere un ruolo proattivo, di esprimere un'opinione e di partecipare al processo decisionale.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

La legge sulla protezione dei minori stabilisce che il minore ha diritto al patrocinio a spese dello Stato e al ricorso in tutti i procedimenti che incidono sui suoi diritti o interessi.

I minori privi di capacità legale possono presentare denunce e ricorsi mediante i genitori o i rappresentanti legali che ne esercitano, in loro nome, i diritti. La legislazione offre a tali rappresentanti la possibilità di prendere decisioni, rispettando l'interesse superiore del minore. Qualora un minore sia la vittima e decida di non esercitare l'azione penale, il pubblico ministero può farlo per suo conto, avviando un procedimento preliminare.

Non esistono norme specifiche sul patrocinio a spese dello Stato per i minori. Si applicano le norme comuni della legge in materia.

7. Futuri sviluppi

Il ministero della Giustizia, con la partecipazione di varie parti interessate, ha elaborato una nuova legge sulla separazione dei minori nei procedimenti penali e sull'imposizione di misure disciplinari nei loro confronti. La proposta di legge intende incoraggiare i minori in conflitto con la legge a tenere comportamenti onesti e garantire il sostegno alla loro integrazione nella società mediante l'imposizione di misure disciplinari e la loro inclusione in adeguati programmi educativi. Conformemente alle norme internazionali e alle migliori pratiche, la proposta di legge disciplina il nuovo sistema di misure volte a prevenire comportamenti sussidiari e la recidiva nei minori con comportamenti illeciti.

Un elemento essenziale delle modifiche legislative proposte è la possibilità di ricorrere alla mediazione. Ciò consentirà l'introduzione di una giustizia riabilitativa (riparativa) sottraendo i minori dal procedimento penale al fine di ottenere l'eliminazione dei danni causati dalla condotta illecita e, per quanto possibile, ripristinare il rapporto tra l'autore del reato, la vittima e la società.

8. Vita familiare

La legislazione bulgara relativa all'adozione è stata rivista dopo la ratifica della convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (convenzione dell'Aia). Con le modifiche è stata introdotta l'iscrizione delle adozioni e dei genitori adottivi nei registri speciali come condizione per l'ammissione delle adozioni plenarie. Un'eccezione a tale regola era già prevista nel caso di adozione del figlio di un coniuge e dell'adozione di un nipote da parte dei nonni.

Secondo la legislazione bulgara, l'adozione può essere "plenaria" o "semplice":

In caso di adozione plenaria, tra il minore adottato e i suoi discendenti, da una parte, e i genitori adottanti e i loro parenti, dall'altra, si instaurano diritti e obblighi di parentela analoghi a quelli che si instaurano con la parentela d'origine, mentre i diritti e gli obblighi tra il minore adottato e i suoi discendenti con i parenti d'origine sono interrotti.

In caso di adozione semplice, si instaurano diritti e obblighi simili a quelli tra parenti d'origine solo tra il minore adottato e i suoi discendenti, da una parte, e i genitori adottivi, dall'altra, mentre i diritti e gli obblighi tra il minore adottato e i suoi discendenti e i parenti d'origine sono mantenuti. I diritti e gli obblighi dei genitori sono trasferiti al genitore adottante.

Giustizia a misura di minore in Bulgaria PDF(324 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Danimarca

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in Danimarca è pari a 18 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Nei procedimenti penali non esistono istituzioni specializzate che si occupino di vittime e testimoni minorenni, dei quali si occupano i servizi di polizia, le procure e i servizi giudiziari ordinari.

Nemmeno in ambito civile esistono istituzioni specializzate che si occupano dei minori durante i procedimenti giudiziari.

Di norma il sistema giuridico danese si basa sulla presunzione che i giudici e gli ufficiali giudiziari siano "generalisti", pertanto in nessun procedimento riguardante i minori sono coinvolti giudici o ufficiali giudiziari specializzati.

Gli organi giurisdizionali hanno l'obbligo generale di decidere tutte le cause con la dovuta celerità.

Nel 2013 il governo danese ha deciso di rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani dagli abusi. Qualora si debba presumere che un bambino o un giovane abbia necessità di sostegno speciale, il consiglio comunale provvede affinché vengano esaminate le condizioni del minore o del giovane in questione.

Nell'ambito della giustizia penale non esistono istituzioni specializzate che si occupino di vittime e testimoni minorenni.

La Danimarca considera i minori non accompagnati un gruppo particolarmente vulnerabile e ha pertanto elaborato delle linee guida per il trattamento di tali richieste.

I minori che agiscono nei procedimenti giudiziari civili sono rappresentati dai loro genitori o tutori, in quanto mancano della capacità processuale. I minori chiamati a testimoniare davanti a un tribunale civile ordinario non hanno il diritto di chiedere gratuitamente un avvocato.

3. Aspetti multidisciplinari

Nel 2013 il governo danese ha stanziato fondi destinati a iniziative per rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani dagli abusi. Una di queste iniziative è stata la costruzione di cinque centri per i minori, che coprono tutti i comuni della Danimarca.

È stato inoltre istituito un meccanismo di cooperazione volto a rafforzare la collaborazione tra l'amministrazione statale regionale e i comuni in casi di forte conflittualità.

4. Formazione dei professionisti

I giudici supplenti devono partecipare a una serie di corsi di formazione di base obbligatori, che includono anche una formazione riguardante la gestione di cause in materia di affidamento.

Per quanto riguarda i giudici, tali materie sono generalmente integrate nei loro seminari e corsi di formazione, ove pertinente.

Non esiste invece alcuna formazione obbligatoria per gli avvocati chiamati a rappresentare minori in cause civili, penali o amministrative.

Il procuratore generale tiene un seminario nel quadro della formazione supplementare dei pubblici ministeri che si trovino in contatto con minori durante i procedimenti.

Il governo danese sostiene costantemente i comuni nel lavoro da questi svolto per fornire un servizio adeguato ai bambini e ai giovani vulnerabili, nonché alle loro famiglie. Per questo motivo sono stati stanziati finanziamenti annuali per l'aggiornamento professionale degli assistenti sociali comunali.

5. Interesse superiore del minore

Ai sensi della legge danese sui servizi sociali, ogni comune è tenuto a fornire al minore il sostegno necessario per servire al meglio il suo interesse superiore. Tale sostegno deve pertanto essere adattato alla situazione e alle necessità specifiche del minore, deve essere fornito in fase precoce e su base continuativa, in modo che eventuali problemi possano, per quanto possibile, essere risolti presso il domicilio del minore o nel suo ambiente circostante. Il sostegno deve inoltre basarsi sulle risorse proprie del minore.

6. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti minori

Nell'ambito della giustizia penale, per quanto riguarda la vittima, quando un presunto reato è denunciato alla polizia, quest'ultima ha l'obbligo generale di fornire alla vittima orientamenti e informazioni riguardanti, tra l'altro, il diritto all'assistenza legale.

Le sentenze civili emesse nei procedimenti in cui l'attore è un minore vengono eseguite dai giudici dell'esecuzione secondo le abituali norme in materia di esecuzione. Non disponendo della capacità processuale, i minori che agiscono in giudizio devono essere rappresentati dai loro genitori o tutori, i quali esercitano i loro diritti.

Nelle cause relative al diritto di famiglia, l'esecuzione di sentenze in materia di affidamento e residenza del minore è assicurata dai giudici dell'esecuzione. Tale esecuzione non può avere luogo se la salute mentale e fisica del bambino è esposta a gravi pericoli.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

Nell'ambito del diritto penale, quando un presunto reato è denunciato alla polizia, quest'ultima ha l'obbligo generale di fornire alla vittima orientamenti e informazioni riguardanti, tra l'altro, il diritto all'assistenza legale e i mezzi di ricorso. Eventuali richieste di risarcimento possono essere trattate durante il procedimento penale.

Un minore può essere parte attrice, ma, data la sua mancanza di capacità processuale, non può adire autonomamente e a nome proprio i giudici nazionali.

Un minore può essere parte convenuta, ma tutti gli atti del processo devono essere compiuti per suo conto dai suoi genitori o dal suo tutore.

Tutti, compresi i minori, hanno l'obbligo di testimoniare in un procedimento giudiziario se chiamati dal giudice a intervenire come testimoni. Non è necessario che il genitore o il tutore dia il suo consenso perché un minore possa partecipare a un procedimento in qualità di testimone.

Un minore può essere parte attrice o convenuta in un procedimento civile. In generale, poiché i minori non dispongono della capacità processuale, i genitori o tutori si occupano di esercitare i loro diritti, ivi compreso il diritto di proporre impugnazioni.

8. Vita familiare

Prima di concedere l'autorizzazione ai potenziali genitori adottivi, il segretariato del consiglio congiunto conduce un'indagine approfondita dei richiedenti: i risultati vengono presentati al consiglio stesso, il quale prende una decisione in merito all'autorizzazione dei richiedenti sulla base dell'indagine.

La legge danese sull'adozione del dicembre 2015 consente solo adozioni legittimanti. Attualmente l'organismo danese accreditato in materia di adozioni coopera solo con paesi di origine la cui legislazione consente adozioni legittimanti.

Per ciò che concerne le adozioni nazionali, la legge danese stabilisce che tutti i bambini di età superiore ai 12 anni devono acconsentire all'adozione.

Nel caso in cui il bambino sia di età inferiore ai 12 anni, l'amministrazione dello Stato deve, ove la maturità del minore e la natura del caso lo consentano, fornire informazioni sull'atteggiamento del bambino nei confronti dell'adozione.

Il ministero degli Affari sociali e degli interni è competente per la legislazione relativa all'adozione.

Giustizia a misura di minore in Danimarca PDF(499 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Estonia

1. Capacità giuridica del minore

Ai sensi della parte generale del codice civile estone, ogni persona dispone della capacità giuridica. Le persone di età inferiore ai 18 anni dispongono di capacità di agire limitata. Il giudice può ridurre i limiti alla capacità di agire dei minori di età pari o superiore a 15 anni, ove ciò sia nel loro interesse e il loro livello di sviluppo lo permetta. L'età minima alla quale si può agire in giudizio autonomamente in Estonia è pari a 15 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Per informazioni sul sistema giudiziario, consultare la pagina pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

Dei minori che non hanno raggiunto l'età minima per essere penalmente imputabili (14 anni) e che hanno commesso un reato si occupano specifici comitati per i minorenni, le cui decisioni sono in primo luogo oggetto di riesame da parte del governatore di contea, mentre eventuali ricorsi successivi sono esaminati da giudici amministrativi in procedimenti giudiziari amministrativi. È possibile richiedere misure adeguate qualora una causa sia pendente da almeno nove mesi e il giudice competente non abbia ancora preso i necessari provvedimenti senza fornire un giustificato motivo. Inoltre, se l'udienza è rinviata di oltre tre mesi senza il consenso delle parti, queste hanno la possibilità di impugnare la decisione. Norme specifiche disciplinano le misure provvisorie che possono essere ordinate dai giudici al fine di proteggere un minore da qualunque danno e assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti. La legge prevede inoltre che i minori con esigenze particolari siano esentati dalle udienze.

3. Aspetti multidisciplinari

La tutela dei minori è organizzata dal Governo della Repubblica, dal Consiglio per la tutela dei minori, dal ministero degli Affari sociali, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, dai governatori di contea e dalle amministrazioni locali, sulla base delle funzioni previste dalla legge sulla tutela dei minori.

4. Formazione dei professionisti

La formazione dei giudici è organizzata dal dipartimento di formazione giudiziaria, che opera sotto la guida della Corte suprema secondo la legge estone sull'organizzazione del sistema giudiziario. L'Ordine degli avvocati estone è membro del Consiglio degli Ordini Forensi europei, tramite il quale comunica con gli altri Stati membri in merito alle formazioni erogate.

5. Interesse superiore dei minori

Molti atti giuridici fanno riferimento all'interesse del minore. Il link si apre in una nuova finestraLa legge sulla tutela dei minori (sezione 21) stabilisce che l'interesse superiore dei minori deve essere considerato un elemento preminente.

6. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Poiché non hanno la capacità di agire in giudizio, i minori non vengono informati personalmente in merito alle sentenze e alla loro esecuzione da parte degli organi giurisdizionali. Una volta che una sentenza è divenuta esecutiva, il rappresentante legale del minore può richiederne l'esecuzione all'ufficiale giudiziario. La comunicazione al minore delle informazioni riguardanti i procedimenti di esecuzione è considerata una responsabilità del rappresentante legale.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

In Estonia la rappresentanza di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili spetta al rappresentante legale, che si presume agisca nell'interesse superiore del minore. Pertanto, in linea di principio, il rappresentante legale del minore è autorizzato a presentare osservazioni e ricorsi al tribunale per conto del minore senza il suo consenso. Ciononostante, si può dedurre dalla legge che anche un minore può presentare a proprio nome domande e ricorsi a un tribunale, ai quali il suo rappresentante legale dovrebbe in generale aderire immediatamente. Nell'ambito di questioni non contenziose in materia di diritto di famiglia, un minore di età pari o superiore ai 14 anni dotato di sufficiente conoscenza delle procedure ha il diritto di impugnare una decisione giudiziaria senza l'intervento obbligatorio del proprio rappresentante legale.

8. Procedura per le adozioni, comprese le adozioni internazionali

Chiunque desideri adottare deve presentare una domanda di adozione al governo della contea. Se quest'ultimo ritiene che siano rispettati i requisiti necessari per l'adozione, il candidato può presentare una domanda di adozione al tribunale del luogo di residenza del minore adottato. Se il luogo di residenza del genitore adottivo o del minore non è in Estonia, il tribunale non può pronunciarsi sull'adozione senza prima ottenere l'approvazione da parte del comitato per le adozioni internazionali presso il ministero degli Affari sociali della Repubblica di Estonia. Un minore di almeno 10 anni può essere adottato solo con il suo consenso.

Giustizia a misura di minore in Estonia PDF(469 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 31/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Grecia

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale in Grecia è pari a 15 anni. Un minore di età compresa tra i 12 e i 15 anni che abbia commesso un reato ha il diritto di impugnare una decisione amministrativa; una volta raggiunta l'età di 17 anni tale diritto spetta esclusivamente al minore.

L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente è pari a 15 anni per le cause in materia di lavoro; 18 anni in materia di asilo, migrazione, sanzioni amministrative e salute; 12 anni in materia di revoca dell'adozione; 16 anni in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione e 18 anni in tutti gli altri casi, a meno che non sia stata riconosciuta al minore una capacità processuale limitata.

2. Accesso a procedimenti speciali

In tutti gli organi giurisdizionali di primo grado e di appello in Grecia esistono giudici penali minorili, giudici inquirenti e procuratori per i minorenni, tutti specializzati nei processi penali che coinvolgono minori. Il tribunale per i minorenni, composto da giudici penali minorili, è competente per le cause riguardanti minori autori di reati.

I minori sono inoltre protetti da "Società per la tutela dei minori" istituite in ogni tribunale di primo grado e composte da giudici, procuratori, sociologi, insegnanti ecc.

In tutti i tribunali di primo grado e in alcune Corti d'appello sono presenti sezioni composte da giudici specializzati in diritto di famiglia, i quali, in qualità di giudici civili, trattano solo cause di diritto di famiglia. Tali funzioni vengono attribuite per un periodo di durata compresa tra 2 e 4 anni.

Nell'ambito della giustizia amministrativa non esistono disposizioni particolari o istituzioni specializzate che si occupino di diritto di famiglia e dei minori.

3. Aspetti multidisciplinari

I servizi sociali cooperano strettamente con i tribunali della famiglia in tutte le fasi della procedura. Affinché la causa sia sottoposta all'esame del giudice già in una fase avanzata vengono elaborate relazioni per i giudici e si tengono sedute con psicologi. Se necessario, il giudice può sempre richiedere che il minore e/o i suoi genitori siano sottoposti a un esame speciale condotto da un professionista, per analizzare a fondo le condizioni di vita e l'ambiente familiare.

4. Formazione dei professionisti

La formazione di base dei giudici non include il diritto di famiglia quale materia separata rispetto ad altri settori giuridici. Ciononostante, il diritto di famiglia rientra nella formazione permanente organizzata da organismi quali la Scuola nazionale della magistratura; il ministero della Giustizia; l'Ordine degli avvocati; il mondo accademico ecc. I giudici e i pubblici ministeri specializzati in questo settore sono incoraggiati a partecipare a queste attività di sensibilizzazione.

La formazione transfrontaliera è garantita attraverso i canali regolari, ossia la Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG), l'Accademia di Diritto Europeo (ERA) o altri organismi e istituzioni che si occupano della formazione giudiziaria a livello europeo.

5. Interesse superiore del minore

Tutte le misure da adottare e tutte le azioni svolte da istituzioni o enti statali, nonché dagli organi giurisdizionali, devono essere conformi al principio della promozione dell'interesse superiore del minore. In giudizio è compito del giudice interpretare tale concetto caso per caso.

6. Accesso a mezzi di ricorso

Alla pari degli adulti, i minori coinvolti in procedimenti civili o penali godono di tutti i diritti e vengono informati in merito a tutte le procedure che possono riguardarli nel corso di tali procedimenti. Nei procedimenti penali, il pubblico ministero può sospendere il processo dopo l'audizione di un minore se ciò permette di evitare danni irreparabili alla sua personalità.

7. Vita familiare

Ai sensi del diritto greco, chiunque desideri adottare un determinato minore deve prima presentare domanda al tribunale di primo grado del luogo di residenza del minore affinché venga pronunciata l'adozione. I genitori biologici devono dare l'assenso all'adozione del loro figlio da parte dei richiedenti dinanzi a un giudice in camera di consiglio. Anche il minore che ha raggiunto l'età di dodici anni deve dare il proprio consenso all'adozione. È necessaria la deposizione di un testimone in udienza, secondo cui i richiedenti saranno in grado di occuparsi di tale minore e di crescerlo, tenendo conto, tra l'altro, del loro livello di istruzione e delle loro risorse finanziarie. Lo stesso vale per le adozioni internazionali. Questa procedura è stabilita dagli articoli 1542 e seguenti del codice civile greco e dall'articolo 800 del codice di procedura civile greco.

L'adozione può riguardare sia minorenni sia persone maggiori di età, tuttavia l'adozione di maggiorenni costituisce un caso eccezionale e riguarda solo parenti fino al quarto grado (ossia, cugini) (articolo 1579 del codice civile greco). Inoltre, i maggiorenni coniugati possono essere adottati solo previo consenso del coniuge (articolo 1583 del codice civile greco).

Il tribunale di primo grado in composizione collegiale del luogo di residenza del minore è competente per i procedimenti giudiziari di adozione nazionali e internazionali (articolo 800 del codice di procedura civile). Nello specifico contesto dell'adozione internazionale esiste anche una Autorità centrale delle adozioni internazionali, che rientra nell'ambito di competenza del ministero greco del Lavoro (articolo 19 della legge 3868/2010).

Giustizia a misura di minore in Grecia PDF(326 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 25/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Spagna

A norma dell'articolo 12 della Costituzione spagnola i cittadini spagnoli raggiungono la maggiore età al compimento del diciottesimo anno: sono dunque considerati minorenni tutti gli individui al di sotto dei 18 anni.

1. Capacità giuridica del minore

  • L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in Spagna è pari a 18 anni.
  • Soltanto i minori emancipati possono agire in giudizio autonomamente: l'emancipazione si raggiunge generalmente all'età di 18 anni, oppure a 16 anni mediante matrimonio o autorizzazione giudiziaria o parentale. In alcune regioni si può ottenere l'emancipazione a partire dall'età di 14 anni.
  • Ai sensi della legge sulla responsabilità penale dei minori, l'età minima per l'imputabilità penale in Spagna è pari a 14 anni. Le misure applicabili ai minori al di sotto dell'età minima per l'imputabilità penale (minori di età inferiore ai 14 anni in Spagna) sono volontarie o consistono nell'inserimento in un istituto di assistenza.

2. Accesso a procedimenti speciali

  • Tribunali per i minorenni: ai sensi della legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, relativa alla responsabilità penale dei minori, tribunali specializzati denominati "Juzgados de menores" esaminano le cause aventi ad oggetto delitti e reati minori commessi da individui di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni non compiuti. Giudici e pubblici ministeri specializzati si occupano dei processi penali a carico di minori autori di reati.

L'ufficio del Pubblico ministero è responsabile per la difesa dei diritti riconosciuti ai minori dalla legge. Le misure applicabili nei confronti dei minori autori di reato di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono contenute in una legge specifica (legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, relativa alla responsabilità penale dei minori).

Ove l'autore del reato sia di età inferiore ai quattordici anni, tale legge organica non viene applicata; al suo posto si applicano specifici articoli del codice civile e il resto dell'attuale normativa vigente.

  • Qualora delle cause riguardanti vittime o testimoni minorenni si occupino tribunali ordinari, la legge stabilisce garanzie specifiche per i minori in base alla loro età: ad esempio, i minori più vulnerabili sono chiamati a deporre dinanzi a uno psicologo specializzato e le loro testimonianze sono registrate per evitare che debbano essere ripetute in tribunale e che vi sia contatto visivo tra il minore e il presunto autore del reato.
  • Giustizia civile: i tribunali denominati Juzgados de Primera Instancia (tribunali civili di primo grado) trattano le domande dei minori secondo le norme di procedura civile. Esistono inoltre tribunali civili specializzati nel diritto di famiglia, denominati Juzgados de Familia (tribunali della famiglia).

L'ufficio del Pubblico ministero può partecipare ai procedimenti giudiziari civili nei quali siano coinvolti minori o persone con disabilità, fino a quando non viene nominato loro un tutore.

Sebbene il minore non disponga generalmente della capacità di avviare autonomamente un procedimento civile, la legge stabilisce che, qualora una misura possa incidere sui suoi interessi, il minore deve essere sentito se capace di discernimento, e in ogni caso deve essere sentito una volta compiuti i 12 anni di età.

Nelle cause di separazione o di scioglimento del matrimonio, nel corso del procedimento il giudice deve sempre tenere in considerazione l'interesse superiore del minore.

Sono procedimenti amministrativi riguardanti i minori quelli aventi ad oggetto: la tutela dei minori, l'adozione, l'asilo, la migrazione, la salute, l'istruzione e le sanzioni amministrative.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Come regola generale per tutte le giurisdizioni, al fine di evitare ritardi nei procedimenti che coinvolgono minori, la legge organica 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla tutela giuridica dei minori stabilisce che, nei procedimenti giudiziari o amministrativi, la comparizione e l'ascolto dei minori assumono un rilievo prioritario. L'audizione del minore deve essere condotta in maniera adeguata alla sua situazione e al suo sviluppo, con l'assistenza, ove necessario, di professionisti qualificati o di esperti, nel rispetto della sua privacy e utilizzando un linguaggio comprensibile e formati accessibili e adattati alle circostanze del minore, per informarlo sia del contenuto delle domande sia delle conseguenze delle sue opinioni, nel pieno rispetto di tutte le garanzie processuali.

  • Cause penali: le misure giuridiche e politiche applicabili variano in base alle circostanze, a seconda che il minore sia vittima o autore di un reato.
  • Giustizia civile: le parti attrici possono richiedere al giudice l'imposizione di misure cautelari. Come regola generale, i minori non possono chiedere autonomamente al giudice l'imposizione di misure cautelari, ma devono essere assistiti dai loro rappresentanti legali.

Se i minori sono coinvolti in cause di diritto di famiglia, le misure cautelari sono generalmente adottate prima della sentenza, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori interessati, ad esempio in materia di affidamento, pagamento degli alimenti, diritto di visita, misure di sostegno finanziario ecc.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

La legislazione spagnola contiene alcune importanti disposizioni che rafforzano le misure volte a facilitare l'esercizio dei diritti dei minori e stabilisce un quadro giuridico appropriato in relazione ai minori stranieri, riconoscendo a questi ultimi in Spagna il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali alle stesse condizioni dei minori spagnoli e indipendentemente dal loro status amministrativo. I minori tutelati dalla pubblica amministrazione si vedono riconoscere d'ufficio la copertura dell'assicurazione sanitaria.

Le autorità pubbliche hanno l'obbligo di assicurare la protezione dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, i minori con esigenze di protezione internazionale, i minori con disabilità e i minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, pornografia infantile o tratta di esseri umani, e devono garantire il rispetto dei loro diritti previsti dalla legge.

La legge organica sulla tutela giuridica dei minori prevede come principio guida dell'azione amministrativa la protezione dei minori contro ogni forma di violenza, comprese la violenza derivante dall'ambiente familiare, la violenza di genere, la tratta di esseri umani e la mutilazione genitale femminile. La protezione dei minorenni vittime di violenza domestica costituisce uno dei capisaldi della nuova legge sulla tutela dei minori e degli adolescenti, pubblicata il 28 luglio 2015.

Hanno competenza in materia gli Uffici di assistenza alle vittime, che dipendono dal ministero della Giustizia o dalle comunità autonome. Tali uffici effettuano una valutazione individuale delle vittime al fine di stabilire le loro specifiche esigenze di protezione, e le assistono nell'ambito legale, psicologico e sociale, con l'obiettivo di ridurre al minimo la vittimizzazione primaria ed evitare la vittimizzazione secondaria. Ai minori vengono prestati specifici servizi di sostegno.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari, la legislazione spagnola riconosce ai minori il diritto di essere sentiti in qualunque caso, senza discriminazioni basate sull'età, su eventuali disabilità o su qualunque altra circostanza, sia nei procedimenti di diritto di famiglia sia in qualunque procedimento amministrativo, giudiziario o di mediazione che li riguardi e che dia luogo ad una decisione atta a incidere sulla loro sfera personale, familiare o sociale, nel rispetto delle loro opinioni e tenendo conto della loro età e maturità. Il minore deve pertanto ricevere le informazioni che gli permettano l'esercizio di tale diritto, in un linguaggio comprensibile e in formati semplici adattati alle sue circostanze.

Il principio dell'interesse superiore del minore è considerato una priorità e costituisce tanto un diritto sostanziale quanto un principio generale di interpretazione e una regola procedurale. La legge organica spagnola sulla tutela giuridica dei minori richiede l'adozione di qualunque misura che risponda all'interesse del minore e garantisce in particolare la tutela della sua privacy.

L'idea generale è che l'interesse superiore di ciascun minore debba essere valutato e determinato caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche di ogni minore.

La definizione di interesse superiore del minore e i criteri per la sua determinazione sono stabiliti e illustrati all'articolo 2 della legge organica sulla tutela giuridica dei minori.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Minore autore di reati: l'obiettivo ultimo delle leggi penali riguardanti i minori è il loro reinserimento nella società, che deve essere facilitato attraverso misure educative e personale specializzato. L'esercizio della giustizia con modalità adeguate ai minori alla fine di un procedimento giudiziario è in larga misura competenza delle comunità autonome, le quali hanno la responsabilità primaria delle misure necessarie di riabilitazione, di lavoro socialmente utile o di rieducazione.

Vittima minorenne: ai minori vittime di illeciti penali vengono prestati servizi sociali adattati alle loro specifiche situazioni.

Giustizia civile:

i minori possono essere parti nei procedimenti giudiziari civili: per tale motivo, qualunque decisione del giudice viene loro comunicata ed essi possono chiedere l'esecuzione di una sentenza tramite i loro rappresentanti legali (dal momento che i minori sono privi di capacità processuale), a meno che non siano emancipati.

Minori convenuti in giudizio: i minori possono essere responsabili dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali da essi assunte, delle quali rispondono con i loro beni.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

È importante notare che, ai sensi della legge spagnola, il regime di accesso alle risorse, come le misure di garanzia dei diritti del minore in caso di conflitto di interesse con i genitori, è lo stesso in tutte le giurisdizioni.

Giustizia penale:

ricorso in caso di decisione di non luogo a procedere. In Spagna esiste un quadro giuridico molto ampio per la protezione delle vittime minorenni (legge 4/15).

Ogni minore ha il diritto di ricevere informazioni, presentare ricorsi e impugnazioni, avvalersi dei meccanismi di controllo giurisdizionale e chiedere risarcimenti o indennizzi durante o dopo il procedimento penale in cui il minore è la vittima. A un minore che non dispone di sufficienti risorse viene riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Giustizia civile:

per difendere e vedere garantiti i propri diritti, un minore può:

  • chiedere protezione e tutela all'ente pubblico competente;
  • informare il pubblico ministero della propria situazione;
  • presentare richieste di intervento del difensore civico;
  • chiedere alle pubbliche amministrazioni l'assistenza sociale disponibile;
  • chiedere assistenza legale e la nomina di un difensore;
  • presentare denunce individuali al Comitato per i diritti del minore.

In casi di conflitti di interesse, la legge prevede la nomina di un curatore.

Dinanzi ai tribunali civili è possibile impugnare decisioni amministrative riguardanti la protezione dei minori.

Giustizia a misura di minore in Spagna PDF(606 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Francia

1. La capacità di agire del minore

Nel diritto francese un minore di 18 anni non ha capacità di agire. Deve essere rappresentato, nell’esercizio dei suoi diritti, dai propri rappresentanti legali. (nella maggior parte dei casi i genitori). A seconda della loro età e della loro capacità di discernimento, i minori devono essere coinvolti in tutte le decisioni che li riguardano e che incidono sulla loro vita.

2. L’accesso a procedimenti adeguati

Le pratiche relative ai minori sono seguite da personale specializzato, segnatamente dai magistrati specializzati del tribunal pour enfants (tribunale dei minori). La protezione giudiziaria dei minori e le associazioni abilitate a tal fine possono intervenire durante il procedimento che coinvolge il minore.

La legge prevede che un minore possa essere in conflitto con i propri genitori. In tal caso, un soggetto indipendente può essere nominato “amministratore ad hoc”.

In materia penale il minore ha diritto a consultare un avvocato senza il permesso dei genitori. Gode del patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato è considerato il primo punto di accesso alle informazioni ed esercita un ruolo di assistenza e di protezione del minore. Può chiedere che un processo si tenga a porte chiuse, che il minore sia collocato in modo da non vedere l’imputato, che ogni ulteriore esame medico sia sostituito da un riesame del fascicolo o che non si tengano determinati atti d’indagine (come il confronto).

- Quando è un minore a essere imputato o chiamato in causa, il procedimento e la detenzione possono essere annullati se viene leso uno dei suoi diritti. Un minore di età superiore a 10 anni può essere trattenuto sotto la supervisione di professionisti debitamente formati in luoghi riservati ai minori.

- Quando un minore si trova a essere testimone in una causa, i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria tengono conto della sua condizione di vulnerabilità. I minori di 16 anni non devono prestare giuramento.

- La vittima minorenne gode di una protezione particolare e, se si costituisce parte civile in un procedimento, può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Se l’imputato condannato non è solvibile, la vittima può, a seconda delle circostanze, ottenere un risarcimento da un Il link si apre in una nuova finestrafondo di garanzia per le vittime, dalla Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI, Commissione di risarcimento delle vittime di reato) e/o dal Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI, Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati).

In materia civile il minore deve generalmente essere rappresentato dal proprio rappresentante legale; viene nominato un amministratore quando esistono conflitti di interesse tra il minore e i suoi genitori. I genitori dispongono in tal caso di quindici giorni di tempo per presentare ricorso contro la nomina di un amministratore.

In alcune situazioni, la legge prevede espressamente che il minore possa agire direttamente (in particolare, in caso di minori in pericolo relativamente all’assistenza educativa, in caso di richieste di atto di notorietà finalizzate a determinare la filiazione, di richieste di emancipazione e di richieste di accertamento della cittadinanza per i minori stranieri “isolati”).

3. Leggi e misure volte a ridurre i tempi nelle cause che coinvolgono minori

In materia penale il procureur de la République (procuratore della Repubblica) può ordinare una presentazione immediata dinanzi al tribunale dei minori, affinché l’udienza possa tenersi entro un periodo di tempo compreso tra dieci giorni e due mesi. Questo procedimento è possibile solo se non sono necessarie ulteriori indagini sui fatti, per reati specifici in base all’età del minore e alla pena inflitta. D’altro canto, la comparizione a breve termine permette al procuratore della Repubblica di ordinare un’udienza dinanzi al tribunale dei minori entro un periodo di uno-tre mesi.

In materia civile non esistono disposizioni specifiche per accelerare i procedimenti di primo grado nelle cause che coinvolgono minori, ma quando viene presentato ricorso contro una decisione del tribunale dei minori, la legge indica che la causa doveva essere esaminata con priorità.

4. Meccanismi e procedimenti specifici di sostegno al minore e interesse superiore del minore

L’interesse del minore è un tema centrale nei procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori. La legge rammenta spesso che il giudice deve motivare le proprie decisioni in base al criterio essenziale della tutela degli interessi del minore. Egli deve tenere conto della situazione familiare, sociale ed economica del minore e dell’opinione espressa. Non esiste tuttavia un protocollo o un documento normativo che definisca l’interesse superiore del minore.

In materia penale le autorità regionali avvertono l’autorità giudiziaria quando un minore è palesemente vittima di maltrattamenti o quando si presume lo sia. Se il minore ha subito abusi sessuali, il procuratore della Repubblica deve informare immediatamente il juge des enfants (giudice dei minori) e richiedere assistenza educativa.

Gli obblighi di segreto professionale non si applicano in caso di maltrattamento o di deprivazione dei minori. Molti reati contro minori hanno termini di prescrizione più lunghi, che iniziano a decorrere solo quando la vittima ha raggiunto la maggiore età. L’udienza relativa a un imputato minorenne deve tenersi a porte chiuse. È vietata la pubblicazione di qualsiasi contenuto dell’udienza.

In materia civile il giudice dei minori è competente nell’assistenza educativa, quando il minore è in pericolo. Tra l’altro il Codice civile francese conferisce un’estesa competenza al juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare), che deve prestare «particolare attenzione alla tutela degli interessi dei minori».

5. Esecuzione delle decisioni riguardanti i minori

In materia penale i genitori e l’avvocato del minore sono coinvolti direttamente nell’attuazione di qualsiasi misura. Durante la fase di indagine, il giudice dei minori o il giudice istruttore può ordinare alcuni provvedimenti (per i minori da 10 a 18 anni: misure di collocamento, libertà condizionale, riparazione e lavori diurni; per i minori da 13 a 18 anni: custodia cautelare, sorveglianza giudiziaria, arresti domiciliari con sorveglianza elettronica).

Il tribunale dei minori può ordinare, mediante sentenza, il ritorno in famiglia del minore tra i 10 e i 18 anni, la riparazione, la sospensione condizionale della pena con messa alla prova, i lavori diurni, le misure di collocamento e la protezione giudiziaria. Per i minori tra i 13 e i 18 anni, il tribunale dei minori può inoltre rivolgere un monito o un avvertimento solenne, ordinare una mediazione-riparazione, un lavoro diurno (che può consistere, dai 16 ai 18 anni, in attività di interesse generale), la libertà condizionale o la protezione giudiziaria. Ai minori tra i 10 e i 18 anni possono essere comminate pene, come il divieto di recarsi in determinati luoghi, di incontrare determinate persone, il collocamento e, in ultima istanza, per i minori di età superiore ai 13 anni, la detenzione (nella sezione minorile di un istituto di custodia cautelare o in un penitenziario specializzato per minori, in cui devono essere presenti educatori specializzati).

In materia civile, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, all’assegno alimentare o alla protezione di un minore a rischio sono eseguibili immediatamente. A seconda della capacità di discernimento del minore, nella maggior parte dei casi sono i genitori a dover far eseguire la sentenza. In caso di conflitto con i genitori e se un tribunale non si è già pronunciato sulla questione (ad esempio nominando un tutore), verrà nominato un amministratore con il compito di ottenere l’esecuzione delle misure di interesse per il minore.

6. L’adozione

L’adozione si articola in più fasi: l’ottenimento di un’autorizzazione, l’abbinamento e la messa in contatto tra il minore e l’adottante e il procedimento giudiziario che crea il rapporto di filiazione. In Francia esistono due tipi di adozioni: l’adozione ordinaria (conservazione della filiazione originale) e l’adozione legittimante (solo per i minori di 15 anni, sostituzione con la filiazione dei genitori adottivi).

Il tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado) è competente in entrambi i casi e l’adozione può essere pronunciata solo se è nell’interesse del minore. Il minore di età superiore a 13 anni deve esprimere il proprio consenso all’adozione.

Giustizia a misura di minore in Francia PDF(749 Kb)fr

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Croazia

Capacità giuridica dei minori

In Croazia, i minori dispongono di capacità giuridica (la capacità di avere diritti e doveri) e di capacità processuale (capacità di essere parte attrice o convenuta nei procedimenti giudiziari). I minori acquisiscono la capacità di compiere atti giuridici (la capacità di concludere contratti e di produrre gli effetti giuridici che produrrebbero normalmente a partire dai 18 anni di età) solo se contraggono matrimonio, diventano genitori (dai 16 anni di età) o stipulano un contratto di lavoro (dai 15 anni di età).

Accesso a procedimenti speciali

I seguenti soggetti interessati possono partecipare a procedimenti penali in cui sono coinvolte persone minorenni:

  • il Difensore civico per i diritti del minore (pravobranitelj za djecu);
  • agenti specializzati di polizia presso il ministero dell'Interno, formati nel trattamento dei minori vittime o autori di reato;
  • tribunali per i minorenni e giudici minorili nei procedimenti penali che coinvolgono i minori;
  • pubblici ministeri specializzati nel trattamento dei giovani presso la procura;
  • avvocati specializzati nei procedimenti penali riguardanti i minori, nominati dal presidente del tribunale, secondo necessità, in base all'albo dell'ordine degli avvocati croato (Hrvatska odvjetnička komora) (solitamente quali avvocati della difesa);
  • assistenti sociali, che ricoprono un ruolo importante nei procedimenti penali riguardanti i minori;
  • cliniche e ospedali pediatrici specializzati;
  • numerose ONG specializzate, assistenti non legali specializzati (presso i tribunali per i minorenni e la procura), volontari ecc.

La partecipazione di minori e giovani (fino ai 23 anni di età) autori di reato ai procedimenti giudiziari è disciplinata dalla legge sui tribunali per i minorenni (Zakon o sudovima za mladež).

I procedimenti civili, tra i quali figurano anche quelli riguardanti i minori si svolgono nei tribunali municipali (općinski sudovi) in quanto non sono stati istituiti tribunali speciali competenti esclusivamente per le controversie che coinvolgono minori e giovani. I tribunali circondariali sono competenti in primo grado per il trattamento di casi di mantenimento e in materia di esistenza o non esistenza del matrimonio, di annullamento del matrimonio e divorzio, di accertamento o disconoscimento di paternità o maternità, nonché di affidamento del minore e responsabilità genitoriale.

I centri di assistenza sociale (Centri za socijalnu skrb) sono enti pubblici che operano con l'obiettivo di proteggere e sostenere i minori, e possono influenzare le decisioni dei tribunali. Nei procedimenti giudiziari i centri di assistenza sociale possono avere lo status giuridico di parte nel processo o partecipare in qualità di intervenienti. Dal momento che svolgono un ruolo importante nella protezione dei minori nei procedimenti giudiziari, tali centri dispongono di varie opportunità per difendere l'interesse superiore dei minori.

Il Difensore civico per i diritti del minore è un'autorità indipendente, responsabile soltanto nei confronti del parlamento, alla quale incombono la tutela, il monitoraggio e la promozione dei diritti e degli interessi dei minori.

Non sono stati istituiti tribunali o istituzioni distinti competenti a trattare esclusivamente i diritti dei minori e dei giovani nei procedimenti amministrativi. I tribunali amministrativi esistenti (upravni sudovi) sono organi giurisdizionali con competenza generale a risolvere tutte le controversie amministrative, ivi comprese quelle riguardanti i giovani o i minori.

Tutte le autorità competenti che partecipano a procedimenti penali nei quali siano coinvolti giovani o minori in qualità di imputati o vittime devono agire con urgenza al fine di portare a termine le loro attività il prima possibile. A norma della legge sui tribunali per i minorenni (Zakon o sudovima za mladež), i procedimenti penali a carico di minori o di giovani adulti o i casi di tutela giuridica dei minori hanno carattere di urgenza e devono essere avviati e conclusi senza indebito ritardo. I procedimenti giudiziari a carico di minori autori di reati così come le indagini e le procedure svolte dalla polizia e dai pubblici ministeri hanno carattere di urgenza.

I ritardi nell'esecuzione delle sanzioni nei confronti dei più giovani devono essere ridotti al minimo e il giudice è tenuto ad avviare tali procedimenti senza indebito ritardo dopo che una decisione giudiziaria è divenuta definitiva e qualora non vi siano ostacoli giuridici alla sua esecuzione.

Sono urgenti i procedimenti in cui si decide su controversie relative ai diritti personali del minore e la prima udienza dovrebbe tenersi entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento. Le decisioni nell'ambito di procedimenti aventi per oggetto misure provvisorie, affidamento genitoriale e una relazione personale con il minore, così come le decisioni sul ritorno del minore devono essere pronunciate e trasmesse entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il giudice di secondo grado deve pronunciare e trasmettere la decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'impugnazione.

Ai sensi del codice di procedura penale (Zakon o kaznenom postupku), la vittima giovane o minorenne ha il diritto di essere sentita, di testimoniare e di partecipare ai procedimenti penali. Inoltre i minori o i giovani hanno diritto ad essere informati in merito ai fatti pertinenti, a presentare prove relative al reato e ai procedimenti penali, nonché a proporre impugnazione. Essi hanno il diritto di porre domande agli indagati, ai testimoni e ai periti nel corso delle udienze e di presentare le loro osservazioni e spiegazioni in merito a tali deposizioni.

Nella pratica, gli specialisti coinvolti nei procedimenti in materia di tutela dei minori valutano l'interesse superiore del minore e possono proporre al giudice una misura di protezione del minore. La valutazione dell'interesse superiore del minore si basa sui principi e sui metodi di lavoro di assistenti sociali, psicologi, insegnanti e altri professionisti.

Per assicurare il rispetto della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, il giudice può nominare un rappresentante speciale per il minore nel caso in cui il titolare della responsabilità genitoriale non sia autorizzato a rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse. Tale rappresentante è generalmente un avvocato con esperienza specifica in materia di procedimenti giudiziari riguardanti i minori. I rappresentanti speciali possono essere nominati in alcuni procedimenti giudiziari aventi per oggetto la detenzione di un minore o di un giovane, il divorzio e l'adozione, nonché nei casi riguardanti la tutela dei diritti personali e degli interessi del minore.

La tutela dell'interesse superiore del minore è uno dei principi sanciti dalla costituzione croata, in cui si afferma, tra le altre cose, che i genitori sono responsabili per la crescita, il benessere e l'istruzione dei loro figli e hanno la responsabilità di garantire il loro diritto a uno sviluppo personale pieno e armonioso. A norma del diritto pertinente, lo Stato deve dedicare particolare attenzione agli orfani e ai minori abbandonati dai loro genitori e tutti hanno il dovere sia di proteggere i minori sia di informare le autorità competenti in merito a ogni eventuale danno loro arrecato. I giovani, le madri e le persone con disabilità hanno diritto di ricevere una protezione speciale sul luogo di lavoro. Chiunque deve avere accesso all'istruzione a parità di condizioni. L'istruzione obbligatoria è gratuita, in conformità di quanto stabilito dalla legge.

Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

La Croazia ha adottato una legge in merito all'esecuzione delle sanzioni imposte ai minori condannati per la commissione di reati (Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje).

L'obiettivo di tale legge è stabilire:

  • le condizioni per l'esecuzione delle sanzioni imposte al minore/giovane autore di reati nell'ambito di un procedimento penale, in particolare le misure correttive, la detenzione presso centri minorili a regime chiuso e le misure di sicurezza; e
  • le condizioni per l'esecuzione delle sanzioni per i reati minori commessi da minori/giovani.

I rappresentanti del centro di assistenza sociale competente ricoprono un ruolo significativo nel garantire il corretto trattamento dei minori/giovani autori di reati.

Il centro di assistenza sociale ha inoltre la responsabilità di convocare e istruire il minore in merito a qualsiasi misura correttiva, fornendogli tutte le informazioni e il sostegno necessari. Scopo delle misure correttive è prestare protezione, cure, assistenza, sorveglianza e istruzione generale e professionale ai minori autori di reati, in modo da influenzare la loro crescita e lo sviluppo della loro personalità complessiva e migliorare il loro senso di responsabilità affinché non commettano nuovi reati.

I tipi di misure correttive sono: ammonizione da parte del giudice, obblighi speciali (quali scusarsi con la parte lesa; riparare, nei limiti del possibile, il danno derivante dal reato; prendere parte alla normale istruzione scolastica; non assentarsi dal lavoro; prendere parte alla formazione attinente a una professione adeguata alle proprie capacità e preferenze; accettare un posto di lavoro e mantenerlo; utilizzare il proprio reddito sotto la sorveglianza e con la consulenza del responsabile della misura correttiva; prendere parte ad attività di organizzazioni umanitarie o attività di rilevanza locale o di protezione ambientale; astenersi dal visitare determinati luoghi, partecipare a determinati eventi o frequentare determinate persone in grado di influenzarlo negativamente; sottoporsi, previo consenso del proprio rappresentante legale, a cure mediche o a cure per la tossicodipendenza o altre dipendenze; partecipare a percorsi di terapia psicosociale individuali o di gruppo presso centri di consulenza giovanile; prendere parte a corsi di formazione professionale; non allontanarsi dal proprio luogo di residenza permanente o temporanea per un periodo di tempo prolungato senza l'autorizzazione del centro di assistenza sociale; essere rinviato al centro di controllo dell'idoneità alla guida competente per sostenere un esame della conoscenza delle norme stradali, non avvicinare o molestare la vittima), cure o sorveglianza supplementari, cure o sorveglianza supplementari durante la custodia diurna presso un istituto di correzione, rinvio a un centro disciplinare, rinvio a un istituto di correzione, rinvio a un centro di detenzione, rinvio a un istituto di correzione speciale.

Il collocamento presso un centro minorile a regime chiuso è un tipo di misura privativa della libertà specifico quanto alle condizioni che devono essere soddisfatte per la sua imposizione, alla sua durata e finalità e ai vincoli connessi alla sanzione. I ragazzi più grandi (ossia i minori che, al momento della commissione del reato, hanno un'età pari o superiore a 16 anni ma non hanno ancora compiuto 18 anni) autori di un reato possono essere collocati in un centro minorile a regime chiuso qualora abbiano commesso un reato punito dalla legge con una pena detentiva di almeno tre anni e qualora, a causa della natura e della gravità del reato, una misura correttiva non possa essere giustificata.

I minori o i giovani che non dispongono di capacità di agire sono rappresentati dai loro rappresentanti legali, che forniscono loro le informazioni sulle decisioni giudiziarie e sull'esecuzione delle sanzioni.

Nel corso dei procedimenti di esecuzione i giudici hanno il potere di disporre misure protettive al fine di proteggere i minori o i giovani da danni inutili subiti in seguito allo svolgimento di un procedimento extragiudiziale. Tali misure protettive consistono nella limitazione dei contatti inappropriati o in un contatto limitato con il genitore, il nonno, il fratello o la sorella (o il fratello o la sorella unilaterali) del minore o con il coniuge del minore.

Possibilità d'impugnazione

a) Procedimenti penali

Chiunque ha il diritto di impugnare una decisione emessa dall'organo giurisdizionale competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del codice di procedura penale. Qualora siano vittime di reato, i minori o i giovani hanno diritto di impugnare una decisione di un organo giurisdizionale di primo grado al pari del procuratore, del convenuto e dell'avvocato della difesa. La parte lesa può impugnare la decisione contestando la pronuncia del giudice sulle spese del procedimento penale o sulla domanda di risarcimento. Tuttavia, qualora il pubblico ministero sia subentrato nell'esercizio dell'azione penale alla parte lesa che agiva in qualità di accusa privata, quest'ultima può fondare la propria impugnazione su uno qualsiasi dei motivi in base ai quali una sentenza può essere impugnata.

Chiunque sia legittimato a impugnare una sentenza che impone una pena nei confronti di un minore, una decisione che impone una misura correttiva nei confronti di un minore o una decisione di sospensione del processo può proporre impugnazione entro otto giorni dal ricevimento della sentenza o della decisione. Un avvocato della difesa o il pubblico ministero, il coniuge, un parente in linea retta, un genitore adottivo, un tutore, un fratello, sorella o un affidatario possono proporre impugnazione a favore del minore anche contro la sua volontà. Gli organi giurisdizionali di secondo grado possono riformare la decisione del giudice di primo grado imponendo una sanzione più severa nei confronti di un minore solo se ciò viene richiesto nell'impugnazione.

a) Procedimenti civili

I minori e i giovani coinvolti nei procedimenti giudiziari hanno il diritto di presentare un ricorso, un'impugnazione o una richiesta ai sensi delle norme generali stabilite dal codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) e dalla legge relativa alle obbligazioni (Zakon o obveznim odnosima).

Poiché di norma i minori e i giovani non dispongono di capacità giuridica, solitamente i loro genitori o tutori avviano azioni giuridiche specifiche a loro nome e per loro conto in qualità di rappresentanti legali. Il rappresentante legale può compiere tutti gli atti del processo a nome del minore, ivi compresa la proposizione di un'impugnazione. Un'impugnazione può essere proposta contro una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di primo grado e sospende l'esecuzione della decisione giudiziaria pertinente. L'impugnazione può fondarsi su una violazione sostanziale delle disposizioni in materia di procedimenti civili, su un'esposizione dei fatti errata o incompleta e su un'erronea applicazione del diritto sostanziale. Il termine di impugnazione avverso la sentenza di un organo giurisdizionale di primo grado è di 15 giorni dalla data di ricevimento della sentenza.

Adozione

La legge sulla famiglia (Obiteljski zakon) disciplina l'adozione considerandola una forma speciale di assistenza legale e alla famiglia e di protezione di minori privi di assistenza genitoriale adeguata, che crea un rapporto duraturo tra i genitori e il minore e conferisce l'autorità genitoriale ai genitori adottivi. I genitori adottivi devono essere cittadini croati (in via eccezionale è possibile ammettere all'adozione cittadini stranieri, se ciò è di particolare interesse per il minore), di età non inferiore ai 21 anni e avere almeno 18 anni di più dell'adottato. Un minore può essere adottato in forma congiunta da coppie sposate o coppie di fatto, da un coniuge/membro della coppia di fatto se l'altro coniuge/membro della coppia è il genitore biologico o adottivo, con il consenso dell'altro coniuge/membro della coppia di fatto, o da una persona non coniugata o che vive in un'unione di fatto.

L'adozione è possibile fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore e un minore può essere adottato solo se è conforme ai requisiti di legge sull'adozione e se tale adozione risulta essere nel suo interesse. Un minore che abbia compiuto i 12 anni di età deve esprimere per iscritto il suo consenso all'adozione.

Il procedimento di adozione viene svolto dal centro di assistenza sociale del luogo di residenza permanente o temporanea degli aspiranti genitori adottivi.

Se il genitore adottivo o il minore è un cittadino straniero, l'adozione può essere accordata solo previo consenso del ministero responsabile per l'assistenza sociale.

Ultimo aggiornamento: 19/05/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Cipro

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale a Cipro è pari a 14 anni. L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente è pari a 18 anni per qualsiasi genere di procedimento.

2. Accesso a procedimenti speciali

2.1. Giustizia penale

Generalmente, i minori non dispongono della capacità processuale e pertanto possono agire in giudizio solamente tramite i loro genitori/tutori.

Attualmente le cause penali che coinvolgono vittime minorenni sono competenza degli organi giurisdizionali penali ordinari. Esistono tuttavia leggi specifiche contenenti disposizioni che rispettano le esigenze dei minori e garantiscono la protezione di vittime o testimoni minorenni.

2.2. Giustizia civile

Non esistono istituzioni specializzate che si occupino dei minori nei procedimenti giudiziari civili.

2.3. Giustizia amministrativa

I servizi di assistenza sociale del ministero del Lavoro, dell'assistenza e della previdenza sociale si occupano della protezione e del sostegno dei minori per tutta la durata dei procedimenti giudiziari: tutti i servizi che prestano e le politiche che attuano hanno come priorità assoluta l'interesse superiore del minore.

2.4. Misure giuridiche e politiche messe in atto per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Non sono previsti limiti di tempo relativi all'avvio o alla conclusione­ dei procedimenti, indipendentemente dal fatto che coinvolgano un minore o una persona maggiorenne.

Nei procedimenti civili ordinari i giudici si adoperano per quanto possibile (tenuto conto del loro elevato carico di lavoro) per dare priorità ai casi che coinvolgono i minori. Le richieste di provvedimenti provvisori vengono esaminate senza indebito ritardo.

2.5 Meccanismi di sostegno specifici per il minore

Per i procedimenti giudiziari civili non è prevista alcuna disposizione volta ad assicurare che i locali degli organi giurisdizionali siano adatti ai minori, né viene offerto alcun sostegno psicologico o di altra natura, a meno che non sia stata accertata l'esigenza specifica del minore di ricevere tale sostegno.

Non è previsto alcun obbligo di adeguare le udienze ai tempi e alla soglia di attenzione del minore. Qualora vengano presentati in giudizio immagini o altri materiali ritenuti dannosi per il minore, il giudice può richiedere che quest'ultimo abbandoni l'aula. L'unica misura protettiva disponibile nell'ambito dei procedimenti civili è la possibilità di procedere a porte chiuse.

3. Aspetti multidisciplinari

In casi di violenza domestica, i servizi di assistenza sociale cooperano con tutti gli altri servizi competenti sulla base del manuale di procedura interdipartimentale approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2002. In casi di abusi sessuali nei confronti di minori, i servizi di assistenza sociale cooperano con gli altri servizi competenti al fine di stabilire un approccio multidisciplinare.

4. Formazione dei professionisti

L'accademia di polizia di Cipro, quale istituto di addestramento della polizia cipriota, organizza conferenze sulla gestione dei casi relativi ai minorenni a tutti i livelli di formazione della polizia, sia nel programma di formazione di base per allievi agenti di polizia sia in corsi avanzati e in corsi specializzati.

I funzionari dei servizi sociali ricevono una formazione iniziale e continua su questioni inerenti ai minori, ad esempio su come gestire un colloquio con un minore, un caso riguardante un minore ecc.

Per quanto riguarda i giudici dei tribunali civili e penali ordinari, non sono previsti obblighi di formazione relativi al trattamento dei minori durante i procedimenti giudiziari. I giudici partecipano di norma a seminari formativi e conferenze organizzati sia a Cipro sia all'estero.

5. Interesse superiore del minore

Qualora debba prendere una decisione riguardo all'interesse superiore del minore, il giudice può tenere conto di una relazione preparata dai servizi di assistenza sociale, che contiene non solo le osservazioni del funzionario dei servizi sociali, ma anche le opinioni del minore.

6. Monitoraggio delle decisioni nei processi riguardanti i minori

È prevista una revisione esaustiva della legge sui minorenni autori di reati, al fine di garantire procedure più specifiche a favore dei minori e dei giovani. Tale revisione migliorerà e rafforzerà i procedimenti che coinvolgono i minori, promuovendo il loro interesse superiore.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

Nel quadro dei procedimenti ordinari un minore può agire in giudizio e presentare impugnazioni e domande di controllo di legittimità tramite i suoi genitori o il suo tutore o rappresentante legale.

Per quel che concerne le richieste di risarcimento o indennizzo durante o dopo un processo penale in cui il minore è la vittima, l'azione civile ordinaria volta ad ottenere il risarcimento o l'indennizzo dev'essere proposta per conto del minore da un suo genitore o dal tutore. Per quanto riguarda invece i provvedimenti per il risarcimento delle vittime costituitesi parti civili direttamente nel processo penale, i tribunali penali ordinari hanno poteri limitati.

Qualora sussista un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o il suo tutore, i servizi di assistenza sociale possono affidare il minore al direttore dei servizi, il quale ne diviene il tutore e, se necessario, assegna al minore un rappresentante legale.

8. Vita familiare

Nella Repubblica di Cipro sono riconosciuti tre tipi di adozione:

  • adozioni nazionali,
  • adozioni internazionali,
  • adozione del figlio del coniuge, nato da un precedente matrimonio.

In tutti i casi l'interesse superiore del minore viene considerato come priorità assoluta, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Giustizia a misura di minore a Cipro PDF(572 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Lussemburgo

1. Capacità di agire del minore

In Lussemburgo, l'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in tutti gli ambiti giuridici è pari a 18 anni, con la sola eccezione dei minorenni emancipati, i quali possono agire in giudizio per conto proprio.

In Lussemburgo esiste un sistema giudiziario specializzato in materia di illeciti commessi da minori al di sotto dell'età minima per l'imputabilità penale. L'età minima per la responsabilità penale in Lussemburgo è pari a 18 anni, pertanto secondo l'ordinamento giuridico lussemburghese un soggetto di età inferiore ai 18 anni non commette un "reato", bensì un "atto qualificato come reato", per il quale è competente il Tribunale per i minorenni, un organo giurisdizionale specializzato responsabile dell'applicazione di misure protettive, di affidamento e/o in materia di educazione.

2. Accesso a procedimenti speciali

Eccezion fatta per alcune questioni di diritto di famiglia e di tutela dei minori, le cause di diritto civile vengono trattate dagli organi giurisdizionali civili. Nell'ambito della giustizia amministrativa non esistono tribunali speciali per la famiglia e i giovani. I tribunali amministrativi esaminano solo le decisioni in materia di asilo e di migrazione.

  • Un organo giurisdizionale specializzato, il Tribunale per i minorenni (Tribunal de la jeunesse), è competente per i procedimenti riguardanti gli indagati e i delinquenti minorenni, e si occupa delle misure di protezione per i minori che necessitano di assistenza e tutela. Il Tribunale per i minorenni adotta misure educative e di protezione. Gli indagati o i delinquenti minorenni non vengono considerati come autori di reati, bensì come minori che hanno bisogno di protezione e aiuto. Di conseguenza, il diritto penale come tale non viene applicato ai minori.
  • In generale, la sezione della procura responsabile della "tutela dei minori" si occupa di qualunque situazione che coinvolga i minori e le loro famiglie. Qualora una vittima minorenne sia coinvolta in un procedimento giudiziario, i pubblici ministeri lavorano a stretto contatto con l'unità della polizia giudiziaria incaricata della "tutela dei minori".
  • Il Lussemburgo dispone di un organo giudiziario specializzato, il Tribunale per i minorenni, che si occupa dei procedimenti attinenti alla protezione dei minori. I tribunali per i minorenni si compongono di magistrati specializzati. I giudici minorili sono competenti per l'applicazione delle leggi sulla protezione dei giovani. Il giudice competente in materia di diritto di famiglia tratta le cause relative alla responsabilità genitoriale ed esercita inoltre il controllo delle attività dei rappresentanti legali o dei tutori: in questo ruolo, i giudici competenti in materia di diritto di famiglia possono chiedere chiarimenti ai rappresentanti legali e ai tutori, nonché al minore stesso.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Non esistono disposizioni specifiche per garantire che i procedimenti civili riguardanti i minori si svolgano senza indebiti ritardi. Per quanto riguarda i termini processuali, si applicano le norme generali (le medesime applicabili agli adulti): tali norme differiscono a seconda dell'organo giurisdizionale che esamina la causa.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

Tale servizio può fornire assistenza al minore nell'accesso ai mezzi di ricorso. Il minore può inoltre essere assistito da un avvocato.

  • Il significato del termine "interesse superiore" non è specificato nella legge applicabile.

La valutazione di tale interesse del minore è compito dei giudici, i quali possono tenere conto, ai fini della valutazione, di diversi fattori, tra cui il benessere del minore, fattori sociali ecc. Nonostante gli obblighi giuridici in vigore, il tribunale può tenere conto del parere del minore nel valutare il suo interesse superiore. Il minore può esprimere le sue opinioni nel corso di un'audizione in materia civile, ad esempio in merito alla responsabilità genitoriale.

Tutti i giudici rispettano gli strumenti giuridici internazionali, quali la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

I minori non possono richiedere autonomamente l'esecuzione di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale: il loro rappresentante legale esercita tale diritto per loro conto.

Qualora sia stata emessa una decisione nei confronti di un convenuto minorenne, devono essere sottoposti a esecuzione i beni del minore. I convenuti minorenni che non adempiono gli obblighi derivanti da una decisione giudiziaria non possono essere sottoposti a misure coercitive di detenzione.

Il minore rappresentato da un avvocato può richiedere autonomamente l'esecuzione di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale nelle cause riguardanti la protezione del minore.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

Il minore che voglia presentare un ricorso o un'impugnazione oppure avvalersi dei meccanismi di controllo di legittimità dinanzi a una giurisdizione ordinaria deve essere rappresentato dal suo rappresentante legale, ad eccezione dei minori emancipati, i quali possono agire in giudizio autonomamente.

Poiché assiste il minore e compie ogni atto a suo nome, il rappresentante legale del minore è autorizzato a presentare conclusioni o impugnazioni anche senza il consenso del minore. In casi di conflitto di interesse tra il minore e i suoi genitori, il giudice può nominare un amministratore ad hoc.

Le decisioni pronunciate dal Tribunale per i minorenni possono inoltre essere impugnate dal minore con il sostegno di un avvocato.

7. Istituzioni incaricate del supporto dei minori:

8. Adozione

L'adozione è aperta a tutti i residenti in Lussemburgo, siano essi cittadini lussemburghesi o no, e ai non residenti che desiderano adottare una persona residente in Lussemburgo.

I requisiti per l'adozione sono disciplinati dalla legge nazionale degli adottanti.

Nel caso di adozione da parte di due coniugi di diversa nazionalità o apolidi, si applica la legge del loro luogo di residenza abituale comune al momento della richiesta.

Per gli adottati si applica la legge del loro paese di origine, a meno che l'adozione prevista non conferisca loro la cittadinanza dell'adottante. In caso di conflitto di norme giurisdizionali, si applica la legge del paese in cui l´adozione è validamente conclusa.

Chiunque intenda adottare un minore deve prima contattare il ministero della Pubblica istruzione, dei minori e dei giovani (MENJE) per presentare una domanda di adozione. La valutazione dell'idoneità all'adozione dei richiedenti è preceduta dal "corso di preparazione all'adozione".

Il Centro per l'adozione (Maison de l'Adoption) è un servizio di consulenza sull'adozione per le persone interessate (futuri adottanti e adottati, famiglie adottive, professionisti coinvolti nelle adozioni).

Il servizio presta sostegno durante e dopo la procedura di adozione tramite consulenze personalizzate.

La procedura di adozione in Lussemburgo si compone di diverse fasi.

Il link si apre in una nuova finestraLink alla legislazione

Giustizia a misura di minore in Lussemburgo (in inglese e in francese) PDF(989 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 10/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Malta

Esistono varie definizioni di ciò che la legge intende per "minore" (ad esempio nell'ambito della capacità giuridica del minore) nel quadro giuridico maltese.

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale a Malta è pari a 14 anni. L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente è pari a 18 anni per qualsiasi genere di procedimento.

2. Accesso a procedimenti speciali

In ambito penale, l'organo giurisdizionale specializzato che si occupa dei minori autori di reato è il Tribunale per i minorenni. Le audizioni di vittime minorenni sono condotte mediante collegamenti video. Procedimenti civili: i minori di età inferiore ai diciotto anni non possono agire o resistere in giudizio se non attraverso un genitore, tutore o curatore. Ciononostante, nei casi di separazione personale o di divorzio il giudice deve sempre tenere in considerazione l'interesse superiore del minore nel corso del procedimento. Sono procedimenti giudiziari amministrativi riguardanti i minori quelli aventi ad oggetto: la protezione dei minori, le adozioni, l'affidamento, i richiedenti asilo non accompagnati e i minori nel contesto delle procedure d'asilo.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Le misure giuridiche e politiche in vigore al fine di evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori variano in base alle circostanze: nelle cause penali tali misure variano a seconda che il minore sia vittima o autore di un reato. Nelle cause civili che riguardano il diritto di famiglia è tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Nelle cause di diritto amministrativo riguardanti i minori, le misure di affidamento sono esaminate dal Tribunale per i minorenni, che è un organo giurisdizionale specializzato.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

Nel diritto maltese non esiste una norma generale che stabilisca le condizioni per le audizioni dei minori vulnerabili durante i diversi procedimenti penali o amministrativi esistenti. Esistono norme contenute nella legislazione e nelle varie procedure applicate dagli organi giurisdizionali e quasi giurisdizionali al fine di rendere tali procedimenti penali e amministrativi conformi all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A Malta i minori possono partecipare a un procedimento in qualità di testimoni; è tuttavia essenziale per il giudice accertarsi che il testimone minorenne comprenda che non si devono fornire false testimonianze.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Il monitoraggio e l'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori dipendono dal tipo di procedimento. Il diritto maltese prevede le seguenti misure penali: la condanna, le misure di affidamento, le decisioni di sospensione condizionale della pena e la libertà condizionale. Le decisioni nelle cause civili in cui il minore è parte attrice o convenuta sono eseguite allo stesso modo delle decisioni riguardanti una parte attrice o convenuta maggiorenne. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ai sensi del diritto maltese il minore non può agire né resistere in giudizio se non tramite un genitore che ne eserciti la responsabilità genitoriale o, in sua assenza, un tutore o un curatore. I procedimenti riguardanti la protezione dei minori possono essere avviati dal servizio giuridico dell'Agenzija Appogg o da un avvocato privato.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

L'ordinamento maltese non prevede diritti specifici per le vittime minorenni nei procedimenti penali: tali diritti sono infatti previsti dalla legge e si applicano a tutte le vittime, siano esse minorenni o maggiorenni. Per quanto riguarda i procedimenti civili o amministrativi, i minori possono agire in giudizio, presentare impugnazioni o avvalersi dei meccanismi per il controllo di legittimità tramite un genitore, un tutore o un curatore. Nell'ambito di procedimenti contenziosi tra i titolari della responsabilità genitoriale dinanzi a un tribunale per la famiglia, è possibile nominare un avvocato che rappresenti l'interesse del minore.

7. Adozione

La procedura di adozione a Malta si compone di diverse fasi.

Giustizia a misura di minore a Malta PDF(366 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 31/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Portogallo

1. Capacità giuridica dei minori

Secondo il codice civile (Código Civil), i minori, cioè le persone che non hanno ancora compiuto 18 anni, di norma non hanno capacità giuridica e sono dunque rappresentati dai genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, e anche dai tutori. Sono, queste, forme di rappresentanza legale in cui determinate persone agiscono per conto e nell'interesse del minore.

I minori al di sotto dei 18 anni, di norma, non godono di capacità giuridica. Possono essere rappresentati in giudizio dai loro rappresentanti, salvo per atti che possono compiere personalmente e liberamente. I minori la cui responsabilità genitoriale è condivisa da entrambi i genitori, sono rappresentati in giudizio da questi ultimi e per avviare un'azione legale è necessario il consenso di entrambi.

Le conseguenze per minori che commettono atti considerati reato dal diritto penale dipendono dalla fascia d'età, la quale a sua volta deriva dall'applicazione di diversi regimi giuridici. Pertanto, se tali atti vengono commessi:

  • da minori di età inferiore ai 12 anni, si applica il regime previsto dalla legge n. 147/99, del 1º settembre 1999, sulla protezione dei minori in pericolo (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo) che ha finalità esclusivamente di protezione;
  • da persone di età compresa tra i 12 e i 16 anni, si applica la legge n. 166/99, del 14 settembre 1999, sulla tutela educativa (Lei Tutelar Educativa). In virtù di tale legge sono attuate misure di protezione e misure di educazione dei minori all'applicazione della legge e all'inserimento nella vita comunitaria in modo dignitoso e responsabile;
  • da persone di età superiore ai 16 anni, la loro responsabilità penale è valutata a norma del codice di procedura penale (Código do Processo Penal) essendo persone penalmente responsabili e potenzialmente soggette a sanzione. I giovani tra i 16 e i 21 anni sono soggetti a un regime penale speciale previsto dal decreto-legge n. 401/82 del 23 settembre 1982.

2. Accesso alle procedure appropriate

La struttura giudiziaria portoghese comprende tribunali specializzati per i minori, che si occupano di materie quali la disciplina delle responsabilità genitoriali, gli obblighi di mantenimento, l'adozione, l'applicazione di misure di protezione e altre materie. I casi in materia di asilo, immigrazione e relativi ai rifugiati che coinvolgono i minori sono esaminati dai tribunali amministrativi.

I punti 3 e 4 riguardano esempi di adattamento dei procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori. Un altro esempio riguarda le modifiche al codice di procedura penale derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/800:

  • nei procedimenti riguardanti la tratta di esseri umani o i reati contro la libertà sessuale e l'autodeterminazione, gli atti processuali che coinvolgono i minori, comprese le udienze, non sono generalmente aperti al pubblico;
  • è vietata la consultazione di fascicoli giudiziari di procedimenti in cui l'imputato è minorenne da parte di persone estranee al procedimento, indipendentemente dal loro legittimo interesse;
  • l'imputato minorenne ha il diritto di essere accompagnato durante il procedimento dai titolari della responsabilità genitoriale, dal loro rappresentante legale o da un tutore di fatto o, se queste persone non possono essere contattate, o se circostanze speciali nell'interesse del minore o le esigenze del procedimento lo richiedono, e solo durante il persistere di tali circostanze, da un'altra persona idonea designata dal minore e accettata dall'autorità giudiziaria competente.

3. Leggi e misure per ridurre i termini delle cause che coinvolgono i minori

In materia civile:

  • nella procedura di adozione, il procedimento giudiziario è di natura urgente (articolo 32 della legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015);
  • in virtù del quadro giuridico dei procedimenti di tutela civile (Regime Geral do Processo Tutelar Cível), approvato con la legge n. 141/2015 dell'8 settembre 2015, i) i procedimenti di tutela civile, il cui ritardo può pregiudicare l'interesse del minore, si svolgono anche durante le vacanze giudiziarie; ii) le ordinanze urgenti sono emanate entro due giorni; iii) se viene emanata una misura restrittiva o una sanzione accessoria che vieta i contatti tra i genitori, o se i diritti e l'incolumità delle vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza familiare, come l'aggressione fisica o l'abuso sessuale di minori, sono a serio rischio, il pubblico ministero, entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto, richiede la disciplina o la modifica della disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale; iv) l'udienza e il processo possono essere interrotti esclusivamente per motivi di forza maggiore o di assoluta necessità.

In materia penale:

  • in virtù della legge sulla tutela educativa (legge n. 166/99 del 14 settembre 1999), i) lo svolgimento dei procedimenti relativi a un minore sottoposto a custodia cautelare in un istituto pubblico o privato o in un centro di detenzione o internato in attesa di ottenere una perizia sulla sua personalità prosegue anche durante le vacanze giudiziarie; ii) qualora i termini del procedimento possano pregiudicare il minore, il giudice decide, con ordinanza motivata, che il procedimento sia considerato di natura urgente e che si svolga durante le vacanze giudiziarie; iii) qualora sia applicata una misura di internamento e questa sia impugnata, il procedimento è considerato di natura urgente e può essere svolto durante le vacanze giudiziarie; iv) le ordinanze di natura urgente devono essere emesse entro due giorni.

4. Dispositivi e procedure specifici a sostegno del minore e del suo interesse superiore

Nei procedimenti giudiziari civili e in materie relative alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il minore che ha più di 12 anni o, se ne ha meno, che ha la capacità di comprendere le questioni in discussione, considerata la sua età e maturità, deve essere sentito. Il principio secondo cui i minori devono poter partecipare ed essere sentiti è uno dei principi guida della procedura di tutela civile disciplinata dal quadro giuridico della procedura di tutela civile. L'articolo 5, primo comma, di tale quadro giuridico stabilisce che il minore ha diritto di essere sentito e che la sua opinione sia tenuta in considerazione dalle autorità giudiziarie nel determinare il suo interesse superiore.

Se un minore è vittima di un reato, vige lo statuto di vittima di reato (Estatuto da Vítima), approvato con la legge n. 130/2015 del 4 settembre 2015 che recepisce la direttiva 2012/29/UE, che in particolare sancisce

i) il diritto del minore di essere sentito nel procedimento penale tenendo in considerazione la sua età e maturità;

ii) l'obbligo di nominare un avvocato qualora sussista un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, il rappresentante legale o il tutore di fatto, e il minore, la cui maturità è adeguata, ne abbia fatto richiesta all'organo giurisdizionale; e

iii) la possibilità di eseguire registrazioni audiovisive delle audizioni effettuate nel corso delle indagini penali affinché possano essere utilizzate come elemento di prova nel processo. A tal fine le audizioni avvengono in un contesto informale e privato per garantire, in particolare, la spontaneità e la sincerità delle risposte.

Il diritto dei minori a partecipare e a essere sentiti è sancito dalla legge sulla protezione dei minori in pericolo in quattro tipi di disposizioni:

a) le disposizioni riguardanti i minori dai 12 anni in su;

b) le disposizioni riguardanti i minori di età inferiore ai 12 anni,

c) le disposizioni riguardanti i minori senza riferimento all'età e

d) le disposizioni contenenti solo il criterio della maturità.

Uno dei principi generali che caratterizza la procedura di tutela prevista dalla legge sulla tutela educativa è l'audizione dei minori (articolo 47). Tale legge stabilisce anche il diritto del minore di partecipare a ogni fase del procedimento, anche se si trova in stato di detenzione o di custodia; la partecipazione deve avvenire in modo tale che il minore si senta libero e il più possibile a suo agio (articolo 45).

5. Esecuzione delle decisioni relative ai minori

Di norma, le decisioni pronunciate nei procedimenti civili che coinvolgono minori come attori o convenuti sono eseguite allo stesso modo di quelle che coinvolgono adulti nelle stesse condizioni.

Tuttavia ci sono materie e circostanze che giustificano l'esistenza di un quadro giuridico specifico. Ad esempio, per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei casi in cui vi sia il rischio che la decisione non sia rispettata, il giudice può ordinare che l'esecuzione di quanto disposto dai servizi di consulenza tecnica sia monitorata per un periodo di tempo determinato (quadro giuridico sui procedimenti di tutela civile). Nel caso dell'obbligo al mantenimento, l'omissione del versamento dell'assegno è punibile per legge, anche se è necessaria una denuncia per avviare un procedimento penale (articolo 250 del codice penale (Código Penal)).

In virtù del diritto penale, le tre misure cautelari previste dalla legge sulla tutela educativa (ritorno del minore presso i genitori, il rappresentante legale, la famiglia affidataria, il tutore di fatto o un'altra persona idonea, con obblighi a carico del minore; la custodia del minore in un istituto pubblico o privato; la custodia del minore in un centro di detenzione), adottate d'ufficio o su istanza, sono sostituite se il giudice conclude che la misura non porta agli esiti previsti. In ogni caso sono riesaminate d'ufficio dal giudice ogni due mesi.

Nella sua decisione, il giudice designa l'organismo responsabile di monitorare e garantire l'esecuzione della misura. Salvo nei casi in cui la legge stabilisce l'organismo responsabile dell'esecuzione della misura e del relativo monitoraggio, il giudice può affidarne l'esecuzione a un servizio pubblico, a un istituto assistenziale, a un'organizzazione non governativa, a un'associazione, a un club sportivo o a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato ritenuto adeguato. L'organismo designato deve informare il giudice, alle condizioni e alle scadenze previste dalla legge o, qualora la legge non preveda nulla in proposito, alle scadenze stabilite dal giudice, circa l'esecuzione della misura e i progressi nel processo educativo del minore, come pure circa ogni circostanza che possa giustificare una revisione delle misure.

6. Adozione

L'adozione è una forma di instaurazione di un rapporto di parentela tra un minore privo di famiglia e una persona o una coppia e deve essere pronunciata mediante sentenza. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito all'adozione è emanata solo se esistono motivi legittimi per l'adozione; se la decisione comporta benefici reali per il minore; se non impone sacrifici ingiusti agli altri figli del o degli adottanti e se si può ragionevolmente prevedere che il legame tra l'adottante o gli adottanti e il minore sarà identico a quello di consanguineità.

Con la sentenza di adozione, il minore adottato:

  • acquisisce lo status di figlio dell'adottante o degli adottanti a tutti gli effetti di legge, con diritti e doveri identici a quelli derivanti da un rapporto di consanguineità, ed entra a far parte della famiglia dell'adottante o degli adottanti;
  • cessa i rapporti familiari e i contatti con la famiglia di nascita, tranne nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di fratelli biologici, se i genitori adottivi vi acconsentono e se il mantenimento di tali contatti è nell'interesse del minore adottato;
  • perde il cognome originario e acquisisce quello dell'adottante o degli adottanti;
  • può, su richiesta dell'adottante o degli adottanti e se il giudice lo ritiene nel suo interesse e per facilitare l'integrazione nella famiglia, cambiare il proprio nome.

In virtù del codice civile, possono adottare un minore:

  • due persone (anche dello stesso sesso), di età pari o superiore a 25 anni, sposate da più di quattro anni (compreso il periodo di convivenza prematrimoniale), a condizione che non siano legalmente separate;
  • una persona di età pari o superiore a 30 anni, o di età superiore a 25 anni se l'adottato è figlio del coniuge.

Si osservi che, in linea di massima:

  • l'adottante non deve avere un'età superiore ai 60 anni nel momento in cui il minore gli è formalmente affidato in vista dell'adozione;
  • a partire dal 50º anno di età, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato non deve essere superiore a 50 anni, salvo nel caso in cui sussistano gravi motivi e l'interesse dell'adottato lo giustifichi (ad esempio, l'adottato è fratello di altri adottati e la differenza di età di 50 anni vale solo per l'adottato).

L'adottato di età superiore ai 12 anni deve acconsentire all'adozione. L'adottato deve essere sentito dal giudice in presenza del pubblico ministero, alle condizioni e secondo le norme previste per l'audizione dei minori nei procedimenti di tutela civile.

In virtù della legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015, gli adottati di età inferiore ai 16 anni non possono richiedere l'accesso alle informazioni sulle loro origini. Dopo il compimento dei 16 anni, l'adottato può richiedere esplicitamente tale accesso; tuttavia, fino al compimento dei 18 anni, è sempre necessario il consenso dei genitori adottivi o del rappresentante legale. Se la richiesta di accesso alle informazioni è basata su gravi motivi, in particolare se è a rischio la salute del minore adottato, il giudice può, su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, autorizzare l'accesso alle informazioni sulla storia personale del minore adottato.

La legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015 disciplina le procedure di adozione nazionale e internazionale e l'intervento delle autorità competenti in tali procedure.

Ultimo aggiornamento: 08/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Finlandia

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale in Finlandia è pari a 15 anni.

In altri ambiti, l'età minima alla quale è possibile agire in giudizio varia dai 12 anni (per questioni sanitarie o di inserimento presso un istituto di assistenza) ai 15 (per questioni di lavoro, asilo, migrazione, istruzione e sanzioni amministrative) e ai 18 (per questioni familiari).

2. Accesso a procedimenti speciali

Per quanto possibile, le indagini riguardanti i minori sono svolte da agenti di polizia adeguatamente formati o con esperienza in questo ambito. Le sezioni di polizia più grandi dispongono di unità o agenti specializzati nelle indagini sui reati a danno dei minori. In tutte le sezioni di polizia tali indagini sono di norma affidate a investigatori che hanno abilità professionali e competenze specifiche per indagare questo tipo di reati.

La procura dispone di un sistema di pubblici ministeri specializzati che garantisce le competenze necessarie in un settore specialistico e consente di mantenere e sviluppare le abilità professionali dei pubblici ministeri. Esiste un gruppo di pubblici ministeri specializzati nel trattamento dei casi di violenza contro i minori e le donne: essi si occupano della formazione degli altri pubblici ministeri in questo ambito di competenza.

Per quanto possibile, le indagini riguardanti i minori sono svolte da agenti di polizia adeguatamente formati o con esperienza in questo ambito.

Il Difensore civico per i diritti del minore promuove gli interessi dei minori e l'attuazione dei loro diritti a livello generale, ma non si occupa di casi specifici.

3. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore

Dall'inizio del 2016 è possibile ammettere come prova in giudizio anche le registrazioni video di una vittima di età compresa tra i 15 e i 17 anni, se quest'ultima ha specifiche esigenze di protezione.

Ai sensi della legge sulle indagini penali, l'autorità inquirente deve consultare, ove necessario, un medico o un altro esperto in merito alla possibilità di condurre indagini su una persona di età inferiore ai 18 anni.

Di norma, i colloqui con vittime e testimoni minorenni sono svolti da agenti di polizia adeguatamente formati o con esperienza in questo ambito. Il colloquio può anche essere svolto da un operatore sanitario.

Esistono centri specializzati nell'ascolto dei minori vittime di reati, collegati agli ospedali universitari delle città più grandi: la polizia lavora in stretto contatto con questi centri.

4. Formazione dei professionisti

Il ministero della Giustizia organizza periodicamente formazioni avanzate per i magistrati, il personale giudiziario e gli operatori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di psicologia infantile e legale, diritti delle vittime, diritti umani ed esigenze specifiche delle vittime di abuso sessuale. Anche i pubblici ministeri possono prendere parte a queste formazioni.

La procura generale organizza corsi di formazione per i pubblici ministeri che si occupano di casi di abusi sessuali e fisici perpetrati su minori. Le tematiche trattate includono lo sviluppo del minore, la psicologia infantile e le modalità per svolgere un colloquio con un minore.

La formazione degli agenti di polizia comprende corsi sulla psicologia infantile, sulle abilità comunicative e sulle modalità per svolgere un colloquio con un minore. È attribuita una speciale qualifica di esperto ai professionisti che hanno svolto il corso di formazione specifico erogato dalla direzione nazionale della polizia.

5. Accesso ai mezzi di ricorso

È possibile presentare alla procura generale una richiesta di riesame della decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale. La procura generale ha il diritto di avviare un nuovo esame delle accuse.

6. Vita familiare

La prima fase del processo di adozione riguarda i servizi di consulenza per l'adozione prestati dagli organi comunali di assistenza sociale e da Save the Children Finlandia. Tali servizi sono gratuiti per i richiedenti. Ai fini dell'invio di una domanda di autorizzazione all'adozione e di una richiesta di concessione dell'adozione, il prestatore del servizio di consulenza deve presentare una relazione scritta sui servizi prestati. Tale relazione deve contenere le informazioni necessarie sui soggetti interessati e sulla loro situazione.

Sulla base della relazione il consiglio delle adozioni decide se autorizzare o meno l'adozione. Per l'adozione nazionale o internazionale di un minore è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal consiglio delle adozioni, che rimane valida per due anni. I richiedenti possono fare domanda per prorogare la validità di tale autorizzazione.

Esiste un solo tipo di adozione. Una volta che l'adozione è stata autorizzata, l'adottato è considerato figlio dei genitori adottivi e non dei genitori precedenti.

Tale autorizzazione non è necessaria se l'adottato è il figlio del coniuge dell'aspirante adottante, o se l'adottato è stato già di fatto allevato e cresciuto dall'adottante richiedente in modo stabile.

Oltre a ricevere consulenza in materia di adozione, coloro che intendono adottare dall'estero devono rivolgersi sempre ai servizi di adozione internazionale. Tali servizi sono prestati dal dipartimento dei servizi sociali della città di Helsinki, da Save the Children Finlandia e da Interpedia.

Al termine della procedura, l'adozione è concessa mediante decisione giudiziaria.

Giustizia a misura di minore in Finlandia PDF(534 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 03/08/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari - Svezia

1. Età minima alla quale è possibile agire autonomamente in giudizio

L'età minima per l'imputabilità penale in Svezia è pari a 15 anni. Possono agire in giudizio autonomamente le persone di almeno 18 anni per le questioni di diritto di famiglia, di lavoro, di migrazione, di asilo e in materia di sanzioni amministrative. Per le questioni relative all'istruzione l'età minima per agire in giudizio autonomamente è pari a 16 anni, mentre per le questioni sanitarie (riguardanti unicamente la detenzione psichiatrica forzata o le cure psichiatriche obbligatorie) e di inserimento in un istituto di assistenza è pari a 15 anni (sebbene in tali casi i minori, invece di essere parte attrice, siano normalmente chiamati a resistere in giudizio).

2. Istituzioni specializzate e autorità competenti

In Svezia non esistono organi giurisdizionali specializzati per i minori autori di reati. I minori di età inferiore ai 15 anni non possono essere sottoposti a procedimento penale e vengono invece affidati ai servizi sociali. I minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono invece giudicati dagli organi giurisdizionali ordinari. In Svezia esistono organi giurisdizionali ordinari e amministrativi, il cui lavoro si svolge in parallelo. Il sistema degli organi giurisdizionali amministrativi si occupa delle impugnazioni delle decisioni amministrative.

Le cause civili e quelle in materia di affidamento, residenza e diritto di visita vengono esaminate dagli organi giurisdizionali ordinari. In Svezia non esistono istituzioni specializzate che si occupino dei minori durante i procedimenti giudiziari. La maggior parte delle controversie nell'ambito del diritto di famiglia rientra tra le attribuzioni della giurisdizione ordinaria.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Qualora un minore sia sospettato di un reato, i genitori o la persona responsabile della cura del minore devono essere informati al più presto del reato e del colloquio previsto con il minore: i genitori devono essere presenti durante tale colloquio. Se il reato è grave, devono esserne informati al più presto anche i servizi sociali, i quali devono essere presenti durante il colloquio. Le indagini e i procedimenti giudiziari sono adattati agli indagati minorenni. I procedimenti giudiziari devono essere conclusi in tempi ragionevoli. Esiste inoltre una norma generale che impone, qualora un minore sia coinvolto in cause di affidamento, residenza o diritto di visita, di avviare i procedimenti e prendere le decisioni necessarie senza indebito ritardo.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e modalità per garantire al meglio l'ascolto del minore

Alla pari degli adulti, i minori possono essere parti nei procedimenti giudiziari. I minori vittime di reato hanno pertanto lo stesso diritto dei maggiorenni a essere sentiti e a partecipare ai procedimenti. Nei casi in cui il racconto degli eventi da parte del minore sia di particolare importanza (ad esempio nei casi in cui la vittima è un minore), un esperto di psicologia infantile o di tecniche per l'ascolto dei minori deve essere presente durante l'audizione o presentare osservazioni sul valore della deposizione del minore. Il diritto di essere sentiti non si applica ai testimoni, indipendentemente dal fatto che siano minorenni o adulti. I testimoni non sono parti del processo e non hanno alcun ruolo nei procedimenti penali se non quello di fornire, qualora necessario, il loro resoconto dell'accaduto.

5. Approccio multidisciplinare

Vari soggetti quali la polizia, la pubblica accusa, i servizi sanitari e i servizi sociali sono chiamati a cooperare. Se un minore è vittima di violenza, la responsabilità principale della cooperazione ricade sui servizi sociali. La maggior parte dei comuni dispone dei cosiddetti gruppi consultivi, formati da rappresentanti dei servizi sociali, della pubblica accusa, della polizia, dei servizi di assistenza sanitaria infantile e di psichiatria infantile, i quali decidono in merito al coordinamento e alla programmazione delle attività e stabiliscono l'ordine di intervento dei diversi soggetti interessati in seguito alla presentazione di una denuncia di reato ai danni di un minore. Se il minore è vittima di un reato o è sospettato di esserne l'autore, la polizia e i pubblici ministeri devono sempre cooperare tra loro. Viene inoltre avviata una cooperazione con i servizi sociali e tutti gli altri soggetti interessati.

6. Misure in atto per garantire la preminenza dell'interesse superiore del minore

La legislazione svedese stabilisce che l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente per i giudici ordinari, il che significa che il giudice deve tenere conto dell'interesse superiore di ciascun minore. Nei casi di affidamento, residenza e diritto di visita, il giudice decide in base all'interesse superiore del minore. Nel diritto amministrativo svedese invece non esiste alcun principio generale che obblighi le autorità o i giudici amministrativi a tenere conto dell'interesse superiore del minore, o ad attribuire particolare importanza a tale interesse. Il diritto amministrativo differisce pertanto dal diritto civile in questo ambito. Ciononostante, in alcuni settori amministrativi specifici la legislazione settoriale ha introdotto il principio in base al quale occorre tenere conto in misura variabile dell'interesse superiore del minore.

7. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

I minori di età inferiore ai 15 anni non possono essere dichiarati penalmente responsabili per i reati che hanno commesso. Il principio fondamentale è che i giovani autori di reati debbano in primo luogo essere affidati ai servizi sociali, piuttosto che essere trasferiti ai servizi penitenziari e di libertà vigilata. Esistono sanzioni speciali applicabili soltanto agli autori di reati di età compresa tra 15 e 21 anni. Gli autori di reati di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono spesso condannati alle stesse pene previste per gli adulti. Se l'autore ha commesso il reato prima del compimento del ventunesimo anno di età, al momento di determinare la pena deve essere tenuta in particolare considerazione la sua giovane età. Le disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze civili sono le stesse per minorenni e maggiorenni. Se una parte non adempie gli obblighi che ad essa incombono in forza di una sentenza o di una decisione, la controparte può richiedere l'esecuzione di tale sentenza o decisione ad opera dell'autorità svedese preposta all'esecuzione. La legge sulle relazioni tra genitori e figli contiene disposizioni sull'esecuzione delle sentenze e delle decisioni in materia di affidamento, residenza e diritto di visita, nonché di tutte le altre decisioni nell'ambito delle materie ivi disciplinate. L'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in fase di esecuzione di tali decisioni o sentenze.

8. Accesso ai mezzi di ricorso

È riconosciuto a tutte le vittime, ossia non solo alle vittime minorenni, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Tuttavia, solo le parti interessate possono presentare tale richiesta. Le vittime minorenni, alla pari degli adulti, possono richiedere all'autore del reato il risarcimento dei danni subiti. Nell'ambito del diritto civile, poiché generalmente non dispongono della capacità processuale, i minori possono presentare ricorsi e impugnazioni o avvalersi dei meccanismi di controllo di legittimità solo tramite il loro rappresentante legale.

9. Norme generali sull'adozione (di un minore o di un adulto)

Le decisioni in materia di adozione sono prese dal giudice. La persona o le persone che desiderano adottare presentano una domanda; il giudice valuta se l'adozione possa avere luogo nei modi appropriati. L'autorizzazione dell'adozione di un minore può essere concessa solo se l'adozione è nell'interesse del minore.

Giustizia a misura di minore in Svezia PDF(255 Kb)en

Ultimo aggiornamento: 31/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.