Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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1. Capacità di agire del minore

In Lussemburgo, l'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in tutti gli ambiti giuridici è pari a 18 anni, con la sola eccezione dei minorenni emancipati, i quali possono agire in giudizio per conto proprio.

In Lussemburgo esiste un sistema giudiziario specializzato in materia di illeciti commessi da minori al di sotto dell'età minima per l'imputabilità penale. L'età minima per la responsabilità penale in Lussemburgo è pari a 18 anni, pertanto secondo l'ordinamento giuridico lussemburghese un soggetto di età inferiore ai 18 anni non commette un "reato", bensì un "atto qualificato come reato", per il quale è competente il Tribunale per i minorenni, un organo giurisdizionale specializzato responsabile dell'applicazione di misure protettive, di affidamento e/o in materia di educazione.

2. Accesso a procedimenti speciali

Eccezion fatta per alcune questioni di diritto di famiglia e di tutela dei minori, le cause di diritto civile vengono trattate dagli organi giurisdizionali civili. Nell'ambito della giustizia amministrativa non esistono tribunali speciali per la famiglia e i giovani. I tribunali amministrativi esaminano solo le decisioni in materia di asilo e di migrazione.

  • Un organo giurisdizionale specializzato, il Tribunale per i minorenni (Tribunal de la jeunesse), è competente per i procedimenti riguardanti gli indagati e i delinquenti minorenni, e si occupa delle misure di protezione per i minori che necessitano di assistenza e tutela. Il Tribunale per i minorenni adotta misure educative e di protezione. Gli indagati o i delinquenti minorenni non vengono considerati come autori di reati, bensì come minori che hanno bisogno di protezione e aiuto. Di conseguenza, il diritto penale come tale non viene applicato ai minori.
  • In generale, la sezione della procura responsabile della "tutela dei minori" si occupa di qualunque situazione che coinvolga i minori e le loro famiglie. Qualora una vittima minorenne sia coinvolta in un procedimento giudiziario, i pubblici ministeri lavorano a stretto contatto con l'unità della polizia giudiziaria incaricata della "tutela dei minori".
  • Il Lussemburgo dispone di un organo giudiziario specializzato, il Tribunale per i minorenni, che si occupa dei procedimenti attinenti alla protezione dei minori. I tribunali per i minorenni si compongono di magistrati specializzati. I giudici minorili sono competenti per l'applicazione delle leggi sulla protezione dei giovani. Il giudice competente in materia di diritto di famiglia tratta le cause relative alla responsabilità genitoriale ed esercita inoltre il controllo delle attività dei rappresentanti legali o dei tutori: in questo ruolo, i giudici competenti in materia di diritto di famiglia possono chiedere chiarimenti ai rappresentanti legali e ai tutori, nonché al minore stesso.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Non esistono disposizioni specifiche per garantire che i procedimenti civili riguardanti i minori si svolgano senza indebiti ritardi. Per quanto riguarda i termini processuali, si applicano le norme generali (le medesime applicabili agli adulti): tali norme differiscono a seconda dell'organo giurisdizionale che esamina la causa.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

Tale servizio può fornire assistenza al minore nell'accesso ai mezzi di ricorso. Il minore può inoltre essere assistito da un avvocato.

  • Il significato del termine "interesse superiore" non è specificato nella legge applicabile.

La valutazione di tale interesse del minore è compito dei giudici, i quali possono tenere conto, ai fini della valutazione, di diversi fattori, tra cui il benessere del minore, fattori sociali ecc. Nonostante gli obblighi giuridici in vigore, il tribunale può tenere conto del parere del minore nel valutare il suo interesse superiore. Il minore può esprimere le sue opinioni nel corso di un'audizione in materia civile, ad esempio in merito alla responsabilità genitoriale.

Tutti i giudici rispettano gli strumenti giuridici internazionali, quali la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

I minori non possono richiedere autonomamente l'esecuzione di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale: il loro rappresentante legale esercita tale diritto per loro conto.

Qualora sia stata emessa una decisione nei confronti di un convenuto minorenne, devono essere sottoposti a esecuzione i beni del minore. I convenuti minorenni che non adempiono gli obblighi derivanti da una decisione giudiziaria non possono essere sottoposti a misure coercitive di detenzione.

Il minore rappresentato da un avvocato può richiedere autonomamente l'esecuzione di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale nelle cause riguardanti la protezione del minore.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

Il minore che voglia presentare un ricorso o un'impugnazione oppure avvalersi dei meccanismi di controllo di legittimità dinanzi a una giurisdizione ordinaria deve essere rappresentato dal suo rappresentante legale, ad eccezione dei minori emancipati, i quali possono agire in giudizio autonomamente.

Poiché assiste il minore e compie ogni atto a suo nome, il rappresentante legale del minore è autorizzato a presentare conclusioni o impugnazioni anche senza il consenso del minore. In casi di conflitto di interesse tra il minore e i suoi genitori, il giudice può nominare un amministratore ad hoc.

Le decisioni pronunciate dal Tribunale per i minorenni possono inoltre essere impugnate dal minore con il sostegno di un avvocato.

7. Istituzioni incaricate del supporto dei minori:

8. Adozione

L'adozione è aperta a tutti i residenti in Lussemburgo, siano essi cittadini lussemburghesi o no, e ai non residenti che desiderano adottare una persona residente in Lussemburgo.

I requisiti per l'adozione sono disciplinati dalla legge nazionale degli adottanti.

Nel caso di adozione da parte di due coniugi di diversa nazionalità o apolidi, si applica la legge del loro luogo di residenza abituale comune al momento della richiesta.

Per gli adottati si applica la legge del loro paese di origine, a meno che l'adozione prevista non conferisca loro la cittadinanza dell'adottante. In caso di conflitto di norme giurisdizionali, si applica la legge del paese in cui l´adozione è validamente conclusa.

Chiunque intenda adottare un minore deve prima contattare il ministero della Pubblica istruzione, dei minori e dei giovani (MENJE) per presentare una domanda di adozione. La valutazione dell'idoneità all'adozione dei richiedenti è preceduta dal "corso di preparazione all'adozione".

Il Centro per l'adozione (Maison de l'Adoption) è un servizio di consulenza sull'adozione per le persone interessate (futuri adottanti e adottati, famiglie adottive, professionisti coinvolti nelle adozioni).

Il servizio presta sostegno durante e dopo la procedura di adozione tramite consulenze personalizzate.

La procedura di adozione in Lussemburgo si compone di diverse fasi.

Link alla legislazione

Giustizia a misura di minore in Lussemburgo (in inglese e in francese)  PDF (989 Kb) en

Ultimo aggiornamento: 10/12/2021

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