Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

Estonia

Contenuto fornito da
Estonia

1. Capacità giuridica del minore

Ai sensi della parte generale del codice civile estone, ogni persona dispone della capacità giuridica. Le persone di età inferiore ai 18 anni dispongono di capacità di agire limitata. Il giudice può ridurre i limiti alla capacità di agire dei minori di età pari o superiore a 15 anni, ove ciò sia nel loro interesse e il loro livello di sviluppo lo permetta. L'età minima alla quale si può agire in giudizio autonomamente in Estonia è pari a 15 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Per informazioni sul sistema giudiziario, consultare la pagina pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

Dei minori che non hanno raggiunto l'età minima per essere penalmente imputabili (14 anni) e che hanno commesso un reato si occupano specifici comitati per i minorenni, le cui decisioni sono in primo luogo oggetto di riesame da parte del governatore di contea, mentre eventuali ricorsi successivi sono esaminati da giudici amministrativi in procedimenti giudiziari amministrativi. È possibile richiedere misure adeguate qualora una causa sia pendente da almeno nove mesi e il giudice competente non abbia ancora preso i necessari provvedimenti senza fornire un giustificato motivo. Inoltre, se l'udienza è rinviata di oltre tre mesi senza il consenso delle parti, queste hanno la possibilità di impugnare la decisione. Norme specifiche disciplinano le misure provvisorie che possono essere ordinate dai giudici al fine di proteggere un minore da qualunque danno e assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti. La legge prevede inoltre che i minori con esigenze particolari siano esentati dalle udienze.

3. Aspetti multidisciplinari

La tutela dei minori è organizzata dal Governo della Repubblica, dal Consiglio per la tutela dei minori, dal ministero degli Affari sociali, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, dai governatori di contea e dalle amministrazioni locali, sulla base delle funzioni previste dalla legge sulla tutela dei minori.

4. Formazione dei professionisti

La formazione dei giudici è organizzata dal dipartimento di formazione giudiziaria, che opera sotto la guida della Corte suprema secondo la legge estone sull'organizzazione del sistema giudiziario. L'Ordine degli avvocati estone è membro del Consiglio degli Ordini Forensi europei, tramite il quale comunica con gli altri Stati membri in merito alle formazioni erogate.

5. Interesse superiore dei minori

Molti atti giuridici fanno riferimento all'interesse del minore. La legge sulla tutela dei minori (sezione 21) stabilisce che l'interesse superiore dei minori deve essere considerato un elemento preminente.

6. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Poiché non hanno la capacità di agire in giudizio, i minori non vengono informati personalmente in merito alle sentenze e alla loro esecuzione da parte degli organi giurisdizionali. Una volta che una sentenza è divenuta esecutiva, il rappresentante legale del minore può richiederne l'esecuzione all'ufficiale giudiziario. La comunicazione al minore delle informazioni riguardanti i procedimenti di esecuzione è considerata una responsabilità del rappresentante legale.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

In Estonia la rappresentanza di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili spetta al rappresentante legale, che si presume agisca nell'interesse superiore del minore. Pertanto, in linea di principio, il rappresentante legale del minore è autorizzato a presentare osservazioni e ricorsi al tribunale per conto del minore senza il suo consenso. Ciononostante, si può dedurre dalla legge che anche un minore può presentare a proprio nome domande e ricorsi a un tribunale, ai quali il suo rappresentante legale dovrebbe in generale aderire immediatamente. Nell'ambito di questioni non contenziose in materia di diritto di famiglia, un minore di età pari o superiore ai 14 anni dotato di sufficiente conoscenza delle procedure ha il diritto di impugnare una decisione giudiziaria senza l'intervento obbligatorio del proprio rappresentante legale.

8. Procedura per le adozioni, comprese le adozioni internazionali

Chiunque desideri adottare deve presentare una domanda di adozione al governo della contea. Se quest'ultimo ritiene che siano rispettati i requisiti necessari per l'adozione, il candidato può presentare una domanda di adozione al tribunale del luogo di residenza del minore adottato. Se il luogo di residenza del genitore adottivo o del minore non è in Estonia, il tribunale non può pronunciarsi sull'adozione senza prima ottenere l'approvazione da parte del comitato per le adozioni internazionali presso il ministero degli Affari sociali della Repubblica di Estonia. Un minore di almeno 10 anni può essere adottato solo con il suo consenso.

Giustizia a misura di minore in Estonia  PDF (469 Kb) en

Ultimo aggiornamento: 31/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.