Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale a Cipro è pari a 14 anni. L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente è pari a 18 anni per qualsiasi genere di procedimento.

2. Accesso a procedimenti speciali

2.1. Giustizia penale

Generalmente, i minori non dispongono della capacità processuale e pertanto possono agire in giudizio solamente tramite i loro genitori/tutori.

Attualmente le cause penali che coinvolgono vittime minorenni sono competenza degli organi giurisdizionali penali ordinari. Esistono tuttavia leggi specifiche contenenti disposizioni che rispettano le esigenze dei minori e garantiscono la protezione di vittime o testimoni minorenni.

2.2. Giustizia civile

Non esistono istituzioni specializzate che si occupino dei minori nei procedimenti giudiziari civili.

2.3. Giustizia amministrativa

I servizi di assistenza sociale del ministero del Lavoro, dell'assistenza e della previdenza sociale si occupano della protezione e del sostegno dei minori per tutta la durata dei procedimenti giudiziari: tutti i servizi che prestano e le politiche che attuano hanno come priorità assoluta l'interesse superiore del minore.

2.4. Misure giuridiche e politiche messe in atto per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Non sono previsti limiti di tempo relativi all'avvio o alla conclusione­ dei procedimenti, indipendentemente dal fatto che coinvolgano un minore o una persona maggiorenne.

Nei procedimenti civili ordinari i giudici si adoperano per quanto possibile (tenuto conto del loro elevato carico di lavoro) per dare priorità ai casi che coinvolgono i minori. Le richieste di provvedimenti provvisori vengono esaminate senza indebito ritardo.

2.5 Meccanismi di sostegno specifici per il minore

Per i procedimenti giudiziari civili non è prevista alcuna disposizione volta ad assicurare che i locali degli organi giurisdizionali siano adatti ai minori, né viene offerto alcun sostegno psicologico o di altra natura, a meno che non sia stata accertata l'esigenza specifica del minore di ricevere tale sostegno.

Non è previsto alcun obbligo di adeguare le udienze ai tempi e alla soglia di attenzione del minore. Qualora vengano presentati in giudizio immagini o altri materiali ritenuti dannosi per il minore, il giudice può richiedere che quest'ultimo abbandoni l'aula. L'unica misura protettiva disponibile nell'ambito dei procedimenti civili è la possibilità di procedere a porte chiuse.

3. Aspetti multidisciplinari

In casi di violenza domestica, i servizi di assistenza sociale cooperano con tutti gli altri servizi competenti sulla base del manuale di procedura interdipartimentale approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2002. In casi di abusi sessuali nei confronti di minori, i servizi di assistenza sociale cooperano con gli altri servizi competenti al fine di stabilire un approccio multidisciplinare.

4. Formazione dei professionisti

L'accademia di polizia di Cipro, quale istituto di addestramento della polizia cipriota, organizza conferenze sulla gestione dei casi relativi ai minorenni a tutti i livelli di formazione della polizia, sia nel programma di formazione di base per allievi agenti di polizia sia in corsi avanzati e in corsi specializzati.

I funzionari dei servizi sociali ricevono una formazione iniziale e continua su questioni inerenti ai minori, ad esempio su come gestire un colloquio con un minore, un caso riguardante un minore ecc.

Per quanto riguarda i giudici dei tribunali civili e penali ordinari, non sono previsti obblighi di formazione relativi al trattamento dei minori durante i procedimenti giudiziari. I giudici partecipano di norma a seminari formativi e conferenze organizzati sia a Cipro sia all'estero.

5. Interesse superiore del minore

Qualora debba prendere una decisione riguardo all'interesse superiore del minore, il giudice può tenere conto di una relazione preparata dai servizi di assistenza sociale, che contiene non solo le osservazioni del funzionario dei servizi sociali, ma anche le opinioni del minore.

6. Monitoraggio delle decisioni nei processi riguardanti i minori

È prevista una revisione esaustiva della legge sui minorenni autori di reati, al fine di garantire procedure più specifiche a favore dei minori e dei giovani. Tale revisione migliorerà e rafforzerà i procedimenti che coinvolgono i minori, promuovendo il loro interesse superiore.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

Nel quadro dei procedimenti ordinari un minore può agire in giudizio e presentare impugnazioni e domande di controllo di legittimità tramite i suoi genitori o il suo tutore o rappresentante legale.

Per quel che concerne le richieste di risarcimento o indennizzo durante o dopo un processo penale in cui il minore è la vittima, l'azione civile ordinaria volta ad ottenere il risarcimento o l'indennizzo dev'essere proposta per conto del minore da un suo genitore o dal tutore. Per quanto riguarda invece i provvedimenti per il risarcimento delle vittime costituitesi parti civili direttamente nel processo penale, i tribunali penali ordinari hanno poteri limitati.

Qualora sussista un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o il suo tutore, i servizi di assistenza sociale possono affidare il minore al direttore dei servizi, il quale ne diviene il tutore e, se necessario, assegna al minore un rappresentante legale.

8. Vita familiare

Nella Repubblica di Cipro sono riconosciuti tre tipi di adozione:

  • adozioni nazionali,
  • adozioni internazionali,
  • adozione del figlio del coniuge, nato da un precedente matrimonio.

In tutti i casi l'interesse superiore del minore viene considerato come priorità assoluta, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

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Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

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