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KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

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*jāaizpilda obligāti

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente all'articolo 6, comma 3, della legge della Repubblica di Lituania relativa alla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile del 15 luglio 2008, quando una controversia risolta attraverso mediazione conciliativa non è pendente anche davanti a un organo giurisdizionale, le parti possono presentare congiuntamente all'organo giurisdizionale istanza di approvazione della transazione giudiziaria secondo il procedimento semplificato di cui al capitolo XXXIX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. L'istanza di approvazione della transazione è deposta presso il tribunale del distretto del luogo di residenza o della sede di una delle parti della controversia, a scelta delle parti stesse.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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