Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

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Last update: 17/11/2021

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Mediazione - Belgio

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Gli "organi giurisdizionali competenti" a rendere esecutivo un accordo di mediazione sono i seguenti: il giudice di pace, il giudice di polizia, il Tribunale di prima istanza, il Tribunale di commercio, il Tribunale del lavoro, la Corte d'appello, la Corte del lavoro e il Presidente del tribunale nei casi di provvedimenti d'urgenza.

L'"altra autorità" competente a rendere esecutivo un accordo di mediazione è il notaio, in base all'articolo 19, comma 1, della Legge sul notariato del 16 marzo 1803.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2022

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Mediazione - Bulgaria

Legislazione NazionalePDF(1069 Kb)bg


Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere istanze ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge sulla mediazione intitolata "Eseguibilità della transazione", una transazione in una controversia giuridica, raggiunta attraverso una mediazione, è esecutiva come una transazione giudiziaria ed è soggetta all'approvazione delle corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente approva la transazione dopo che è stata confermata dalle parti, purché non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico e al buon costume.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

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Mediazione - Cechia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Nella Repubblica ceca le autorità competenti per le domande di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono i seguenti:

- tutti i tribunali distrettuali per le cause in cui, in conformità del diritto processuale nazionale, tali tribunali sono competenti ratione materiae;
- tutti i tribunali regionali per le cause in cui, in conformità del diritto processuale nazionale, tali tribunali sono competenti ratione materiae;
- tutti i notai.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023

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Mediazione - Germania

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La competenza in materia di ricezione delle domande per una dichiarazione di esecutività dipende dalla natura dell'accordo di mediazione. L'esecutività degli accordi di mediazione è regolata dalle norme generali.

Ciò significa che in Germania gli accordi di mediazione possono essere eseguiti soltanto in qualità di transazioni giudiziarie oppure in quanto omologati giudizialmente (ai sensi dell'articolo 794, primo comma, punto 1, del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 2 e dell'articolo 156, secondo comma, della legge che regola i procedimenti di diritto di famiglia e della volontaria giurisdizione (FamFG); dell'articolo 86, primo comma, punto 3 e dell'articolo 36 del FamFG, in base agli atti notarili esecutivi di cui all'articolo 794, primo comma, punto 5, e dell'articolo 797 del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 3, del FamFG; dell'articolo 794, primo comma, punto 5, del codice di procedura civile (ZPO) o dei titoli esecutivi dello "Jugendamt" (assistenza sociale ai minori ) in materia di alimenti; dell'articolo 59, primo comma, prima frase, punti 3 e 4, e dell'articolo 60 del codice sociale, libro VIII, "Assistenza ai minori: bambini e adolescenti" (SGB VIII), o delle transazioni stragiudiziali dichiarate esecutive, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 4b, degli articoli 796a e 796b del Codice di procedura civile (ZPO) o delle transazioni esecutive emesse da organi di arbitrato riconosciuti, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 1, dell'articolo 797a del Codice di procedura civile (ZPO)). Sono competenti i giudici o i notai in base alle norme generali e/o il tribunale circondariale della sede dell'organo preposto all'arbitrato.

Qualora l'accordo di mediazione non rispetti i relativi requisiti formali, e di conseguenza non sia eseguibile, l'esecutività dell'accordo dev'essere contestata dinanzi al giudice competente in conformità delle regole generali, in base alle quali il titolo potrà essere successivamente eseguito.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

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Mediazione - Estonia

La direttiva 2008/52/CE sulla mediazione è stata recepita nell’ordinamento estone con la Il link si apre in una nuova finestralegge relativa alla conciliazione.


Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualsiasi domanda diretta a ottenere che un accordo scritto derivante da una mediazione sia reso esecutivo dev’essere presentato presso il tribunale regionale (maakohus) del distretto nel quale è stata svolta la mediazione. I recapiti dei tribunali regionali sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet dei relativi organi giurisdizionali. Per qualsiasi domanda occorre versare un importo pari a 50 euro.

Un accordo concluso in seguito a un procedimento di conciliazione svolto da un avvocato iscritto alle liste dei mediatori o da un notaio (articolo 2, paragrafi 2 e 3 della Il link si apre in una nuova finestralegge relativa alla conciliazione) può anche essere autenticato da un notaio. La funzione «Trovare un notaio» del portale permette di trovare i recapiti dei notai. Per tale procedimento occorre pagare gli onorari del notaio per un importo pari a 51,13 euro.

L'articolo 14 della legge relativa alla conciliazione disciplina l’esecutorietà degli accordi. Gli articoli 6271 e 6272 del Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura civile regolano tali procedimenti con i quali gli organi giurisdizionali possono rendere esecutivi tali accordi. Un notaio autentica un accordo conformemente alla procedura prevista nella legge sui notai e impone al debitore di accettare l’esecuzione forzata immediata.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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Mediazione - Irlanda

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

1. Quando un tribunale adito di una causa invita le parti a ricorrere alla mediazione e tale procedimento porta a un accordo, detto tribunale è competente a ricevere la domanda di esecutività dell’accordo.

2. In tutti gli altri casi, il Presidente della High Court è l’autorità competente a ricevere le istanze di esecutività.

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023

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Mediazione - Grecia

Legislazione NazionalePDF(312 Kb)el


Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

L’autorità competente a ricevere le domande ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva è il Segretariato del giudice unico di primo grado della regione in cui si è svolta la mediazione.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2020

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Mediazione - Spagna

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Il tribunale competente in Spagna è il tribunale che omologò l’accordo in caso di esecuzione di accordi derivanti da una mediazione iniziata in corso di processo e i giudici di prima istanza (Juzgados de Primera Instancia) del luogo in cui si sarebbe firmato l’accordo di mediazione se si tratta di accordi formalizzati successivamente a un procedimento di mediazione.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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Mediazione - Francia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le giurisdizioni competenti per dichiarare esecutivi gli accordi risultati dalla mediazione sono quelle aventi competenza per materia della controversia.

I Il link si apre in una nuova finestranotai possono, in quanto mediatori, dichiarare esecutivi accordi risultanti dalla mediazione una volta che essi hanno ricevuto il relativo atto notarile e vi hanno apposta la formula esecutiva.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2022

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Mediazione - Croazia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Nella Repubblica di Croazia le autorità competenti per ricevere una domanda conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono:

- nelle cause afferenti alla competenza materiale dei tribunali di commercio:

il tribunale di commercio di Zagabria

Amruševa 2/2 (ingresso: Petrinjska ulica 8)

10000 Zagreb

Tel.: + 385 1 4897 222

Fax: +385 1 4920 871

Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://sudovi.hr/hr/tszg

- in altre cause:

il tribunale distrettuale di Zagabria

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 4801 111

Fax: +385 1 4920 260

Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrazszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://sudovi.hr/hr/zszg

Ultimo aggiornamento: 15/08/2022

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Mediazione - Italia

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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Con riferimento specifico alla informazione di cui al art.6, comma terzo, della direttiva comunitaria, si precisa che ai sensi dell’art.12, comma primo, del Il link si apre in una nuova finestrad.lgs. 28/2010, nelle controversie transfrontaliere di cui all’art.2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024

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Mediazione - Cipro

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La repubblica di Cipro ha designato i Tribunali regionali (District Courts) come organi competenti per ricevere una domanda conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

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Mediazione - Lettonia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai fini dell'applicazione di questo articolo, le autorità lettoni comunicano che nella Repubblica di Lettonia le domande di riconoscimento del carattere esecutivo di un accordo scritto (risultato di una mediazione) vengono presentate dinanzi al rajona (pilsētas) tiesa (tribunale circondariale). Inoltre, tale riconoscimento può aver luogo in Lettonia soltanto nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale oppure nell'ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale relativamente ai procedimenti avviati prima del 10 gennaio 2015.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2024

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Mediazione - Lituania

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente all'articolo 6, comma 3, della legge della Repubblica di Lituania relativa alla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile del 15 luglio 2008, quando una controversia risolta attraverso mediazione conciliativa non è pendente anche davanti a un organo giurisdizionale, le parti possono presentare congiuntamente all'organo giurisdizionale istanza di approvazione della transazione giudiziaria secondo il procedimento semplificato di cui al capitolo XXXIX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. L'istanza di approvazione della transazione è deposta presso il tribunale del distretto del luogo di residenza o della sede di una delle parti della controversia, a scelta delle parti stesse.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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Mediazione - Lussemburgo

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La domanda proposta ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/52/CE viene presentata presso il Presidente del Tribunal d'arrondissement (Tribunale circoscrizionale) nella circoscrizione in cui è domiciliata la persona contro la quale viene chiesta l’esecuzione dell’accordo di mediazione e, in mancanza di domicilio, nella circoscrizione in cui è residente. Nel caso in cui il soggetto in questione non abbia né domicilio né residenza a Lussemburgo, la domanda viene presentata dinanzi al presidente del Tribunal d'arrondissement del luogo in cui l’accordo di mediazione dev’essere eseguito.

Indirizzi:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Ultimo aggiornamento: 03/11/2021

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Mediazione - Ungheria

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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le parti possono rendere esecutivo il contenuto dell’accordo di mediazione. Possono richiedere al tribunale o a un pubblico notaio (közjegyző) di convalidare l’accordo tramite decreto o di inserirlo in un atto pubblico (közokirat) che può essere reso esecutivo successivamente.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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Mediazione - Malta

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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

In base al capo 474 delle leggi di Malta, le parti (o una delle parti con il consenso esplicito dell'altra) possono chiedere che il contenuto di un accordo scritto che è il risultato della mediazione sia reso esecutivo in base alle disposizioni del Capo 12 delle leggi di Malta (il Codice dell'organizzazione e della procedura civile). Il contenuto di tale accordo è esecutivo a meno che il relativo contenuto sia contrario al diritto nazionale. Il contenuto dell'accordo può essere dichiarato esecutivo da un giudice o altra autorità competente con sentenza o con un'ordinanza o con un atto autentico ai sensi della legge dello Stato membro, nel caso in cui sia inoltrata la relativa istanza. Per la competenza dei vari organi giurisdizionali, cfr. Capo 12 delle leggi di Malta. L'autorità competente è la seguente: Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

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Mediazione - Paesi Bassi

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Sono competenti a ricevere le richieste conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli organi giurisidizionali o le altre autorità competenti seguenti:

I Organi giurisidizionali

  • Rechtbank Amsterdam
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Rechtbank Den Haag
  • Gerechtshof Den Haag
  • Rechtbank Gelderland
  • Rechtbank Limburg
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Rechtbank Overijssel
  • Rechtbank Rotterdam
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Un accordo di mediazione può, su richiesta delle parti che lo hanno concluso, essere consegnato in un atto notarile, che lo rende esecutivo nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 430, comma 1 CPC.

Il seguente link rinvia agli indirizzi di tutti gli studi notarili dei Paesi Bassi: Trovare un notaio

Ultimo aggiornamento: 16/05/2022

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Mediazione - Austria

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale si comunica quanto segue.

Affinché un accordo scritto derivante da un procedimento di mediazione diventi esecutivo, le parti del procedimento di mediazione compaiano dinnanzi un notaio Il link si apre in una nuova finestraNotar alla cui presenza le parti possono concludere direttamente l'accordo o trasformare l'accordo scritto esistente in un atto autentico domandando al notaio di formalizzarlo in forma solenne, ai sensi dell'articolo 54 del codice deontologico notarile (Notariatsordnung). Le parti possono anche concludere una transazione dinnanzi i tribunali distrettuali (Bezirksgericht) relativamente al contenuto di un accordo scritto ottenuto nell'ambito di un procedimento di mediazione in materia civile.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

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Mediazione - Polonia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente all'articolo18313 del codice di procedura civile, le autorità competenti cui far pervenire la richiesta di esecuzione di un accordo scritto risultante da una mediazione sono:

- in caso di mediazione su richiesta di un giudice, la giurisdizione competente;

- in caso di mediazione extragiudiziale, la giurisdizione che sarebbe stata competente nell'ambito della competenza generale o esclusiva, secondo quanto stabilito dagli articoli 28-30 e 38-42 del codice di procedura civile. È la giurisdizione del luogo di domicilio o della sede del debitore o del luogo in cui è ubicato l'immobile. Nelle relazioni tra genitori e figli è la giurisdizione del luogo di domicilio del creditore.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2019

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Mediazione - Portogallo

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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Il tribunale competente ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della direttiva sulla mediazione è il tribunale competente nella materia in esame (ratione materiae), ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 29/2013, la quale stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione eseguita in Portogallo, nonché la normativa sulla mediazione civile e commerciale dei mediatori e della mediazione pubblica.

Gli articoli 64 e 65 del codice di procedura civile stabiliscono la competenza ratione materiae prevedendo, rispettivamente, che le cause assegnate a un altro organo giurisdizionale rilevino la competenza dei tribunali summenzionati e che le leggi sull'organizzazione giudiziaria stabiliscano quali sono le cause che, ratione materiae, rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali e delle sezioni che hanno al riguardo una competenza specifica.

Le leggi sull'organizzazione giudiziaria sono le seguenti: Legge del 26 agosto, n. 62/2013, nella sua versione attuale e il decreto legge del 27 marzo n. 49/2014 del 27 marzo nella sua versione attuale.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024

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Mediazione - Romania

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente agli articoli 58 e 59 della legge n. 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, e successive modifiche e integrazioni, qualora le parti in conflitto abbiano raggiunto un accordo, può essere stipulato un accordo scritto che comprende tutte le clausole da esse convenute e che ha il valore di una scrittura privata. Di norma, l'accordo è redatto dal mediatore, a meno che le parti e il mediatore non decidano diversamente.

L'accordo delle parti non deve contenere disposizioni contrarie al diritto e all'ordine pubblico. Quando la legge impone il rispetto di condizioni sostanziali e formali, la legittimità dell'accordo di mediazione può essere verificata e certificata dagli avvocati delle parti o da un notaio pubblico che abbia assistito le parti nel corso del procedimento di mediazione o da un altro avvocato o notaio pubblico scelto dal mediatore con l'accordo delle parti.

L'accordo di mediazione verificato e certificato dagli avvocati delle parti, dal notaio pubblico o da un avvocato o da un notaio pubblico scelti dal mediatore con l'accordo delle parti ha valore di titolo esecutivo.

Se il conflitto oggetto della mediazione riguarda il trasferimento di diritti di proprietà relativi a beni immobili o di altri diritti reali, divisioni di beni o cause in materia di successione, l'accordo di mediazione elaborato dal mediatore sarà, pena la nullità dell'accordo stesso, presentato al notaio pubblico o al giudice, i quali verificheranno, sulla base del contratto di mediazione e mediante le procedure previste dalla legge, il rispetto delle condizioni sostanziali e formali ed emetteranno, a seconda del caso, un atto autentico o una decisione giudiziaria, nel rispetto delle procedure giuridiche. Gli accordi di mediazione saranno sottoposti a verifica per quanto riguarda il rispetto delle condizioni sostanziali e formali e il notaio pubblico o, a seconda dei casi, l'organo giurisdizionale potranno introdurre modifiche e integrazioni con il consenso delle parti. Il mediatore è tenuto a rispettare tali obblighi anche nel caso in cui il contratto di mediazione faccia insorgere, modifichi o estingua un diritto reale immobiliare. Tali obblighi si applicano in tutti i casi in cui la legge impone, pena la nullità dell'accordo, il rispetto di condizioni sostanziali e formali. Qualora la legge prescriva il rispetto dei requisiti di pubblicità, il notaio pubblico o l'organo giurisdizionale sollecitano l'iscrizione al catasto del contratto autenticato o della sentenza.

L'accordo tra le parti riveste carattere obbligatorio per le parti.

Le parti possono chiedere al notaio pubblico di autenticare l'accordo. Il documento redatto dal notaio pubblico, che serve ad autenticare l'accordo di mediazione, ha valore di titolo esecutivo. Se l'accordo di mediazione riguarda una causa di successione ed è stato concluso prima del rilascio del certificato successorio, la competenza spetta al notaio pubblico, conformemente alla legge.

Le parti possono comparire davanti all'organo giurisdizionale e chiedere che adotti una decisione che confermi l'accordo. La competenza spetta al tribunale distrettuale nella cui circoscrizione si trova il luogo di domicilio o di residenza o, se del caso, la sede sociale di una delle parti, o al tribunale distrettuale nella cui circoscrizione si trova il luogo in cui è stato concluso l'accordo di mediazione. La decisione con cui il giudice convalida l'accordo tra le parti viene adottata in camera di consiglio e costituisce titolo esecutivo, con conseguente applicazione delle disposizioni degli articoli da 438 a 441 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 63 della legge n. 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, come modificata e integrata, qualora il conflitto sia stato risolto tramite mediazione, l'organo giurisdizionale adotta, su richiesta delle parti e nel rispetto delle condizioni di legge, una decisione con la quale viene convalidato l'accordo delle parti (transazione), con conseguente applicazione degli articoli da 438 a 441 del codice di procedura civile. La transazione sarà conclusa per iscritto e costituisce il dispositivo della decisione. La decisione concordata, adottata in base alle disposizioni della presente legge, costituisce titolo esecutivo.

Le autorità giurisdizionali o autorità competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, a ricevere le domande di cui sopra, in conformità dei paragrafi 1 e 2, sono: i tribunali distrettuali; i tribunali; le corti di appello; l'Alta Corte di cassazione e di giustizia.

L'elenco dei mediatori e dei notai pubblici è pubblicato sul sito e-Justice:

  • come trovo un mediatore? qui
  • come trovo un notaio pubblico? qui
Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

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Mediazione - Slovenia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 14 della legge sulla mediazione in materia civile e commerciale (“Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah”), GU della Repubblica di Slovenia n. 56/2008 del 6.6.2008, le parti possono concordare che l’accordo volto a comporre una controversia consista in un atto notarile immediatamente esecutivo, una transazione dinanzi a un giudice o una decisione arbitrale basata su una transazione.

1. Elaborazione di un atto notarile immediatamente esecutivo:

La redazione di un atto notarile immediatamente esecutivo viene effettuata dai notai (articolo 2 e articolo 3 della legge relativa ai notai (“Zakon o notariatu”), GU della Repubblica di Slovenia n. 2/2007 – 3° versione ufficiale consolidata, con successive modifiche nelle GU della Repubblica di Slovenia n. 33/2007 e n. 45/2008).

Informazioni aggiornate in merito ai notai sono disponibili presso il Consiglio del notariato sloveno (“Il link si apre in una nuova finestraNotarska zbornica Slovenije”).

Ultimo aggiornamento: 30/01/2017

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Mediazione - Slovacchia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere le domande di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le seguenti, come stabilito all'articolo 68 bis della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e sulle norme di procedura, come modificato, fatte salve le condizioni previste nella legge:

a) in materia matrimoniale, le cause relative all'accertamento della filiazione o all'adozione del minore, la Corte regionale di Bratislava ("Krajský súd v Bratislave");

b) il tribunale distrettuale competente per il luogo di residenza del figlio minore o che rientra nell'ambito del tribunale distrettuale competente sull'attuale luogo di residenza del figlio minore. Nel caso in cui non esista tale organo giurisdizionale l'autorità competente in materia di affidamento o per i contatti è il tribunale distrettuale "Bratislava II" ("Mestský súd Bratislava II"),

c) l'organo giurisdizionale competente a disporre l'esecuzione di una decisione o a emettere l'autorizzazione a procedere all'esecuzione - il tribunale del distretto di Banská Bystrica ("Okresný súd Banská Bystrica") - nel caso in cui non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale ai sensi della lettera b). Nel caso di decisioni che non richiedono il procedimento di esecuzione l'autorità competente è il tribunale generale competente rispetto alla persona contro la quale la decisione va omologata; nel caso in cui tale organo giurisdizionale non esista, l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Trnava.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2023

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Mediazione - Finlandia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Foro competente

Un accordo che rientra in questa sezione può essere reso esecutivo presso il tribunale circoscrizionale competente nel luogo in cui una delle parti dell’accordo è domiciliata o risiede su base permanente. Se nessuna delle parti è domiciliata o risiede su base permanente in Finlandia, è competente il tribunale circoscrizionale di Helsinki. Potete trovare informazioni sui tribunali circoscrizionali competenti in formato elettronico nel sito Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, gestito dal ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

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Mediazione - Svezia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Autorità competenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3: i tribunali circoscrizionali (tingsrätterna). La decisione in merito al tribunale circoscrizionale competente dipende dal luogo in cui viene concluso l’accordo di mediazione. Se non vi sono tribunali competenti in base a tale norma, per esempio quando l’accordo viene concluso al di fuori della Svezia, è competente il tribunale circoscrizionale di Värmland. Occorre presentare domanda di dichiarazione di esecutività al tribunale circoscrizionale competente nel luogo in cui una delle parti risiede abitualmente.

Se nessuna delle parti risiede abitualmente in Svezia, è competente il tribunale circoscrizionale di Värmland.

Värmlands tingsrätt
Indirizzo postale: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
Email: Il link si apre in una nuova finestravarmlands.tingsratt@dom.se

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023

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Mediazione - Inghilterra e Galles

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che non è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

• se siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles che riguarda la questione oggetto di mediazione, dovete presentare domanda a tale tribunale;

• se non siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e si tratta di una mediazione in materia civile e commerciale (escluse le questioni di diritto di famiglia), dovete presentare domanda per rendere esecutivo il contenuto dell'accordo di mediazione alla High Court o a un qualsiasi altro organo giurisdizionale sotto elencato, competente in materia "civile", che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Per esempio, potete presentare domanda presso il tribunale locale del luogo di residenza di una o più parti o, in caso di mediazione in materia fondiaria, presso il tribunale circoscrizionale del luogo in cui si trova il terreno;

• se non siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e la mediazione riguarda una questione di diritto di famiglia, dovete presentare domanda al tribunale competente in materia di "diritto di famiglia" che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Poiché la questione della competenza del tribunale nelle cause di diritto di famiglia è strettamente connessa alle controversie/al contenuto dell'accordo, le parti interessate devono proporre le loro istanze al tribunale del luogo di residenza di una o più parti. In alternativa, per definire l'organo giurisdizionale competente le parti interessate possono avvalersi della consulenza legale di un avvocato specializzato in diritto di famiglia in Inghilterra e nel Galles.

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro dell'UE, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

in materia civile e commerciale (non di diritto di famiglia), nel regolamento (CE) n. 215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la domanda deve essere presentata solo alla High Court of Justice;

in materia diritto di famiglia:

i. nel succitato regolamento (CE) n. 1215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012; e/o

ii. nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Per un elenco aggiornato degli organi giurisdizionali competenti consultare il seguente indirizzo : Il link si apre in una nuova finestraCourt and Tribunal Finder

Ultimo aggiornamento: 12/04/2016

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Mediazione - Irlanda del Nord

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualora desideriate rendere esecutivo il contenuto di un accordo di mediazione in Irlanda del Nord, dovete presentare domanda in conformità delle procedure descritte:

  • se non avete ancora avviato un procedimento davanti a un giudice, dovete presentare domanda per rendere esecutivo l'accordo di mediazione alla High Court o a un qualsiasi altro organo giurisdizionale elencato (cfr. il link più avanti);
  • tuttavia, se è già in corso un procedimento presso un organo giurisdizionale in Irlanda del Nord, dovete presentare istanza per rendere esecutivo l'accordo di mediazione all'autorità giudiziaria presso cui la causa è pendente.

Per un elenco degli organi giurisdizionali consultare il seguente indirizzo Il link si apre in una nuova finestraCourts and Tribunals service

Ultimo aggiornamento: 25/02/2019

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Mediazione - Scozia

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La legge sulla mediazione transfrontaliera (Scozia) del 2011 recepisce la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Tale direttiva permette che gli accordi sulla mediazione siano eseguibili negli Stati membri. La legge scozzese si applica a controversie transfrontaliere (vale a dire alle controversie in cui almeno una parte di una controversia è domiciliata o residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di un'altra parte) relativamente a determinati settori del diritto civile e commerciale.

Se intendete eseguire il contenuto di un accordo di mediazione in Scozia potete dare corso a uno dei seguenti procedimenti:

  • potete ricorrere alla Court of Session o alla Sheriff Court per chiedere al relativo organo giurisdizionale di intervenire con la sua autorità rispetto all'accordo di mediazione. Questo modificherà l'accordo in un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
  • in alternativa possono essere registrati accordi scritti autocertificati per renderli esecutivi nei Books of Council and Session o negli Sheriff Court Books . Per registrare l'accordo nel Books of Council and Session occorre presentare istanza al Keeper of the Registers of Scotland. Le informazioni sui Books of Council and Session sono disponibili Il link si apre in una nuova finestraqui. Quando un accordo viene registrato per l'esecuzione il documento è autenticato.

Gli accordi che sono stati omologati dall'organo giurisdizionale o registrati in uno dei modi suddetti possono essere eseguiti in altri Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

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Mediazione - Gibilterra

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le istanze per eseguire le disposizioni di un accordo di mediazione devono essere indirizzate al ministro della Giustizia:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibilterra

Telefono: + 350 2000 7011

Fax: + 350 2005 9942

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021

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