Mediazione

Ungheria

Contenuto fornito da
Ungheria

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le parti possono rendere esecutivo il contenuto dell’accordo di mediazione. Possono richiedere al tribunale o a un pubblico notaio (közjegyző) di convalidare l’accordo tramite decreto o di inserirlo in un atto pubblico (közokirat) che può essere reso esecutivo successivamente.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.