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Non sono previsti ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile oltre a quelli già disposti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Ai sensi del diritto rumeno, i coniugi possono designare la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non oltre la data della prima udienza in cui essi sono stati chiamati a comparire.
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