Divorzio e separazione legale

Germania

Contenuto fornito da
Germania

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(1) EGBGB) l’accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 127(a) del codice civile.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell’udienza di primo grado.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.