Divorzio e separazione legale

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Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

In base all'articolo 641, paragrafi 2 e 3 della legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere un accordo che fa riferimento alla legge applicabile al divorzio, conformemente al regolamento (UE) n. 1259/2010, sottoscrivendo un atto notarile; in caso di divorzio nell'ambito di un procedimento giudiziario occorre prendere atto della suddetta designazione e ciò sostituisce la forma notarile.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

In base all'articolo 641, paragrafo 4 legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere una accordo e modificarlo in qualsiasi momento fino all'accoglimento della domanda di divorzio da parte di un notaio o, nell'ambito di un procedimento giudiziario, fino alla fine del procedimento preliminare o, nell'ambito di un procedimento scritto, fino al termine di scadenza del deposito delle domande.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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