La legge austriaca non prevede ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Ai sensi del diritto austriaco (§ 11(3) IPRG), i coniugi possono scegliere la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche dinanzi al giudice nel corso del procedimento, purché la scelta della legge sia esplicita e non meramente dedotta in base al comportamento.
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